Cassazione Civile, Ordinanza n. 23127/2024 del 26/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia trae origine dalla notifica di una cartella di pagamento emessa per IRPEF non versata relativa all'anno 1981, con interessi moratori, fondata su un precedente giudicato della Commissione tributaria centrale che aveva definito il contenzioso sul tributo. La contribuente impugnava la cartella deducendo, in sintesi, due profili: anzitutto la violazione dell'obbligo di motivazione, perché la cartella avrebbe richiamato in modo erroneo la dichiarazione dei redditi e l'anno d'imposta, senza elementi univoci per individuare gli atti presupposti; in secondo luogo la nullità della sentenza d'appello per avere ritenuto inammissibile, come nuova domanda, la censura relativa alla mancata indicazione del tasso e delle modalità di calcolo degli interessi, che la ricorrente sosteneva essere solo una specificazione di doglianze già svolte in primo grado. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il richiamo nella cartella alla sentenza passata in giudicato rendeva comunque identificabile il titolo del credito e l'effettivo anno d'imposta, sicché l'errore materiale nell'indicazione dell'anno era irrilevante. Ha ritenuto altresì infondato il secondo motivo, richiamando il principio secondo cui, quando la cartella segue un atto che ha già determinato il quantum dell'imposta e degli interessi, è sufficiente il richiamo a quell'atto e la quantificazione degli accessori; in ogni caso, anche a voler ritenere ammissibile la questione, essa non avrebbe condotto a cassazione, potendo essere decisa nel merito senza ulteriori accertamenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione della contribuente. Ha confermato la decisione della CTR del Lazio che aveva respinto l'appello, ritenendo corretta la motivazione della cartella di pagamento e non decisiva l'erronea indicazione dell'anno d'imposta, poiché il richiamo alla sentenza passata in giudicato consentiva di individuare con precisione la pretesa tributaria. Ha inoltre escluso che fosse necessario indicare nella cartella i singoli saggi di interesse o le modalità di calcolo, essendo sufficiente, nella specie, il rinvio all'atto presupposto. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
L'obbligo di motivazione è soddisfatto se l'atto consente di comprendere la pretesa; quando la cartella segue un atto presupposto che ha già definito il debito, è sufficiente il richiamo a tale atto.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
La motivazione dell'atto amministrativo è adeguata se rende conoscibili le ragioni della pretesa e l'atto presupposto richiamato.
art. 57 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La censura relativa alla mancata indicazione del tasso e delle modalità di calcolo degli interessi era stata prospettata come questione di error in procedendo, ma la Corte ha osservato che, comunque, il punto era trattabile alla luce dei principi sulla motivazione della cartella.
art. 36-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La cartella era stata emessa in esecuzione di somme dovute risultanti dal controllo automatizzato e rese definitive da precedente giudicato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrendone i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando la cartella di pagamento è successiva a un atto o a una decisione che ha già determinato il debito d'imposta, la motivazione può essere assolta mediante il semplice richiamo a quell'atto, purché il destinatario possa individuare senza incertezza il titolo e l'oggetto della pretesa.
- L'erronea indicazione di dati accessori o dell'anno d'imposta non determina invalidità dell'atto se, dal complessivo contenuto della cartella e dal richiamo all'atto presupposto, il contribuente è posto in condizione di comprendere la pretesa e di difendersi.
- Per gli interessi richiesti dall'Amministrazione, se la cartella costituisce il primo atto della pretesa, è necessario indicare importo, base normativa e decorrenza; non è invece necessaria la specificazione dei singoli tassi periodici o delle modalità matematiche di calcolo.
- Una censura che attenga a un profilo già dedotto in primo grado non è inammissibile in appello se si configura come mera precisazione della domanda originaria; tuttavia, quando la questione è comunque infondata nel merito, la Corte può decidere la controversia senza rinvio su tale punto.
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