Cassazione Civile, Ordinanza n. 24266/2021 del 09/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010 per omesso assolvimento dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, con applicazione di sanzioni e interessi. La società contribuente, non residente e priva di stabile organizzazione in Italia, aveva contestato l'atto innanzi ai giudici tributari. La CTR del Lazio aveva accolto l'appello solo limitatamente alle sanzioni, confermando per il resto la legittimità dell'accertamento. In cassazione la società ha proposto sei motivi: due preliminari e quattro di merito. Con il primo motivo preliminare ha denunciato l'erronea valutazione della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018, sostenendo che la declaratoria di incostituzionalità dovesse incidere anche sull'atto relativo al 2010. Con il secondo motivo preliminare ha dedotto nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che l'avviso non fosse stato tradotto in inglese. Con il primo motivo di merito ha contestato l'individuazione del soggetto passivo del tributo; con il secondo ha contestato il presupposto territoriale dell'imposta; con il terzo ha dedotto violazione degli artt. 49 e 56 TFUE, dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento, sostenendo che la normativa nazionale dovesse essere disapplicata; con il quarto ha dedotto violazione dell'art. 401 della direttiva 2006/112/CE, assumendo che l'imposta unica fosse incompatibile con il divieto di imposte sul volume d'affari diverse dall'IVA.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha respinto l'istanza di pubblica udienza e quella di rinvio pregiudiziale alla CGUE. Ha ritenuto infondato il motivo sulla mancata traduzione dell'avviso, osservando che la contribuente aveva comunque compreso e contestato la pretesa in sede amministrativa e giudiziale. Ha poi esaminato congiuntamente i motivi concernenti soggetto passivo, presupposto territoriale, profili eurounitari e legittimo affidamento, dichiarandoli infondati alla luce della disciplina interpretativa introdotta dalla legge n. 220/2010, della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018 e della giurisprudenza unionale. In particolare, ha ribadito che, per le annualità anteriori al 2011, la responsabilità tributaria non grava sulle ricevitorie nei limiti in cui non sia possibile traslare l'imposta, mentre per il resto il bookmaker resta soggetto passivo quando realizzi in Italia l'attività di gestione della raccolta scommesse tramite propri centri. Ha infine escluso la contrarietà dell'imposta unica all'art. 401 della direttiva IVA, rilevando che si tratta di tributo speciale non avente carattere di imposta sul volume d'affari. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per l'intervento nel corso del giudizio delle pronunce della Corte di giustizia e della Corte costituzionale.
Norme richiamate
la Corte esclude la nullità della sentenza perché la contribuente ha comunque svolto difese idonee a dimostrare la comprensione della pretesa, sicché non ricorre il vizio denunciato
la mancata traduzione dell'avviso di accertamento non determina nullità quando il destinatario abbia comunque compreso l'atto e lo abbia efficacemente contestato
è interpretato, alla luce della legge di stabilità 2011, nel senso che soggetto passivo è chi gestisce concorsi pronostici o scommesse anche senza concessione, per conto proprio o di terzi
art. 1, comma 66, lett. b), L. n. 220 del 2010
ha natura interpretativa e si applica anche ai rapporti anteriori; ai fini tributari individua come soggetto passivo chi gestisce scommesse anche con mezzi telematici e prevede la solidarietà del soggetto per conto del quale l'attività è svolta
art. 49 TFUE
la Corte esclude la violazione della libertà di stabilimento, perché l'imposizione colpisce chi realizza in Italia il presupposto del tributo
art. 56 TFUE
la Corte esclude la violazione della libera prestazione dei servizi e della parità di trattamento per le medesime ragioni
art. 401 direttiva 2006/112/CE
l'imposta unica sui giochi e scommesse non ha carattere di imposta sul volume d'affari e può cumularsi con l'IVA
art. 267 TFUE
la Corte ritiene non necessario il rinvio pregiudiziale alla CGUE perché la questione è già stata affrontata dalla giurisprudenza costituzionale e unionale
Massime di principio
- La mancata traduzione dell'atto impositivo in lingua comprensibile al destinatario non comporta automaticamente la nullità se risulta che il contribuente ha compreso la pretesa e ha potuto articolare compiutamente il proprio diritto di difesa.
- In tema di imposta unica sulle scommesse, il soggetto passivo è individuato in chi, anche senza concessione, gestisce la raccolta delle scommesse in Italia, direttamente o per conto di terzi, mediante qualunque mezzo, anche telematico.
- La disciplina interpretativa introdotta dalla legge n. 220/2010 si applica anche ai rapporti anteriori, ma per le annualità precedenti al 2011 la responsabilità tributaria della ricevitoria è esclusa nei limiti in cui il rapporto negoziale non consenta la traslazione dell'imposta.
- Il riconoscimento della liceità, in altri ambiti dell'ordinamento, dell'attività di raccolta scommesse non esclude la soggezione al tributo, poiché la pretesa fiscale presuppone proprio la realizzazione dell'attività gestoria tipica.
- Un tributo speciale sui giochi e scommesse non viola il divieto unionale di imposte sul volume d'affari se non presenta le caratteristiche strutturali dell'IVA, in particolare se non colpisce il valore aggiunto e non prevede meccanismo di detrazione.
- Non è necessario disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione interpretativa risulti già compiutamente affrontata dalla giurisprudenza unionale e costituzionale rilevante.
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