Cassazione Civile, Ordinanza n. 22328/2026 del 29/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta 2007: uno emesso nei confronti della società per recupero di IRAP e IVA per omessa presentazione della dichiarazione, l’altro emesso nei confronti di un socio per il ricalcolo dell’IRPEF per trasparenza ai sensi dell’art. 115 TUIR; analogo atto era stato notificato anche all’altra socia. In primo grado i ricorsi riuniti erano stati respinti. In appello la CTR aveva annullato solo l’atto societario, confermando invece gli avvisi emessi verso i soci. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità del giudizio per mancata partecipazione della società, quale litisconsorte necessario, nel giudizio relativo agli avvisi dei soci; 2) nullità degli avvisi perché sottoscritti da funzionari decaduti dalla qualifica dirigenziale; 3) erroneità della CTR nel ritenere sopravvissuti gli avvisi ai soci nonostante la nullità dell’atto presupposto; 4) omesso esame del materiale istruttorio che dimostrerebbe la natura fittizia della partecipazione sociale del ricorrente, quale mero prestanome; 5) illegittima imputazione del reddito a un socio solo apparente; 6) violazione delle norme sull’elemento psicologico dell’illecito e mancato contraddittorio endoprocedimentale nell’accertamento 'a tavolino'.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha ritenuto assorbiti tutti gli altri. Ha affermato che, nelle controversie relative alla rettifica dei redditi delle società di persone e dei soci, sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci, salvo questioni personali; pertanto il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti è affetto da nullità assoluta rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado. Poiché non risulta che sia stato disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci pretermessi, la Corte ha dichiarato la nullità dell’intero giudizio di merito, cassato integralmente la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lodi, in diversa composizione, affinché provveda all’integrazione del contraddittorio, alla rinnovazione del giudizio e alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La rettifica dei redditi delle società di persone comporta l’automatica imputazione dei redditi ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione effettiva.
art. 14, comma 2, d.lgs. 546/1992
Quando la controversia coinvolge litisconsorti necessari non tutti presenti in giudizio, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio.
art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
È stato il parametro processuale invocato per dedurre la nullità del giudizio per violazione del litisconsorzio necessario.
art. 42, commi 1 e 2, d.P.R. 600/1973
Invocato dal ricorrente per contestare la validità della sottoscrizione degli avvisi; il motivo è stato assorbito.
artt. 40, 42 e 60 d.P.R. 600/1973
Richiamati nel motivo sulla nullità derivata degli avvisi dei soci a seguito dell’annullamento dell’atto societario; motivo assorbito.
artt. 1, 5 e 6 d.P.R. 917/1986 (TUIR)
Richiamati per contestare la titolarità della fonte reddituale e l’imputazione del reddito al socio apparente; motivo assorbito.
Richiamati per censurare la valutazione delle prove e delle presunzioni circa la natura fittizia della partecipazione societaria; motivo assorbito.
artt. 2, 3, 5 e 6 d.lgs. 472/1997
Richiamati in relazione all’elemento psicologico dell’illecito; motivo assorbito.
Richiamati per sostenere la necessità del contraddittorio endoprocedimentale; motivo assorbito.
art. 115 d.P.R. 917/1986 (TUIR)
È la base normativa dell’imputazione per trasparenza ai soci dei redditi accertati in capo alla società.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie aventi ad oggetto la rettifica dei redditi di società di persone e l’imputazione pro quota ai soci, la società e i soci sono litisconsorti necessari, salvo che siano dedotte questioni personali riferibili al singolo socio.
- Se il giudizio è instaurato o proseguito senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, il procedimento è affetto da nullità assoluta rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
- In presenza di litisconsorzio necessario omesso, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio; in difetto, la sentenza va cassata con rinvio per la rinnovazione del giudizio.
- L’assorbimento degli altri motivi consegue all’accoglimento del motivo processuale che determina la nullità dell’intero giudizio di merito.
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