Sentenza del 06/12/2016 n. 24875 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva beneficiato, per gli anni d’imposta 1996-1999, di esenzioni da Irpeg e Ilor poi qualificate dalla Commissione europea, con decisione 2003/193/CE del 5 giugno 2002, come aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune. Dopo le comunicazioni-ingiunzioni del 17 aprile 2007, l’Agenzia notificò avvisi di recupero: per il 1996 erano richiesti 228.230 euro di maggiore Irpeg, 183.949 euro di maggiore Ilor e 545.467 euro di interessi calcolati in regime composto; per il 1997 era rideterminata la posizione Ilor, compensata con la minore Irpeg. La CTP di Pisa, riuniti i ricorsi, li aveva respinti; la CTR della Toscana aveva invece accolto parzialmente l’appello della società, riducendo la pretesa per il 1997 e disponendo per il 1996 gli interessi semplici. L’Agenzia ricorse per cassazione sostenendo che la legge nazionale consentiva gli interessi composti anche se la decisione europea era anteriore al Regolamento CE n. 794/2004 e chiedendo un rinvio pregiudiziale. La società resistette e chiese un ulteriore rinvio pregiudiziale, oltre a eccepire l’illegittimità costituzionale della disciplina.
La decisione
La Corte accolse congiuntamente i due motivi dell’Agenzia. In base alla sentenza della Corte di giustizia UE del 3 settembre 2015, C-89/14, ritenne compatibile con il diritto dell’Unione l’applicazione degli interessi composti anche agli aiuti oggetto di decisioni anteriori al Regolamento n. 794/2004, quando il recupero non fosse già avvenuto né fosse stato emesso, prima della norma nazionale applicabile, un atto di recupero con interessi semplici. Qui gli avvisi furono notificati il 26 marzo 2009, dopo l’entrata in vigore della disciplina nazionale e prima che si fosse formata una situazione acquisita; gli interessi composti erano quindi dovuti dalla data in cui le imposte non versate furono messe a disposizione della beneficiaria. Il nuovo rinvio alla Corte di giustizia fu ritenuto superfluo e l’eccezione d’incostituzionalità manifestamente infondata. La sentenza della CTR fu cassata limitatamente agli interessi e la causa fu decisa nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente su tale questione. Spese compensate per l’intero giudizio.
Norme richiamate
D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, art. 1, comma 3, convertito dalla L. 6 aprile 2007, n. 46
Ai sensi di quanto statuito dalla sentenza della Corte di giustizia U.E. si deve concludere che: 1) il diritto comunitario non pone ostacoli giuridici alla applicazione, da parte degli Stati membri, di interessi composti anche con riguardo al recupero degli aiuti di stato disposti in attuazione di decisioni della Commissione europea notificate in data anteriore all'entrata in vigore del Regolamento n. 794/2004; in particolare è conforme al diritto comunitario la norma nazionale di cui al D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 3, convertito nella L. 6 aprile 2007, n. 46, emanata per dare esecuzione alla decisione della Commissione del 5.6.2002 n. 2003/193/CE, secondo cui gli interessi dovuti sugli aiuti di Stato dichiarati illegali sono determinati "in base al capo 5^ del Regolamento n. 794/20004, che prevede il regime dell'interesse composto;
La disposizione nazionale consente di applicare gli interessi composti nel recupero di aiuti di Stato illegali anche se la decisione europea di recupero è stata notificata prima dell’entrata in vigore del Regolamento n. 794/2004. L’applicazione è esclusa quando si sia già formata una situazione acquisita, ossia quando l’aiuto sia stato recuperato o sia già stato emesso un atto di recupero con interessi semplici.
L. 25 gennaio 2006, n. 29, art. 24, comma 3
quanto alla data di decorrenza degli interessi il citato art. 1, comma 3 richiama la L. 25 gennaio 2006, n. 29, art. 24, comma 3, il quale stabilisce che sono dovuti gli interessi (composti) "maturati a partire dalla data in cui le imposte non versate sono state messe a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero effettivo", in esecuzione di quanto stabilito dall'art. 3 della decisione CE 2003/193
Gli interessi composti decorrono dal momento in cui le imposte non versate sono state messe a disposizione del beneficiario e maturano fino al recupero effettivo dell’aiuto.
Regolamento (CE) n. 659/1999, art. 14, paragrafo 2
l'art. 14 Regolamento CE n. 656 del 1999 e artt. 11 e 13 del Regolamento CE n. 794 del 2004
La Corte richiama questa disciplina nel quadro della compatibilità europea del recupero con interessi composti. Il testo non ne riporta un’autonoma interpretazione ulteriore rispetto al principio secondo cui gli interessi devono neutralizzare il vantaggio concorrenziale dell’aiuto illegittimo.
Regolamento (CE) n. 794/2004, artt. 11 e 13
l' art. 13 del Regolamento CE n. 794/2004, secondo cui l'obbligo di applicazione degli interessi di tipo composto è valevole per le decisioni sul recupero degli aiuti di Stato notificate dopo l'entrata in vigore del predetto Regolamento "non stabilisce un vincolo di irretroattività applicabile alle normative nazionali prima dell'entrata in vigore del Regolamento n. 794/2004"
La regola temporale del Regolamento limita l’obbligo direttamente previsto dal diritto europeo per le decisioni notificate dopo la sua entrata in vigore, ma non impedisce agli Stati membri di prevedere con legge nazionale gli interessi composti anche per decisioni anteriori. Una legge nuova può applicarsi agli effetti futuri di situazioni sorte sotto la normativa precedente, purché non incida su situazioni già acquisite.
D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 24, comma 4, convertito dalla L. n. 2 del 2009
la Corte di giustizia ha statuito che è compatibile con il diritto comunitario (art. 14 Regolamento CE n. 656 del 1999 e artt. 11 e 13 del Regolamento CE n. 794 del 2004) la norma nazionale di cui al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 24, comma 4 (di contenuto identico al D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 3), che consente di applicare gli interessi composti sul recupero di aiuto di Stato anche nell' ipotesi in cui la decisione della Commissione Europea che ha dichiarato incompatibile l'aiuto di Stato, e ne ha disposto il recupero, sia stata notificata allo Stato membro interessato in data anteriore all'entrata in vigore del Regolamento 794/2004.
La norma, identica nella parte rilevante a quella del D.L. n. 10 del 2007, è compatibile con il diritto dell’Unione e consente gli interessi composti anche per decisioni di recupero anteriori al Regolamento n. 794/2004, se non si è già consolidata una situazione acquisita.
Decisione della Commissione europea 2003/193/CE, artt. 3 e 4
l'art. 3 della decisione CE 2003/193 secondo cui "l'aiuto da recuperare comprende gli interessi che decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data dell'effettivo recupero"
Il recupero comprende gli interessi per tutto il periodo durante il quale il beneficiario ha avuto a disposizione l’aiuto, fino alla restituzione effettiva. La Corte utilizza tale criterio per individuare la decorrenza degli interessi composti.
Costituzione, artt. 3 e 41
La società aveva dedotto la violazione dei principi di ragionevolezza e libertà economica rispetto alla disciplina degli interessi; la Corte ha dichiarato l’eccezione manifestamente infondata, per le stesse ragioni che sostenevano la compatibilità della disciplina con il diritto dell’Unione.
Massime di principio
- Nel recupero di aiuti di Stato illegali, gli interessi composti possono essere applicati anche se la decisione della Commissione è anteriore al Regolamento n. 794/2004, quando una norma nazionale lo prevede e il recupero non si è ancora consolidato.
- La situazione è acquisita, secondo il criterio applicato in questa decisione, se prima dell’entrata in vigore della norma sugli interessi composti l’aiuto è già stato interamente recuperato oppure è già stato emesso un atto di recupero che applica interessi semplici.
- La disciplina sopravvenuta può regolare gli effetti futuri di una situazione iniziata sotto la normativa precedente; ciò non equivale a una sua applicazione retroattiva quando il recupero non era ancora stato effettuato né formalizzato con interessi semplici.
- Gli interessi sul recupero decorrono dalla data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario e proseguono fino al recupero effettivo, così da neutralizzare il vantaggio finanziario e concorrenziale ottenuto.
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