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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24255/2021 del 09/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2005 nei confronti di uno studio legale in forma di associazione professionale, con recupero a tassazione di maggiori redditi da lavoro autonomo e di un maggior volume d'affari, con conseguenti pretese IRPEF/IRAP/IVA e sanzioni. L'Ufficio fondava la ripresa, per la parte dei compensi professionali non dichiarati, su sentenze acquisite presso vari uffici giudiziari dalle quali emergeva che lo studio aveva patrocinato numerose cause; sosteneva quindi che, ai sensi degli artt. 32 e 39 del d.P.R. 600/1973 e dell'art. 54 del d.P.R. 633/1972, fosse legittima una rettifica analitico-induttiva basata su presunzioni semplici. I giudici di merito avevano invece annullato gli accertamenti. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione delle norme sull'accertamento e delle regole sulle presunzioni e sull'onere della prova. Nei giudizi relativi ai singoli soci, uno dei ricorsi incidentali degli eredi contestava inoltre la ripresa delle spese per carburante e manutenzione, assumendo che tali costi fossero già stati dedotti dall'associazione professionale. La difesa dei contribuenti eccepiva anche carenze di specificità del motivo e l'insussistenza delle presunzioni poste a base dell'accertamento.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva. Ha ritenuto inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso incidentale degli eredi di uno dei soci sulla deducibilità delle spese di carburante e manutenzione, poiché quel capo era ormai coperto da giudicato interno e comunque favorevole anche nei confronti degli altri soggetti coinvolti. Quanto al motivo principale dell'Agenzia sui maggiori ricavi, lo ha ritenuto ammissibile e fondato: la CTR aveva errato nel pretendere ulteriori riscontri probatori, non considerando sufficiente, ai fini dell'accertamento analitico-induttivo, la presunzione del compenso per attività professionale portata a termine. La Cassazione ha quindi cassato le sentenze impugnate e ha rinviato alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame nel merito e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    Richiamato come norma posta a base dell'accertamento e del potere dell'Ufficio di fondare la rettifica su elementi presuntivi e acquisizioni documentali.

  • art. 39, comma 1, lett. d, d.P.R. 600/1973

    Consente la rettifica analitico-induttiva anche prescindendo dalla contabilità formalmente regolare, quando l'accertamento sia sorretto da presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    Richiamato quale base normativa per la rettifica del volume d'affari e dell'IVA mediante elementi presuntivi.

  • art. 2697 c.c.

    Il contribuente, una volta che l'Ufficio abbia assolto l'onere di fondare la pretesa su presunzioni, deve contrastare la prova presuntiva fornendo elementi idonei a dimostrare l'insussistenza dei ricavi contestati.

  • art. 2727 c.c.

    Viene richiamato il meccanismo della prova per presunzioni quale criterio generale di inferenza dal fatto noto al fatto ignoto.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte afferma che l'accertamento può basarsi su presunzioni semplici dotate dei requisiti di legge, senza necessità di prova diretta del pagamento dei compensi.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Costituisce il parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la memoria depositata in sede camerale.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato nel passaggio sulla ragionevole durata del processo a giustificazione della riunione dei ricorsi.

  • artt. 6 e 13 CEDU

    Richiamati insieme all'art. 111 Cost. per fondare l'esigenza di evitare formalismi inutili e assicurare la ragionevole durata del processo.

Massime di principio

  • In presenza di più giudizi separati ma strettamente connessi, relativi alla rettifica del reddito di un'entità priva di personalità giuridica e alla conseguente imputazione ai partecipanti, la Cassazione può disporre la riunione dei ricorsi quando vi siano identità di oggetto, di causa petendi, di difese, di trattazione e sostanziale uniformità delle decisioni di merito, per evitare un inutile aggravio processuale.
  • Nei rapporti di lavoro autonomo professionale, il compenso si presume conseguito quando la prestazione è stata portata a termine per effetto dell'esaurimento o della cessazione dell'incarico; l'Amministrazione può quindi fondare l'accertamento su tale presunzione, senza necessità di prova diretta dell'effettivo pagamento.
  • L'accertamento analitico-induttivo può essere legittimamente basato su presunzioni semplici, anche a fronte di contabilità formalmente regolare, purché siano utilizzati elementi gravi, precisi e concordanti idonei a sorreggere la pretesa fiscale.
  • Una volta che l'Ufficio abbia provato il fatto costitutivo della pretesa mediante presunzioni, spetta al contribuente fornire elementi contrari idonei a dimostrare che i compensi non sono stati percepiti o che l'incasso è stato impedito; non si tratta di prova negativa in senso tecnico.
  • Se un capo di sentenza non è stato impugnato, esso passa in giudicato interno e può produrre effetti favorevoli anche nei confronti di altri soggetti coinvolti nella medesima vicenda, con conseguente difetto di interesse all'impugnazione incidentale sul punto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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