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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15000/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società mandataria di una banca chiedeva l’ammissione al passivo del fallimento di una società utilizzatrice di un contratto di leasing immobiliare per un credito complessivo di euro 2.752.562,10, composto da canoni insoluti, debito residuo e somma erogata per lavori di ristrutturazione e installazione di un impianto fotovoltaico sull’immobile oggetto del leasing. Il giudice delegato escludeva il credito e il tribunale rigettava l’opposizione ex art. 98 l.fall. Il tribunale riteneva il leasing di tipo traslativo, con applicazione analogica dell’art. 1526 c.c.; giudicava nulla la clausola contrattuale che prevedeva il criterio di liquidazione del danno in caso di risoluzione, perché difforme dal regime dell’equo compenso; e negava l’ammissione del credito relativo al finanziamento, ritenendo che le somme fossero state impiegate per opere sull’immobile della concedente. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti due motivi: violazione dell’art. 1526 c.c. per avere il tribunale ricondotto il rapporto allo schema della vendita con riserva di proprietà anziché al leasing di godimento; falsa applicazione degli artt. 1526 e 1418 c.c. per la declaratoria di nullità della clausola e per il diniego del credito da finanziamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento del cessionario del credito spiegato direttamente in cassazione. Ha poi dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha affermato che, in tema di leasing traslativo e in assenza di disciplina legislativa retroattiva applicabile ratione temporis, la disciplina dell’art. 1526 c.c. opera per via analogica; ha rilevato che il tribunale aveva correttamente qualificato in fatto il contratto come leasing traslativo, qualificazione non censurata nei limiti consentiti in sede di legittimità. Quanto alla clausola di liquidazione del danno, la Corte ha precisato che una pattuizione di tal genere non è nulla in astratto, ma il concedente che intenda far valere il credito risarcitorio deve allegare nella domanda di insinuazione la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene oppure una stima attendibile del valore di mercato attuale, così da consentire la verifica dell’eventuale eccessività della penale e l’eventuale riduzione equitativa. Nel caso concreto, la ricorrente non aveva fornito tali elementi, limitandosi a chiedere l’ammissione di canoni e debito attualizzato. In ordine al credito da finanziamento, la Corte ha richiamato l’accertamento di fatto secondo cui le somme erano state effettivamente destinate ai lavori sull’immobile e a un impianto fotovoltaico, in vista di una rimodulazione del leasing non realizzata. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché il fallimento non si era difeso. È stato inoltre dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    intervento del terzo direttamente in sede di legittimità

    L’intervento del terzo spiegato per la prima volta in cassazione è inammissibile in assenza di una previsione normativa espressa.

  • art. 1526 c.c.

    Nel leasing traslativo, in assenza di disciplina legislativa retroattiva applicabile, la risoluzione del contratto è regolata analogicamente dall’art. 1526 c.c.; la clausola penale è astrattamente ammissibile ma può essere ridotta se manifestamente eccessiva, evitando che il concedente consegua più di quanto avrebbe ottenuto con l’esatto adempimento.

  • art. 1458 c.c.

    Richiamato per distinguere il leasing di godimento, nel quale la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

  • art. 1418 c.c.

    La Corte esclude la nullità della clausola di liquidazione del danno, ritenendo erronea la dichiarazione di contrarietà a norme imperative formulata dal tribunale.

  • art. 1382 c.c.

    È consentito pattuirе che taluni canoni non ancora scaduti siano dovuti come clausola penale, purché non sia superato il limite dell’eccessività manifesta.

  • art. 1384 c.c.

    Richiamato quale principio di riduzione equitativa della penale e di riequilibrio del rapporto contrattuale.

  • L. n. 124 del 2017, art. 1, commi 136 - 140

    La legge ha introdotto una disciplina normativa del leasing, ma non ha effetti retroattivi e quindi non si applica ratione temporis al caso esaminato.

  • art. 98 l.fall.

    Norma processuale richiamata per l’opposizione allo stato passivo.

  • L. Fall., art. 93

    Il creditore che voglia far valere il credito risarcitorio da clausola penale nel fallimento deve proporre apposita domanda di insinuazione al passivo e allegare gli elementi necessari alla valutazione della penale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per precisare che l’accertamento in fatto sulla natura del leasing non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale non dedotto.

Massime di principio

  • Nel leasing traslativo, in assenza di una disciplina speciale retroattiva applicabile al rapporto, la risoluzione per inadempimento va regolata in via analogica secondo l’art. 1526 c.c., mentre al leasing di godimento si applica la regola della non retroattività degli effetti risolutori sulle prestazioni già eseguite.
  • Le clausole che disciplinano il trattamento delle rate scadute e da scadere in caso di risoluzione del leasing non sono nulle in astratto; tuttavia devono essere lette alla luce del limite dell’equo compenso e della riduzione equitativa, per evitare che il concedente ottenga un vantaggio superiore a quello derivante dall’esatta esecuzione del contratto.
  • Chi intende insinuare al passivo un credito risarcitorio fondato su clausola penale in un leasing risolto deve allegare elementi concreti per consentire la verifica della sua eventuale eccessività, in particolare il ricavato della riallocazione del bene oppure una stima attendibile del valore di mercato attuale.
  • L’ammissibilità del ricorso per cassazione non consente di rimettere in discussione gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, se non nei ristretti limiti del vizio di motivazione specificamente dedotto.
  • L’intervento del terzo spiegato direttamente in sede di legittimità è inammissibile in mancanza di una espressa previsione normativa che lo consenta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoLeasingImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàRisoluzione del contrattoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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