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Sentenza

Sentenza del 06/12/2016 n. 24873 - Corte di Cassazione

ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE Interessi per dilazione di pagamento - Corresponsione a soggetto non residente e privo di stabile organizzazione in Italia - Ritenuta a titolo d'imposta ex art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Applicabilità - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il diniego del rimborso delle ritenute versate da K.M. s.p.a. dall’ottobre 2000 al gennaio 2002 sugli interessi per dilazioni di pagamento relativi a forniture commerciali di società estere appartenenti allo stesso gruppo, non residenti e prive di stabile organizzazione in Italia. La ricorrente sosteneva che tali interessi, qualificabili come redditi d’impresa ai sensi dell’art. 6, comma 2, TUIR, non fossero imponibili in Italia in assenza di una stabile organizzazione e che le norme del TUIR avessero superato la disciplina dell’art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973. In un ulteriore motivo invocava le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con Paesi Bassi, Giappone e Germania.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva accolto l’appello dell’Ufficio e confermato il diniego del rimborso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi: gli interessi per dilazione pagati a soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione sono assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta prevista dall’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, anche quando costituiscono reddito d’impresa. Il motivo basato sulle convenzioni internazionali è stato dichiarato inammissibile, perché formulato in modo generico e astratto e perché la questione non era stata proposta nei gradi di merito e richiedeva accertamenti di fatto. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in 5.500 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 26, comma 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Deve, infatti, essere ribadito il principio secondo il quale, in tema di imposte sui redditi, la corresponsione di interessi per dilazione di pagamento, effettuata in favore di soggetto non residente nel territorio dello Stato e privo di stabile organizzazione in Italia, va assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26, comma 5, in base al quale - sia nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 461 del 1997 (qui applicabile), sia in quello previgente - tale ritenuta va operata anche sugli interessi che, come quelli in esame, costituiscono reddito di impresa.

    La ritenuta a titolo d’imposta si applica agli interessi per dilazione corrisposti a un soggetto non residente senza stabile organizzazione in Italia anche se, per la loro origine, sono qualificati come reddito d’impresa; la regola vale sia per il testo previgente sia per quello applicabile al caso.

  • Art. 6, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Non rilevano, in contrario, nè il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 2 (come modificato dal D.L. n. 557 del 1993, art. 1, convertito dalla L. n. 133 del 1994 ) - là dove prevede che "gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati" -, nè l'art. 20, comma 1, lett. e), del medesimo T.U.I.R.

    La norma attribuisce agli interessi per dilazione la categoria reddituale del credito da cui derivano, ma tale classificazione non esclude l’applicazione della ritenuta prevista dall’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973.

  • Art. 20, comma 1, lettera e), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nel testo applicabile ratione temporis

    Non rilevano, in contrario, nè il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 2 (come modificato dal D.L. n. 557 del 1993, art. 1, convertito dalla L. n. 133 del 1994 ) - là dove prevede che "gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati" -, nè l'art. 20, comma 1, lett. e), del medesimo T.U.I.R. - secondo il quale, ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti, si considerano prodotti nel territorio dello Stato "i redditi di impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni" -: l'art. 112, comma 1, dello stesso T.U.I.R. sancisce, infatti, il principio che i redditi delle persone giuridiche non residenti assoggettati a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva si sottraggono, come per ogni altra categoria di soggetti, alla regola secondo cui sono imponibili in Italia unicamente i redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato.

    La regola territoriale per i redditi d’impresa dei non residenti non impedisce la ritenuta alla fonte quando questa è autonomamente prevista: la Corte la coordina con l’art. 112 TUIR, che sottrae i redditi assoggettati a ritenuta alla regola generale della tassazione in base alla produzione territoriale.

  • Art. 112, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nel testo applicabile ratione temporis

    l'art. 112, comma 1, dello stesso T.U.I.R. sancisce, infatti, il principio che i redditi delle persone giuridiche non residenti assoggettati a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva si sottraggono, come per ogni altra categoria di soggetti, alla regola secondo cui sono imponibili in Italia unicamente i redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato.

    I redditi di persone giuridiche non residenti assoggettati a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva costituiscono un’eccezione alla regola generale secondo cui sono imponibili in Italia soltanto i redditi prodotti nel territorio dello Stato.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Il motivo è inammissibile, sia perchè il quesito si rivela generico ed astratto, come tale non rispondente ai requisiti prescritti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, dall'art. 366 bis c.p.c., sia per novità della questione, la quale non risulta - nè è stato addotto il contrario - proposta nei gradi di merito e il cui esame richiede accertamenti di fatto preclusi in questa sede.

    Il motivo di ricorso è inammissibile se il quesito è generico e astratto; inoltre, non possono essere introdotte in cassazione questioni nuove che richiedono accertamenti di fatto non svolti nei precedenti gradi.

Massime di principio

  • Gli interessi per dilazione di pagamento corrisposti a un soggetto non residente privo di stabile organizzazione in Italia possono essere assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta anche se sono classificati come redditi d’impresa.
  • La qualificazione degli interessi come redditi della stessa categoria del credito da cui derivano non basta, da sola, a escludere una ritenuta prevista da una specifica disposizione tributaria.
  • La regola secondo cui i redditi d’impresa di un non residente sono imponibili in Italia se prodotti tramite stabile organizzazione va coordinata con le disposizioni che assoggettano determinati redditi a ritenuta alla fonte: secondo la decisione, questi ultimi seguono il regime specifico della ritenuta.
  • Le eccezioni fondate su convenzioni internazionali devono essere formulate in modo specifico e tempestivamente nei gradi di merito; questioni nuove che richiedano accertamenti fattuali non sono esaminabili per la prima volta in cassazione.

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