Sentenza del 06/12/2016 n. 24878 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia ha contestato la decisione della CTP di Palermo resa nel giudizio di ottemperanza, sostenendo che il diritto al rimborso di Irpeg, Ilor e addizionale Ilor, versate in eccesso per l’anno d’imposta 1982, fosse prescritto. Secondo l’Ufficio, la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il rimborso era passata in giudicato il 25 settembre 1992, prima dell’appello, dichiarato inammissibile dalla CTR Sicilia con sentenza n. 142/31/2000; pertanto la costituzione in mora del 25 maggio 2009 non avrebbe potuto interrompere un termine decennale già decorso. L’Agenzia ha inoltre dedotto che la CTP, pronunciandosi sulla prescrizione in sede di ottemperanza, aveva ecceduto i limiti dei propri poteri.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso, perché la censura relativa ai limiti del potere del giudice dell’ottemperanza configura una violazione delle norme del procedimento, ma lo ha rigettato nel merito. La prescrizione non era maturata: l’effetto interruttivo permanente derivante dal giudizio prosegue fino al giudicato formale e la sentenza di primo grado non poteva passare in giudicato mentre l’appello dell’Agenzia era pendente. Il giudicato si è quindi formato il 10 ottobre 2001, allo spirare del termine per impugnare la sentenza della CTR; la costituzione in mora del 2009 è intervenuta prima del decorso del successivo termine decennale. La Cassazione ha osservato inoltre che l’appello dell’Agenzia, notificato il 20 gennaio 1994, era tempestivo per effetto delle sospensioni e proroghe previste dalla legge, anche se la CTR lo aveva dichiarato tardivo. Confermati l’accoglimento dell’ottemperanza e gli obblighi di rimborso; l’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 8.000 euro, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70, commi 1 e 7
Al riguardo, non può invero, dubitarsi che il limitato contenuto del provvedimento del giudice dell'ottemperanza, come precisato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 7 (emissione di "provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'Ufficio del Ministero delle Finanze... attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione"), costituisca regola fondamentale del procedimento concernente il giudizio di ottemperanza.
Il giudice dell’ottemperanza deve attuare il comando risultante dal giudicato, interpretandolo e, se necessario, integrandolo per renderlo effettivo, ma non può oltrepassare gli obblighi ricavabili dal dispositivo e dalla motivazione. La violazione di tale limite procedurale può essere denunciata in cassazione.
Codice civile, artt. 2943 e 2945, comma 2
Non sussiste invero la prescrizione invocata dall'Ufficio, in quanto l'effetto interruttivo permanente della prescrizione si protrae sino alla formazione del giudicato formale sul giudizio instaurato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2943 c.c. e art. 2945 c.c., comma 2.
L’interruzione della prescrizione causata dalla domanda giudiziale permane durante il processo e cessa soltanto con la formazione del giudicato formale; da quel momento inizia a decorrere il nuovo termine di prescrizione.
Codice civile, artt. 2934, 2935 e 2946
Le disposizioni sulla prescrizione e sulla decorrenza del termine decennale sono state invocate dall’Agenzia, ma la Corte ha respinto la relativa censura applicando la disciplina dell’interruzione permanente durante il giudizio. Non è riportato un autonomo passaggio interpretativo specifico su ciascuno di questi articoli.
Codice di procedura civile, art. 327
La norma è stata richiamata dall’Agenzia a sostegno della tesi sulla tardività dell’appello e sull’asserita formazione anticipata del giudicato; la Corte ha invece rilevato che i termini d’impugnazione erano stati sospesi e prorogati dalla legislazione speciale.
Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 36, comma 3
Era infatti applicabile, contrariamente a quanto statuito dalla CTR, la L. n. 413 del 1991, art. 36 comma 3, che ha sospeso fino al 30.4.1992 i termini per ricorrere; termine successivamente prorogato al 20.6.1993, in virtù del D.L. n. 16 del 1993, art. 3, conv. in L. n. 75 del 1993: l'appello dell'Ufficio, notificato il 20.1.1994 era pertanto tempestivo.
La sospensione dei termini d’impugnazione prevista dalla norma, insieme alla successiva proroga legislativa, impediva di considerare tardivo l’appello dell’Ufficio secondo il calcolo adottato dalla CTR.
Decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, art. 3, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75
Era infatti applicabile, contrariamente a quanto statuito dalla CTR, la L. n. 413 del 1991, art. 36 comma 3, che ha sospeso fino al 30.4.1992 i termini per ricorrere; termine successivamente prorogato al 20.6.1993, in virtù del D.L. n. 16 del 1993, art. 3, conv. in L. n. 75 del 1993: l'appello dell'Ufficio, notificato il 20.1.1994 era pertanto tempestivo.
La proroga del termine, fino al 20 giugno 1993, va coordinata con la sospensione prevista dalla legge n. 413 del 1991 nel valutare la tempestività dell’impugnazione.
Massime di principio
- La pendenza di un’impugnazione impedisce, di regola, che la decisione impugnata passi in giudicato; se l’impugnazione viene definita con una pronuncia non impugnata, il giudicato si forma quando scade il termine per impugnare quest’ultima.
- La domanda giudiziale interrompe la prescrizione con effetto che permane per tutta la durata del processo e fino alla formazione del giudicato formale; solo da quel momento decorre il nuovo termine prescrizionale.
- Nel giudizio di ottemperanza tributaria il giudice deve dare concreta attuazione al giudicato, interpretandone il comando quando necessario, ma restando entro gli obblighi risultanti dal dispositivo e dalla motivazione.
- Le decisioni rese in materia di ottemperanza sono impugnabili in cassazione per violazione delle norme del procedimento; la censura può riguardare anche l’errato esercizio del potere-dovere di interpretare o rendere effettivo il giudicato.
- Nel calcolare la tempestività di un’impugnazione occorre verificare le sospensioni e le proroghe dei termini applicabili al caso concreto: una pronuncia che abbia dichiarato tardivo il gravame non determina, da sola, il momento del giudicato se il termine era stato erroneamente calcolato.
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