Cassazione Civile, Ordinanza n. 24264/2021 del 09/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento relativa all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, con sanzioni e interessi, riferita a operazioni svolte nell'anno 2008. La società ha impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto, il difetto o l'insufficienza di motivazione della pretesa, la insussistenza della propria soggettività passiva e del presupposto territoriale, nonché la violazione del diritto dell'Unione europea, del principio di legittimo affidamento, di parità di trattamento e di libera prestazione dei servizi. In subordine ha chiesto rinvio pregiudiziale alla CGUE. La CTR ha respinto l'appello della contribuente, confermando la legittimità della cartella. In Cassazione la ricorrente ha articolato otto motivi, concentrati su vizi processuali della sentenza di merito e sulla corretta individuazione del soggetto passivo e dell'ambito applicativo dell'imposta, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018 e della giurisprudenza unionale.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi processuali sulla omessa considerazione della notifica dell'atto presupposto e della motivazione della cartella, osservando che la contribuente aveva impugnato non solo l'atto consequenziale, ma anche la debenza del tributo e i vizi dell'atto presupposto, sicché il giudice di merito correttamente aveva esaminato anche il merito della pretesa. Ha poi reputato infondate le censure sulla soggettività passiva e sul profilo territoriale dell'imposta, richiamando l'interpretazione autentica dell'art. 3 d.lgs. n. 504/1998 operata dalla l. n. 220/2010 e la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018, che ha ricondotto bookmaker e centro di trasmissione dati a una solidarietà paritetica nell'ambito del presupposto impositivo. Ha inoltre escluso la violazione del diritto UE, affermando che la CGUE ha già escluso discriminazioni o restrizioni incompatibili con l'art. 56 TFUE per l'imposta unica sui giochi raccolti in Italia. È stata compensata la spese del giudizio di legittimità per la successione degli interventi della Corte costituzionale e della CGUE; disposto altresì il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro dei motivi processuali; la Corte esclude l'omessa pronuncia perché la CTR ha esaminato le questioni effettivamente devolute.
art. 111 Cost.
Invocato nei motivi per il difetto di motivazione; la Corte ritiene sufficiente e non viziata la motivazione della sentenza di merito in relazione ai punti controversi.
Richiamato per il requisito della motivazione della sentenza; non ravvisato alcun vizio rilevante.
Citatо in relazione alla motivazione richiamata per relationem e al recepimento dei precedenti di legittimità.
art. 35, comma 3; art. 36, comma 2, n. 4; art. 19, comma 3
L'art. 19, comma 3 è valorizzato per affermare che il contribuente può impugnare solo l'atto consequenziale o cumularvi anche quello presupposto; gli altri articoli sono richiamati sui requisiti della decisione tributaria.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.
La Corte lo interpreta, alla luce della legge di interpretazione autentica e della Corte costituzionale, nel senso che il soggetto passivo dell'imposta unica è chiunque gestisca scommesse, anche per conto di terzi e anche senza concessione.
Richiamato dalla legge di interpretazione autentica per affermare che l'imposta è dovuta anche se la raccolta avviene senza concessione o con concessione inefficace.
art. 1, comma 66, lettere a) e b)
Norma di interpretazione autentica che estende l'imposta e individua il soggetto passivo anche per la raccolta svolta per conto di terzi, compresi operatori esteri.
art. 64 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dai motivi come norma sulla solidarietà/soggettività nei rapporti tributari; la Corte lo considera compatibile con la ricostruzione della responsabilità fiscale del bookmaker.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel motivo sulla pretesa modifica dei presupposti dell'azione fiscale; la Corte nega che vi sia stata mutazione della pretesa o dei fatti costitutivi.
art. 3 Cost.
Invocato sotto il profilo della non discriminazione; la Corte esclude la violazione sulla base della giurisprudenza unionale e costituzionale.
art. 53 Cost.
Richiamato in relazione alla capacità contributiva; la Corte ritiene che l'imposizione sia coerente perché colpisce chi partecipa alla realizzazione del presupposto e può trasferire il carico tributario.
art. 56 TFUE
La Corte afferma che la disciplina italiana non viola la libera prestazione dei servizi, poiché la CGUE ha escluso discriminazioni e restrizioni incompatibili.
art. 267 TFUE
Richiamato per l'istanza di rinvio pregiudiziale, che viene respinta perché la questione è già stata chiarita dalla CGUE.
art. 6 CEDU
Richiamato in tema di pubblicità dell'udienza; la Corte afferma che il principio non è assoluto e può essere derogato per ragioni obiettive e razionali.
Massime di principio
- Nel processo tributario, se il contribuente impugna solo la cartella o altro atto consequenziale ma deduce anche i vizi dell'atto presupposto e la stessa debenza del tributo, il giudice deve interpretare complessivamente la domanda e può scrutinare il rapporto d'imposta nel merito, non limitandosi al solo profilo della notificazione.
- La mancata notifica dell'atto presupposto determina la nullità dell'atto consequenziale, ma tale vizio può essere fatto valere anche impugnando soltanto l'atto successivo; se però il contribuente contesta pure il merito della pretesa, il giudice deve verificare l'esistenza del credito tributario.
- In materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, dopo l'intervento interpretativo del legislatore e della Corte costituzionale, il soggetto passivo è chiunque gestisca, anche per conto di terzi e anche senza concessione, la raccolta delle scommesse sul territorio italiano.
- La relazione tra bookmaker e centro di trasmissione dati, ai fini del tributo, è ricostruita come solidarietà paritetica e non come responsabilità meramente dipendente: entrambi concorrono, in modi diversi, alla realizzazione del presupposto impositivo.
- Il riconoscimento, in altra sede, della liceità dell'attività di raccolta delle scommesse sul piano penale non comporta automaticamente l'esclusione della soggettività passiva ai fini fiscali, se la normativa tributaria individua comunque il presupposto dell'imposta nella gestione della raccolta.
- Non ricorre violazione dell'art. 56 TFUE né del principio di non discriminazione quando l'imposta si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte in Italia, senza distinzioni fondate sullo Stato di stabilimento.
- Il rinvio pregiudiziale alla CGUE può essere negato quando la questione di diritto unionale risulta già compiutamente chiarita da precedenti della Corte di giustizia applicabili al caso concreto.
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