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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20703/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (destinatario sanzione)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a ordinanza-ingiunzione con cui era stata irrogata una maxi sanzione amministrativa per lavoro irregolare. In primo grado l’opposizione era stata accolta perché il tribunale aveva ritenuto che il ricorrente non fosse il legittimato passivo, ossia non fosse il datore di lavoro dei lavoratori interessati. La Corte d’appello, invece, ha accolto l’appello dell’Amministrazione, ritenendo che dagli elementi istruttori emergesse che il ricorrente fosse l’effettivo datore di lavoro: dichiarazioni di alcuni lavoratori sul pagamento della retribuzione, visura camerale con intestazione della licenza di ristorazione, esclusione di altro soggetto quale responsabile. Il ricorrente ha proposto nove motivi di cassazione, deducendo: inammissibilità dell’appello; ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; formazione di giudicato interno su alcuni capi; omessa o errata valutazione delle prove; uso arbitrario di presunzioni e inversione dell’onere probatorio; erronea valorizzazione della licenza camerale; errata declaratoria di assorbimento e mancata devoluzione delle questioni sul quantum della sanzione; formazione di giudicato sul termine di contestazione; e illegittima condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi sei motivi, ha accolto il settimo motivo limitatamente alla questione del quantum della sanzione amministrativa, e ha dichiarato assorbiti gli ottavo e nono motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione di inammissibilità delle censure che miravano a una nuova lettura del materiale probatorio, non sindacabile in sede di legittimità; ha inoltre escluso il giudicato interno sulla individuazione del datore di lavoro. Ha però censurato la Corte territoriale per avere ritenuto assorbite e non devolute le contestazioni sul quantum della sanzione, osservando che, una volta totalmente vittoriosa in primo grado, la parte non aveva onere di proporre appello incidentale sulle questioni assorbite e che, in materia di sanzioni amministrative, le contestazioni sulla misura della sanzione non sono eccezioni in senso proprio e possono essere ricondotte alla richiesta di rigetto dell’appello.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002 conv. in L. n. 73/2002

    norma applicata quale base della maxi sanzione amministrativa irrogata per il rapporto di lavoro irregolare

  • art. 14 L. n. 689/1981

    richiamato in relazione alla tempestività della contestazione dell’illecito amministrativo, valutata in rapporto alla complessità delle indagini

  • art. 28 L. n. 689/1981

    richiamato come termine di prescrizione decorrente dalla commissione della violazione

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c.

    la censura di cassazione è inammissibile se non specifica e se non trascrive gli atti processuali necessari al controllo

  • artt. 342 e 434 c.p.c.

    utilizzati come parametro della specificità dei motivi di appello

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato a sostegno delle doglianze di ultrapetizione e corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma le censure sono state in gran parte ritenute inammissibili o infondate

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione delle prove, ma le doglianze sono state reputate inammissibili perché dirette a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione del materiale probatorio, valutazione riservata al giudice di merito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell’onere della prova, ma le censure sono state dichiarate inammissibili perché miravano a rivalutare il merito

  • art. 2909 c.c.

    invocato in relazione al dedotto giudicato interno; la Corte ha escluso che si fosse formato giudicato sulla questione della legittimazione passiva

  • artt. 343 e 346 c.p.c.

    richiamati sul tema dell’appello incidentale e della riproposizione delle questioni assorbite; la Corte distingue tra eccezioni in senso proprio e mere difese

  • artt. 101 e 112 c.p.c.

    richiamati nel motivo relativo al preteso giudicato sulla tempestività della contestazione, motivo poi assorbito

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese, poi assorbito

  • art. 6, comma 12, D.Lgs. n. 150/2011

    richiamato quale norma che attribuisce al giudice il potere di determinare la misura della sanzione in relazione alla gravità del fatto

  • art. 23 L. n. 689/1981

    richiamato come disciplina previgente del potere del giudice di rideterminare la sanzione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure che, pur formalmente denunciate come violazioni di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti, perché tale rivalutazione spetta al giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: quando si contesta la decisione sull’ammissibilità o sulla portata dell’appello, occorre trascrivere o comunque indicare in modo puntuale gli atti processuali rilevanti, così da consentire il controllo della Corte.
  • Non si forma giudicato interno su una questione che il capo impugnato investe logicamente e strumentalmente; se l’appello mira a ribaltare l’accertamento di fatto che sorregge la statuizione, la relativa questione resta devoluta al giudice di secondo grado.
  • La parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha interesse a proporre appello incidentale sulle questioni assorbite; è sufficiente la loro espressa riproposizione nel giudizio di appello per evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c.
  • L’onere di espressa riproposizione in appello riguarda le eccezioni in senso proprio e non le mere difese o contestazioni del fatto costitutivo della domanda; in materia di sanzioni amministrative, la contestazione del quantum non è eccezione in senso stretto e può essere riesaminata anche in mancanza di appello incidentale.
  • La determinazione della misura della sanzione amministrativa rientra nel potere-dovere del giudice, che può intervenire anche d’ufficio, sulla base della gravità concreta del fatto, con valutazione di merito insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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