Cassazione Civile, Ordinanza n. 00240/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto l'eccezione di tardività del ricorso, ha ritenuto infondati tutti e quattro i motivi e ha confermato la sentenza d'appello che aveva riconosciuto la responsabilità dell'appaltatrice verso il condominio e mantenuto la manleva nei rapporti interni con subappaltatrice e tecnico. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da azione proposta dal condominio per ottenere il risarcimento dei danni da gravi difetti di un complesso immobiliare, lamentati come incidenti sul normale godimento del bene e consistenti soprattutto in criticità del sistema di impermeabilizzazione. Il tribunale aveva riconosciuto la responsabilità solidale delle due imprese costruttrici, con condanna anche in manleva della subappaltatrice, del progettista e del direttore dei lavori e delle rispettive assicurazioni. In appello la società costruttrice aveva sostenuto: la decadenza dall'azione ex art. 1669 c.c. perché i vizi erano stati percepibili prima; l'erroneità dell'affermazione della sua responsabilità, dato il subappalto e la pretesa esclusiva responsabilità dei terzi tecnici; la nullità della sentenza per errore di percezione sull'estensione della domanda ai terzi; e la violazione del principio di solidarietà per non aver imputato ai terzi chiamati l'intero danno. Con il ricorso per cassazione la società ha riproposto quattro motivi: violazione dell'art. 1669 c.c. sul dies a quo della decadenza; violazione degli artt. 1292 e 1294 c.c. sulla ripartizione della responsabilità e sulla pretesa esclusione della propria responsabilità; nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c. e per errore di percezione circa la responsabilità dei terzi chiamati; violazione dell'art. 2055 c.c. per non avere esteso ai terzi la solidarietà anche per la quota di danno ascrivibile all'altra impresa originariamente convenuta. La Corte di cassazione ha ritenuto tempestivo il ricorso, ha respinto tutti i motivi e ha confermato che, in materia di gravi difetti ex art. 1669 c.c., la decadenza decorre solo quando il committente abbia una conoscenza sicura e tecnicamente adeguata della gravità e delle cause dei vizi; che il subappalto non elimina la responsabilità dell'appaltatore verso il danneggiato, restando autonomi i rapporti interno/esterno; e che la chiamata in garanzia impropria non consente l'estensione automatica della domanda risarcitoria del danneggiato ai terzi chiamati, non evocati in giudizio dall'attore né chiamati in comunanza di causa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Per i gravi difetti dell'opera il termine di denunzia non decorre dalla mera percezione esteriore del vizio, ma quando il committente abbia conoscenza sicura della gravità del difetto e delle sue cause, eventualmente all'esito di accertamenti tecnici; solo se il difetto è immediatamente percepibile nella sua entità e nelle sue possibili cause il termine non viene postergato.
Per i giudizi introdotti prima del 4 luglio 2009 si applica il termine lungo annuale previgente, con computo delle sospensioni di legge.
art. 58, comma 1, L. n. 69/2009
La disciplina transitoria mantiene applicabile il termine lungo previgente ai giudizi iniziati prima della data indicata.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso con cui sono dedotte violazioni di legge sostanziale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro formale del motivo relativo alla nullità della sentenza e alla violazione di norme processuali.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la ricostruzione della solidarietà passiva, ma ritenuto non violato dalla Corte di merito.
Richiamato dalla ricorrente in tema di presunzione di solidarietà tra condebitori, ma non ritenuto ostativo alla soluzione adottata.
La Corte esclude che vi sia stato un errore di percezione su un fatto controverso idoneo a determinare nullità della sentenza.
La solidarietà tra autori del danno non comporta, nel caso di chiamata in garanzia impropria, l'estensione automatica della domanda dell'attore ai terzi chiamati dal convenuto.
Si distingue la chiamata in garanzia impropria dalla chiamata in comunanza di causa: solo nella seconda la domanda può estendersi al terzo, non nella prima.
La Corte ricorda che, fuori dallo schema dell'art. 1669 c.c., può residuare una tutela aquiliana generale contro il subappaltatore, ma non era azionata nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020
La sospensione straordinaria dei termini processuali per l'emergenza Covid-19 si cumula con la sospensione feriale.
La sospensione feriale dei termini si applica cumulandosi con quella straordinaria da Covid-19.
Massime di principio
- In materia di gravi difetti dell'opera ex art. 1669 c.c., la decadenza dalla denunzia decorre solo quando il danneggiato abbia acquisito una conoscenza tecnica sufficientemente sicura della gravità dei vizi e del loro nesso causale; se la natura e le cause del fenomeno non sono immediatamente percepibili, il termine può essere differito agli esiti degli accertamenti tecnici.
- La responsabilità dell'appaltatore verso il committente o il condominio non viene meno per il solo fatto che una parte dell'opera sia stata affidata in subappalto: il rapporto esterno resta imputato all'appaltatore, mentre il subappalto rileva sul piano interno della manleva e del regresso.
- La chiamata in garanzia impropria del terzo non determina l'automatica estensione della domanda risarcitoria dell'attore nei confronti del terzo medesimo; per la condanna diretta del terzo occorre una specifica evocazione in giudizio da parte dell'attore oppure una chiamata in comunanza di causa.
- La solidarietà passiva tra più autori del danno non consente, di per sé, di trasformare il giudizio di manleva in un'azione diretta dell'attore contro i terzi chiamati dal convenuto, quando l'attore non li abbia convenuti e il rapporto processuale sia autonomo.
- Nel computo del termine lungo di impugnazione si applicano le sospensioni processuali vigenti nel periodo considerato, incluse la sospensione feriale e quella straordinaria introdotta per l'emergenza epidemiologica, che possono cumularsi se ricorrono i rispettivi presupposti.
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