Cassazione Civile, Ordinanza n. 24256/2021 del 09/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società in accomandita semplice ormai cancellata dal registro delle imprese e, per riflesso, del suo ex socio accomandatario. L'Ufficio contestava operazioni oggettivamente inesistenti, ritenendo che fatture utilizzate da una società cessionaria fossero false e riferibili alla società estinta. In appello la Commissione tributaria regionale ha ritenuto non provata dall'Amministrazione la riconducibilità delle fatture alla società indicata in esse, osservando che il disconoscimento delle fatture e alcuni elementi contabili deponevano per la loro falsità cartolare e che mancava la prova della loro effettiva emissione da parte della società. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme in tema di IVA e di onere della prova, sostenendo che la CTR aveva erroneamente preteso la prova piena ed esclusiva della riferibilità delle fatture alla società, mentre l'Ufficio aveva già offerto elementi presuntivi sulla inesistenza delle operazioni; la contribuente, a suo dire, non aveva fornito alcuna prova contraria, limitandosi al disconoscimento delle fatture. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., ma tale censura è rimasta assorbita.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errata la decisione della CTR nella parte in cui aveva posto integralmente a carico dell'Ufficio la prova della riferibilità delle fatture alla società e aveva valorizzato il mero disconoscimento delle fatture da parte del contribuente. Secondo la Cassazione, in materia di fatture relative a operazioni inesistenti il regime probatorio è bifasico: l'Amministrazione deve offrire elementi, anche presuntivi, sulla mancata effettuazione dell'operazione fatturata; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente fornire la prova contraria. Poiché nella specie l'Ufficio aveva dedotto elementi presuntivi e la contribuente non aveva fornito prova contraria, la sentenza impugnata è stata cassata. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
richiamato come norma invocata nel motivo di ricorso in tema di regime fiscale delle operazioni contestate
art. 21, comma 7, D.P.R. 633/1972
richiamato come norma invocata nel motivo di ricorso in tema di fatture relative a operazioni inesistenti
richiamato come norma invocata nel motivo di ricorso
richiamato come norma invocata nel motivo di ricorso
richiamato per il riparto dell'onere della prova; la Corte afferma che, dopo gli elementi presuntivi dell'Ufficio, l'onere di provare il contrario passa al contribuente
richiamato come norma processuale di deduzione del motivo di ricorso
richiamato come norma processuale di deduzione del motivo di ricorso
richiamato come norma processuale denunciata con il secondo motivo
richiamato come norma processuale denunciata con il secondo motivo
Massime di principio
- In materia di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve inizialmente fornire elementi probatori, anche presuntivi, della mancata effettuazione dell'operazione fatturata.
- Una volta che l'Ufficio abbia assolto il proprio onere iniziale mediante indizi seri e concordanti, l'onere di fornire la prova contraria si trasferisce sul contribuente.
- Il mero disconoscimento delle fatture da parte del contribuente non è di per sé sufficiente a vincere la pretesa fiscale quando l'Ufficio abbia già prodotto elementi presuntivi idonei a sorreggerla.
- Il giudice di merito non può pretendere dalla sola Amministrazione la prova piena ed esclusiva della riferibilità soggettiva delle fatture, se la contestazione fiscale è già supportata da un quadro indiziario sulla inesistenza delle operazioni.
- Nel giudizio tributario, la valutazione della prova deve essere coerente con il regime presuntivo proprio delle contestazioni di fatture per operazioni inesistenti, evitando inversioni improprie dell'onere probatorio.
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