Cassazione Civile, Ordinanza n. 29833/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di tre intimazioni di pagamento emesse in dipendenza di altrettante cartelle esattoriali per crediti tributari di diversa natura, tra cui una cartella per IRPEF e IVA 2004. Il contribuente ha sostenuto che la cartella prodromica all'intimazione oggetto di causa non fosse stata validamente notificata, deducendo la violazione delle norme sulla notifica delle cartelle e degli avvisi tributari. La Corte di cassazione rileva che il ricorso investe, in sostanza, la ritualità della notifica della cartella presupposta e, solo di riflesso, la validità dell'intimazione di pagamento. Il motivo è articolato come violazione degli artt. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e 60, comma 1, lett. e, del D.P.R. n. 600/1973, per avere il giudice di merito ritenuto regolare la notifica della cartella esattoriale, avvenuta mediante affissione all'albo comunale dopo dichiarata irreperibilità assoluta del destinatario.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso e ha confermato la decisione di appello. Ha affermato che, nel caso concreto, i giudici di merito avevano accertato la regolarità della notifica della cartella esattoriale presupposta, eseguita con le forme previste per l'irreperibilità assoluta presso il Comune di domicilio fiscale. Ha inoltre osservato che il ricorso difettava di autosufficienza perché non riportava il contenuto della relata di notifica, impedendo il controllo delle doglianze sulla sola base dell'atto di ricorso. Infine, ha ribadito che, non essendo stata impugnata autonomamente la cartella, l'intimazione di pagamento poteva essere censurata solo per vizi propri e non per vizi della cartella presupposta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese in favore dei controricorrenti e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio non partecipata
art. 26 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
norma invocata dal ricorrente in tema di notificazione della cartella esattoriale
art. 60, comma 1, lett. e, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
consente la notifica mediante deposito e affissione all'albo comunale in caso di irreperibilità assoluta del destinatario nel Comune del domicilio fiscale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
comporta l'obbligo per il ricorrente, in caso di rigetto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
parametro richiamato per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato
richiamato indirettamente nel principio di autosufficienza e nella necessità di provare i fatti posti a base della censura
Massime di principio
- La mancata notificazione della cartella esattoriale o dell'avviso di accertamento determina la nullità dell'intimazione di pagamento o dell'avviso di mora, ma tale vizio deve essere dedotto come vizio proprio dell'atto successivo e nei confronti del soggetto che lo ha emesso.
- La notificazione degli atti impositivi ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e, D.P.R. n. 600/1973 è legittima solo quando nel Comune del domicilio fiscale il destinatario sia effettivamente irreperibile in senso assoluto, cioè privo di abitazione, ufficio o azienda, sicché non esistano elementi utili per una notificazione ordinaria.
- Le risultanze anagrafiche hanno valore meramente presuntivo del luogo di dimora: ciò che rileva è l'effettivo luogo di abituale dimora del destinatario, accertabile con ogni mezzo di prova.
- Nel ricorso per cassazione che contesti la regolarità della notificazione di cartelle o atti presupposti, il ricorrente deve trascrivere integralmente la relata e gli atti del procedimento notificatorio, per consentire il controllo della censura sulla sola base del ricorso.
- In mancanza di autonoma impugnazione della cartella esattoriale, l'intimazione di pagamento è censurabile solo per vizi propri e non per vizi dell'atto presupposto ormai definitivo.
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