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Sentenza

Sentenza del 06/12/2016 n. 14945 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

H.M. ha impugnato la sentenza n. 63/1/09 del 18 novembre 2009 della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, che aveva confermato la legittimità degli avvisi Ici per le annualità 2003-2007, salvo quanto riguardava le sanzioni. Con il primo motivo ha sostenuto che l’iscrizione negli elenchi comunali dei coltivatori diretti avesse valore soltanto dichiarativo e che la sua qualità di coltivatrice diretta dovesse essere riconosciuta perché aveva continuato a coltivare il fondo anche dopo il pensionamento; ha inoltre denunciato vizi di motivazione. Con il secondo motivo ha contestato la motivazione degli avvisi e la determinazione della base imponibile, sostenendo che il terreno fosse stato valutato considerando l’intera superficie anziché quella effettivamente edificabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi e, quindi, il ricorso. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza: la ricorrente non aveva riportato né indicato adeguatamente il contenuto degli avvisi necessario per verificarne la motivazione; inoltre, la mancata indicazione dei presupposti di un’esenzione non riguardava il contenuto minimo dell’atto e la contestazione sulla valutazione dell’area non era stata formulata con specifiche argomentazioni. Il primo motivo è stato respinto perché, per ottenere l’esenzione, occorreva essere iscritti negli elenchi dei coltivatori diretti nell’anno d’imposta: H.M. non risultava iscritta nelle annualità considerate, essendo stata cancellata dopo il pensionamento, e la prosecuzione dell’attività agricola non era sufficiente. La Corte ha condannato la ricorrente a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.000 euro per compensi professionali, oltre rimborso forfettario e accessori di legge. La decisione impugnata aveva già ritenuto legittimi gli accertamenti, salvo in materia di sanzioni.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), e art. 9, comma 1

    Ne consegue che, per espressa volontà legislativa, l'iscrizione in tali elenchi costituisce condizione essenziale per usufruire della esenzione in oggetto; la cui sfera dì applicabilità, del resto, deve essere individuata con criteri di tassatività e rigore.

    L’esenzione Ici per l’area che conserva un’utilizzazione agro-silvo-pastorale è applicabile solo se ricorrono i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge; la qualità di coltivatore diretto non si dimostra soltanto con la prosecuzione della coltivazione.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5

    La norma è stata invocata dalla ricorrente in relazione alla determinazione del valore dell’area, ma la Corte non ne ha fornito un’interpretazione di merito: la relativa censura non era specifica e argomentata ed è stata comunque ritenuta attinente al merito dell’imposizione, non ai requisiti essenziali di motivazione dell’avviso.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 446, art. 58, comma 2

    Si ritiene pertanto di dare qui continuità all'orientamento già espresso - esattamente in termini - da questa corte, in base al quale il combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 504 cit., art. 2, comma 1, lett. b), e art. 9, comma 1, deve essere restrittivamente interpretato; nel senso che l'esenzione ivi prevista spetti esclusivamente a coloro che, nell'anno d'imposta, siano effettivamente iscritti negli elenchi dei coltivatori diretti.

    L’iscrizione negli appositi elenchi comunali, con il corrispondente obbligo assicurativo indicato dalla disposizione, è requisito costitutivo e deve sussistere nell’anno d’imposta. La cancellazione produce gli effetti temporali stabiliti dalla legge; la sola attività agricola effettivamente proseguita non sostituisce l’iscrizione.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6

    Nel caso di specie, il ricorso non riproduce - nemmeno nei suoi tratti essenziali - il contenuto motivazionale degli avvisi di accertamento Ici in oggetto, nè indica specificamente dove questi ultimi siano attingibili con i requisiti di immediatezza e concentrazione connaturati alla natura ed alla struttura del giudizio di cassazione.

    Chi denuncia in cassazione un vizio relativo al contenuto di un atto deve riportarne nel ricorso almeno gli elementi essenziali e indicare specificamente dove l’atto sia reperibile; in mancanza, la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Massime di principio

  • Per beneficiare di un’esenzione fiscale riservata ai coltivatori diretti, occorre verificare i requisiti espressamente previsti dalla disciplina tributaria per ciascuna annualità: se la legge richiede l’iscrizione in un elenco, la prova della sola attività agricola svolta non basta a supplirne l’assenza.
  • In cassazione, chi contesta la motivazione di un avviso o di un altro atto deve riprodurne nel ricorso il contenuto rilevante e indicare con precisione dove reperirlo; altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile.
  • La contestazione della motivazione formale di un atto impositivo va distinta dalla contestazione del merito della determinazione della base imponibile: quest’ultima richiede specifiche censure sui criteri o sui dati adottati.
  • I presupposti di un’esenzione, in quanto elementi favorevoli al contribuente, devono essere dedotti e documentati da quest’ultimo; la loro mancata indicazione nell’avviso non comporta automaticamente un vizio della motivazione dell’atto.

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