Cassazione Civile, Ordinanza n. 05718/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto il rimborso dell'IVA relativa agli anni d'imposta 2010 e 2011, sostenendo che una serie di fatture di acquisto emesse dalla società incorporata non era stata registrata in contabilità per errore e che l'errore era stato scoperto solo nel 2014. L'Ufficio aveva negato il rimborso per tardività delle istanze. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate ritenendo legittimi i dinieghi perché le domande di rimborso erano state presentate oltre il termine biennale di decadenza. In Cassazione la società ha dedotto un solo motivo, lamentando la violazione degli artt. 19 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972 e sostenendo che la CTR avesse indebitamente fatto discendere da una violazione formale la perdita del diritto al rimborso IVA. La Corte ha però chiarito che la CTR non aveva fondato la decisione su una violazione formale, bensì sulla tardività dell'istanza di rimborso e sulla decorrenza del termine decadenziale biennale dal pagamento indebito.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha osservato che la sentenza impugnata non aveva posto a base della decisione la natura formale della violazione, ma aveva correttamente applicato la disciplina dell'IVA e il termine decadenziale biennale per la richiesta di rimborso dell'imposta indebitamente versata. Ha inoltre ritenuto non pertinenti i richiami alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, perché i casi evocati riguardano situazioni oggettive o condotte dell'Amministrazione non ricorrenti nella fattispecie. Ha infine escluso che rilevasse la prescrizione decennale, richiamabile solo quando il credito IVA sia già desumibile dalla dichiarazione e non sia contestato dall'Amministrazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte non vi ravvisa il fondamento per escludere la decadenza; la disciplina del rimborso IVA segue le norme speciali sul tributo e non consente di superare il termine decadenziale applicabile.
art. 25 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non decisivo ai fini del rimborso richiesto in presenza di istanza tardiva.
artt. 30, 38-bis, 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter d.P.R. n. 633 del 1972
La Corte afferma che il diritto alla restituzione dell'IVA indebitamente versata è regolato da tali disposizioni speciali e non dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973.
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Il diritto al rimborso IVA resta soggetto al termine decadenziale biennale per la presentazione dell'istanza, che decorre dal giorno del pagamento che costituisce il presupposto della restituzione.
art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973
Esclusa l'applicabilità alla restituzione dell'IVA indebitamente versata, trattandosi di tributo diverso dalle imposte dirette.
Richiamato solo per chiarire che la prescrizione decennale opera nella diversa ipotesi in cui il credito IVA sia già desumibile dalla dichiarazione e non contestato dall'Amministrazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di rimborso IVA per pagamento indebito, la disciplina applicabile è quella speciale del d.P.R. n. 633 del 1972 e del processo tributario, non quella generale prevista per le imposte dirette.
- La domanda di rimborso dell'IVA indebitamente versata è soggetta al termine decadenziale biennale dell'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che decorre dal pagamento che ha generato il diritto alla restituzione.
- La prescrizione decennale non sostituisce la decadenza quando il rimborso è chiesto a seguito di pagamento erroneo e l'Amministrazione contesta il credito; essa rileva solo in fattispecie diverse, nelle quali il credito risulti già dalla dichiarazione e non vi sia contestazione.
- La mera allegazione di una violazione formale non elide la tardività dell'istanza di rimborso se la decisione impugnata si fonda, in realtà, sulla decadenza dal diritto alla restituzione.
- I richiami alla giurisprudenza unionale non sono pertinenti quando non ricorrono situazioni oggettive o condotte dell'Amministrazione che abbiano impedito o reso eccessivamente oneroso l'esercizio tempestivo del diritto al rimborso.
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