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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24265/2021 del 09/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione ha contestato il mancato pagamento dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, oltre a sanzioni e interessi, per operazioni svolte nell'anno 2010. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente solo limitatamente alle sanzioni, confermando per il resto la legittimità dell'atto. In cassazione la società ha proposto sei motivi: due preliminari e quattro di merito. Ha chiesto in via pregiudiziale la trattazione in pubblica udienza e la sospensione con rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; ha poi censurato la sentenza per omessa pronuncia e nullità dell'avviso perché non tradotto in inglese; ha contestato l'individuazione del soggetto passivo del tributo e del presupposto territoriale; ha dedotto la violazione dei principi UE di non discriminazione, parità di trattamento, libertà di stabilimento e legittimo affidamento; infine ha sostenuto che il tributo sarebbe contrario all'art. 401 della direttiva IVA perché assimilabile a un'imposta sul volume d'affari. L'amministrazione ha resistito chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte ha respinto tutte le censure. Ha ritenuto non necessario né la pubblica udienza né il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, perché il quadro normativo era già stato chiarito dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza unionale. Ha giudicato infondato il motivo sulla mancata traduzione dell'atto, poiché la contribuente aveva comunque compreso e contestato compiutamente la pretesa. Ha poi affermato che, per effetto dell'interpretazione normativa e della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018, il tributo colpisce chi gestisce, per conto proprio o di terzi, concorsi pronostici o scommesse, anche senza concessione, ma con una distinzione temporale: per le annualità anteriori al 2011 la pretesa non può gravare sulle ricevitorie quando non sia possibile la traslazione dell'imposta; per i periodi successivi, o comunque quando il rapporto consenta la rivalsa, la disciplina è applicabile. Ha escluso qualsiasi violazione del diritto UE in materia di non discriminazione e libertà di stabilimento, osservando che il riconoscimento della liceità dell'attività non esclude il presupposto d'imposta. Ha infine escluso il contrasto con la direttiva IVA, qualificando il tributo come imposta speciale sui giochi e scommesse e non come imposta sul volume d'affari. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; le spese di legittimità sono state compensate per la sopravvenienza degli arresti della Corte costituzionale e della Corte di giustizia.

Norme richiamate

  • art. 267, comma 2, TFUE

    la Corte ha ritenuto non necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, perché la questione era già stata chiarita da Corte costituzionale e Corte di giustizia in precedenti decisioni

  • art. 112 c.p.c.

    è stata esclusa la nullità per omessa pronuncia, poiché la censura era infondata nel merito

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    la mancata traduzione dell'avviso non ha comportato invalidità, poiché il destinatario ha dimostrato di aver compreso e contestato la pretesa

  • art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998

    va interpretato nel senso che soggetto passivo è chiunque gestisca concorsi pronostici o scommesse, anche in assenza di concessione, per conto proprio o di terzi

  • art. 1, comma 66, lett. b), L. n. 220 del 2010

    ha natura interpretativa e chiarisce che l'imposta è dovuta anche se la raccolta avviene in assenza o inefficacia della concessione; per i rapporti di conto terzi prevede la solidarietà del soggetto per conto del quale l'attività è svolta

  • art. 49 TFUE

    non risulta violato dalla disciplina tributaria applicata al soggetto che gestisce scommesse tramite centri di trasmissione dati

  • art. 56 TFUE

    non risulta violato dalla disciplina tributaria applicata al soggetto che gestisce scommesse tramite centri di trasmissione dati

  • art. 401 Dir. 2006/112/CE

    non osta alla riscossione di un tributo speciale sui giochi e scommesse, purché non abbia il carattere di imposta sul volume d'affari

  • art. 135, paragrafo 1, lettera i), Dir. 2006/112/CE

    richiamato per ribadire che i giochi e le scommesse possono essere disciplinati con tributi speciali nazionali diversi dall'IVA

  • art. 73 Dir. 2006/112/CE

    non impedisce la base imponibile individuata dal diritto nazionale per il tributo sui giochi e scommesse

  • art. 1, paragrafo 2, prima frase, Dir. 2006/112/CE

    non osta alla disciplina nazionale richiamata

Massime di principio

  • La mancata traduzione dell'atto impositivo non determina nullità quando il destinatario abbia comunque compreso la pretesa e abbia potuto esercitare pienamente il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziale.
  • In materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, il soggetto passivo può essere individuato in chi gestisce l'attività anche senza concessione, tramite qualsiasi mezzo, compresi i centri di trasmissione dati, perché ciò che rileva è la realizzazione del presupposto impositivo.
  • Per le annualità anteriori al 2011 la disciplina interpretativa e la declaratoria di incostituzionalità incidono sulla pretesa verso le ricevitorie solo nei limiti in cui il rapporto non consenta la traslazione dell'imposta; in presenza di rapporti che permettano la rivalsa, la pretesa resta configurabile.
  • Il riconoscimento della liceità penale dell'attività di raccolta scommesse non esclude, sul piano tributario, la soggezione all'imposta, quando la legge collega espressamente il tributo alla gestione delle scommesse, anche in assenza di concessione.
  • Un tributo speciale sui giochi e sulle scommesse non viola il divieto unionale di imposte sul volume d'affari se non presenta le caratteristiche strutturali dell'IVA, come il meccanismo della detrazione e la tassazione del valore aggiunto.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia può essere escluso quando la questione sia già stata compiutamente risolta da precedenti della Corte costituzionale e della Corte di giustizia e non residuino profili di particolare novità o complessità.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione internazionaleImpugnazioni
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europea

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