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Sentenza

Sentenza del 06/12/2016 n. 24869 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

C.S. ha impugnato in Cassazione la sentenza n. 39/38/2008 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, pubblicata il 2 ottobre 2008, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia sulle censure già formulate in primo grado. La controversia riguardava l’accertamento dei maggiori ricavi per il 1998: l’avviso aveva determinato l’importo in Lire 82.510.000 sulla base dei parametri; in primo grado l’importo era stato ricalcolato in Euro 54.000 alla luce degli studi di settore e ulteriormente ridotto del 16%; la CTR lo aveva infine ridotto a Euro 21.064,68. Il ricorso per Cassazione riproponeva le censure di merito senza formulare il necessario quesito di diritto e, ove intesa come denuncia del vizio motivazionale, senza il quesito di fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l’unico motivo, per violazione degli artt. 366, n. 4, e 366-bis c.p.c.: il motivo non esponeva in forma autonoma e sintetica l’errore attribuito alla CTR né consentiva di ricavare la regola di diritto richiesta. La Corte ha precisato che il quesito di diritto era necessario anche per la censura di omessa pronuncia e che l’eventuale vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. richiedeva un quesito di fatto riassuntivo, non sostituibile con la sola illustrazione della doglianza. Il ricorso è stato quindi rigettato; C.S. è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.250,00 oltre spese prenotate a debito. La decisione impugnata della CTR resta ferma.

Norme richiamate

  • Art. 366, n. 4, c.p.c.

    Si tratta, in entrambi i casi, di una prescrizione diretta a consentire al giudice di legittimità l'immediata comprensione dell'errore attribuito al giudice d'appello, in vista del migliore esercizio della propria funzione nomofilattica, come non è invece nel caso di specie, dove il motivo consiste nella pedissequa riproposizione - in forma prima analitica e poi sintetica - delle originarie censure mosse dal contribuente, la cui lettura è peraltro, di per sè stessa, poco agevole.

    Il ricorso per Cassazione deve indicare con precisione e chiarezza la censura rivolta alla sentenza impugnata. La riproposizione delle contestazioni di merito già svolte nei gradi precedenti non soddisfa tale requisito se non rende immediatamente comprensibile l’errore denunciato.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Costituisce invero ius receptum - con riguardo alle sentenze pubblicate, come quella impugnata, tra il 2/3/2006 ed il 4/7/2009 - che i vizi riconducibili dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3) e 4) debbano essere corredati da un "quesito di diritto" che contenga, a pena di inammissibilità: a) la sintesi degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) l'indicazione della regola di diritto da questi applicata; c) la diversa regola di diritto ritenuta da applicare; il tutto in modo tale che il giudice di legittimità, nel rispondere al quesito, possa formulare una regula iuris suscettibile di applicazione anche in diversi casi.

    Per le sentenze soggette alla disciplina applicabile ratione temporis, le censure riconducibili ai numeri 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c. dovevano concludersi con un quesito di diritto autosufficiente, che sintetizzasse i fatti rilevanti, la regola applicata e quella invocata. La sua mancanza comportava l’inammissibilità.

  • Art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Tale regola vale anche per le censure formulate ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5) - ove mai l'ambigua menzione di detta norma nella rubrica del motivo dovesse intendersi come proposizione (anche) della corrispondente censura motivazionale - richiedendosi anche in tal caso una indicazione riassuntiva e sintetica della contestazione (c.d. "quesito di fatto"), costituente un quid pluris rispetto all'illustrazione del motivo e quindi non surrogabile o integrabile dal contenuto della doglianza.

    La censura motivazionale ex n. 5 richiedeva, nel regime temporale considerato dalla sentenza, una sintesi specifica del fatto controverso e della contestazione, ulteriore rispetto alla spiegazione del motivo. Le censure di violazione di legge e nullità processuale, invece, erano soggette al quesito di diritto.

  • Art. 112 c.p.c.

    La disposizione è stata invocata dal contribuente per denunciare omessa pronuncia, ma la Corte non ha esaminato nel merito se la CTR avesse omesso di decidere: la censura è stata dichiarata inammissibile per mancanza dei requisiti di formulazione del ricorso per Cassazione.

  • Art. 62 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La disposizione è richiamata quale norma che disciplina il ricorso per Cassazione contro le sentenze delle Commissioni tributarie. La decisione non la interpreta nel merito, ma respinge il ricorso per inosservanza dei requisiti processuali previsti dal codice di procedura civile.

Massime di principio

  • Nel regime processuale applicabile alle sentenze pubblicate tra il 2 marzo 2006 e il 4 luglio 2009, i motivi di ricorso per Cassazione per violazione di legge o nullità processuale dovevano contenere un quesito di diritto con i fatti rilevanti, la regola applicata e quella alternativa richiesta; la sua mancanza comportava inammissibilità.
  • La denuncia di omessa pronuncia non era esonerata dall’obbligo del quesito di diritto: occorreva formulare una censura specifica, non limitarsi a richiamare o riprodurre le doglianze avanzate nei gradi precedenti.
  • Per la censura motivazionale ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nel regime esaminato era necessario un quesito di fatto sintetico e autonomo. La mera esposizione del motivo non poteva sostituirlo.
  • La Cassazione non valuta nel merito contestazioni che non rispettano i requisiti formali di ammissibilità: una decisione di inammissibilità lascia ferma la sentenza impugnata senza confermare nel merito le ragioni sostanziali dell’accertamento tributario.

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