Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22328/2026 del 29/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta 2007: uno emesso nei confronti della società per recupero di IRAP e IVA per omessa presentazione della dichiarazione, l’altro emesso nei confronti di un socio per il ricalcolo dell’IRPEF per trasparenza ai sensi dell’art. 115 TUIR; analogo atto era stato notificato anche all’altra socia. In primo grado i ricorsi riuniti erano stati respinti. In appello la CTR aveva annullato solo l’atto societario, confermando invece gli avvisi emessi verso i soci. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità del giudizio per mancata partecipazione della società, quale litisconsorte necessario, nel giudizio relativo agli avvisi dei soci; 2) nullità degli avvisi perché sottoscritti da funzionari decaduti dalla qualifica dirigenziale; 3) erroneità della CTR nel ritenere sopravvissuti gli avvisi ai soci nonostante la nullità dell’atto presupposto; 4) omesso esame del materiale istruttorio che dimostrerebbe la natura fittizia della partecipazione sociale del ricorrente, quale mero prestanome; 5) illegittima imputazione del reddito a un socio solo apparente; 6) violazione delle norme sull’elemento psicologico dell’illecito e mancato contraddittorio endoprocedimentale nell’accertamento 'a tavolino'.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha ritenuto assorbiti tutti gli altri. Ha affermato che, nelle controversie relative alla rettifica dei redditi delle società di persone e dei soci, sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci, salvo questioni personali; pertanto il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti è affetto da nullità assoluta rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado. Poiché non risulta che sia stato disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci pretermessi, la Corte ha dichiarato la nullità dell’intero giudizio di merito, cassato integralmente la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lodi, in diversa composizione, affinché provveda all’integrazione del contraddittorio, alla rinnovazione del giudizio e alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie aventi ad oggetto la rettifica dei redditi di società di persone e l’imputazione pro quota ai soci, la società e i soci sono litisconsorti necessari, salvo che siano dedotte questioni personali riferibili al singolo socio.
  • Se il giudizio è instaurato o proseguito senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, il procedimento è affetto da nullità assoluta rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
  • In presenza di litisconsorzio necessario omesso, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio; in difetto, la sentenza va cassata con rinvio per la rinnovazione del giudizio.
  • L’assorbimento degli altri motivi consegue all’accoglimento del motivo processuale che determina la nullità dell’intero giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.