Sentenza del 06/12/2016 n. 24908 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Equitalia contestava la sentenza della CTR di Bari, sostenendo che l’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 non è un atto dell’espropriazione forzata e che, pertanto, non si applica l’obbligo di notificare l’intimazione ad adempiere previsto dall’art. 50, comma 2. La controversia riguardava un’ipoteca iscritta sulla quota di proprietà del contribuente in un immobile ad Altamura, per complessivi 1.328.294,12 euro. Era incontestato che prima dell’iscrizione non fosse stata inviata al contribuente alcuna comunicazione.
La decisione
La Cassazione ha affermato che l’iscrizione ipotecaria non è un atto dell’espropriazione e non richiede quindi l’intimazione prevista dall’art. 50, comma 2; deve però essere preceduta da una comunicazione che consenta al contribuente di pagare o presentare osservazioni entro un termine, normalmente di trenta giorni. Poiché tale contraddittorio preventivo era mancato, la Corte ha accolto il ricorso introduttivo del contribuente, cassato la sentenza della CTR e deciso nel merito. Ha compensato le spese dell’intero giudizio, in ragione del successivo intervento delle Sezioni Unite. Il testo presenta un’incongruenza: dopo aver motivato l’accoglimento del ricorso di Equitalia, il dispositivo riportato recita «Rigetta il ricorso»; l’esito ricostruito dalla motivazione e dalla statuizione di merito è favorevole al contribuente.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77
l'ipoteca prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, comma 2 medesimo D.P.R., prescritta per il caso che l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poichè l'iscrizione ipotecaria non può essere considerata un atto dell'espropriazione forzata, bensì un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria.
L’iscrizione ipotecaria è distinta dall’espropriazione forzata: non richiede l’intimazione di cui all’art. 50, comma 2, ma resta soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva e di contraddittorio con il contribuente.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2
la lettera della espressione normativa - la quale chiaramente stabilisce che se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni
L’intimazione prevista dalla norma riguarda il caso in cui si proceda all’espropriazione oltre un anno dalla notifica della cartella; non si estende all’iscrizione ipotecaria, che non è un atto esecutivo.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 19 e 21
gli atti impugnabili, elencati nell'art. 19 medesimo decreto, tra cui va annoverata anche l'iscrizione ipotecaria, debbano essere impugnati entro sessanta giorni dalla relativa notificazione
L’iscrizione ipotecaria è un atto impugnabile davanti al giudice tributario e la sua impugnazione è soggetta al termine di sessanta giorni dalla notificazione; ciò presuppone che l’atto sia portato a conoscenza del contribuente.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7 e 21
la comunicazione, quindi, deve necessariamente precedere la concreta effettuazione dell'iscrizione ipotecaria, e ciò perchè essa è strutturalmente funzionale a consentire e a promuovere, da un lato, il reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente a tutela dei propri interessi e, dall'altro, l'interesse pubblico ad una corretta formazione procedimentale della pretesa tributaria e dei relativi mezzi di realizzazione, come si evince, altresì dal principio generale emergente dalla L. n. 241 del 1990 che, all'art. 7 impone l'obbligo della comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti
Prima di adottare un provvedimento che produce effetti diretti sul contribuente, l’amministrazione deve comunicare l’avvio del procedimento quando ciò è necessario a garantire la partecipazione e la difesa. Nel caso dell’ipoteca, la comunicazione deve precedere l’iscrizione.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6
l'art. 6 dello Statuto del contribuente, a sua volta, prevede che debba essere garantita l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.
Gli atti destinati al contribuente devono essergli portati effettivamente a conoscenza; nel procedimento di iscrizione ipotecaria ciò si traduce nella comunicazione preventiva.
Costituzione, art. 97
l'art. 7 impone l'obbligo della comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, in quanto espressione del principio costituzionale di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione ( art. 97 Cost.).
L’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento è ricondotto ai principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione.
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, 47 e 48
dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea
Il contraddittorio preventivo tutela la partecipazione al procedimento e i diritti di difesa; la sua omissione comporta la nullità dell’iscrizione ipotecaria, dichiarabile dal giudice.
Codice di procedura civile, art. 384
la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 384 c.p.c. , la Corte, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo.
Quando la causa è matura per la decisione, la Cassazione, cassata la sentenza impugnata, può decidere direttamente nel merito.
Massime di principio
- L’iscrizione ipotecaria esattoriale non coincide con l’espropriazione forzata: non è quindi necessaria l’intimazione ad adempiere dell’art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, prevista per l’espropriazione non iniziata entro un anno dalla cartella.
- L’assenza dell’obbligo di intimazione non esonera l’amministrazione dal contraddittorio preventivo: prima dell’iscrizione deve comunicare al contribuente l’intenzione di procedere e concedere un termine, normalmente di trenta giorni, per pagare o presentare osservazioni.
- L’omessa comunicazione preventiva rende nulla l’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto di partecipazione al procedimento; la nullità deve essere fatta valere in giudizio, poiché l’ipoteca conserva efficacia fino alla declaratoria giudiziale d’illegittimità.
- Il giudice può qualificare giuridicamente i fatti e applicare la norma corretta anche se il ricorso indica una disposizione non pertinente, quando la censura sostanziale denuncia una violazione effettivamente rilevante, come la mancata attivazione del contraddittorio.
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