Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20563/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una contribuente aveva chiesto e ottenuto, in via di rimborso IVA accelerato, una somma poi rivelatasi in parte non spettante perché alcune fatture di lavori di ristrutturazione e posa di impianti si riferivano a un immobile non di proprietà della ditta, quindi non ammissibile come bene ammortizzabile ai fini del rimborso ex art. 30, comma 3, lett. e), DPR 633/1972. L'Ufficio irrogava la sanzione prevista dall'art. 5, comma 5, D.Lgs. 471/1997. In primo grado il ricorso della contribuente era stato respinto; in appello la CTR aveva invece annullato la sanzione ritenendo che il rimborso fosse stato erogato per carenza di controlli dell'Amministrazione e che non vi fosse danno erariale imputabile alla contribuente. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 5, D.Lgs. 471/1997, sostenendo che per la punibilità basta la richiesta di rimborso non dovuto e che non è richiesto un intento fraudolento, mentre i controlli dell'Ufficio possono e devono essere svolti anche successivamente all'erogazione del rimborso accelerato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia: ha escluso che la mancata verifica preventiva dell'Ufficio possa escludere la sanzionabilità della richiesta di rimborso non dovuto, richiamando il principio per cui la condotta tipica è la richiesta del rimborso indebito e non occorre un intento fraudolento, essendo sufficiente la colpa. Tuttavia, poiché la norma sanzionatoria è stata modificata nel tempo e la richiesta era stata formulata nel vigore della disciplina previgente, la Corte ha affermato che deve verificarsi anche il presupposto della difformità della richiesta rispetto alla dichiarazione, richiesto dalla versione ratione temporis applicabile; solo dopo tale verifica potrà eventualmente applicarsi il favor rei in relazione alla disciplina sopravvenuta. La sentenza di appello è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame su questi punti.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 471 del 1997

    "chi, in difformità della dichiarazione, chiede un rimborso non dovuto o in misura eccedente il dovuto, è punito con sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della somma non spettante"; e poi "Chi chiede a rimborso l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti individuati dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con la sanzione amministrativa pari al trenta per cento del credito rimborsato"

    La Corte lo qualifica come norma che sanziona la mera richiesta di rimborso non dovuto; nella versione previgente la rilevanza sanzionatoria richiede anche la difformità dalla dichiarazione, mentre la versione successiva realizza continuità normativa ai fini del favor rei ma con contesto applicativo diverso.

  • art. 30, comma 3, lett. e), DPR n. 633 del 1972

    Costituisce il presupposto sostanziale per il rimborso IVA; se manca, il rimborso è non dovuto.

  • art. 38-bis DPR n. 633 del 1972

    Regola il meccanismo del rimborso IVA accelerato richiesto direttamente all'agente della riscossione.

  • art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 472 del 1997

    Per le sanzioni tributarie è sufficiente l'elemento psicologico della colpa, non essendo richiesto il dolo specifico.

  • L. n. 689 del 1981, art. 3

    Richiamato come base del principio generale per cui la responsabilità amministrativa presuppone almeno la colpa.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3

    La Corte esclude che la condotta sia meramente formale e quindi non sanzionabile.

  • art. 3 D.Lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato in relazione ai principi generali e alla successione di leggi tributarie più favorevole.

  • art. 15, comma 1, lett. e), n. 3, D.Lgs. n. 158 del 2015

    Ha sostituito l'art. 5, comma 5, D.Lgs. 471/1997, determinando una nuova formulazione della fattispecie sanzionatoria.

  • art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 158 del 2015

    Indica la decorrenza della nuova disciplina sanzionatoria.

  • art. 1, comma 133, L. n. 208 del 2015

    Richiamato per la modifica della decorrenza della nuova disciplina.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni tributarie per richiesta di rimborso indebito, la condotta tipica è integrata dalla mera richiesta del rimborso non dovuto o eccedente il dovuto; non è necessario che il rimborso sia già stato materialmente erogato perché l'illecito si perfezioni.
  • Ai fini della responsabilità amministrativa tributaria non è richiesto un intento fraudolento: è sufficiente la colpa, che si presume quando il soggetto abbia consapevolmente e volontariamente posto in essere l'atto vietato.
  • La mancata o tardiva verifica dell'Ufficio non esclude di per sé la sanzionabilità della richiesta di rimborso non spettante, perché i poteri di controllo dell'Amministrazione permangono anche dopo l'erogazione del rimborso accelerato.
  • Quando una norma sanzionatoria viene modificata, occorre verificare se vi sia continuità normativa tra vecchia e nuova disciplina ai fini del favor rei, ma la continuità va valutata sulla concreta struttura della fattispecie e sul contesto applicativo vigente al tempo del fatto.
  • Se la versione previgente della norma richiedeva che la richiesta di rimborso fosse 'in difformità della dichiarazione', tale presupposto resta rilevante per i fatti commessi nel vigore della vecchia disciplina, anche se la successiva riforma ha mutato le modalità di presentazione della richiesta.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni tributarieRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.