Sentenza del 23/06/2020 n. 3116 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento di euro 496,27, relativa al recupero degli interessi di sospensione delle imposte dirette per l’anno 2015, emessa dopo la revoca della sospensione. Aveva contestato la mancanza della firma digitale e sostenuto che il debito fosse compreso in un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento omologato ai sensi della L. n. 3/2012. In appello, la contribuente ha inoltre eccepito l’inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione per la notifica non telematica e ha reiterato le contestazioni sulla firma e sull’accordo. L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha chiesto la riforma della decisione, deducendo anche la nullità della sentenza di primo grado, l’inammissibilità dell’opposizione all’estratto di ruolo e il mancato decorso della prescrizione; l’Agenzia delle entrate ha sostenuto la regolarità della notifica via PEC e che l’accordo riguardasse cartelle diverse.
La decisione
La Commissione ha dichiarato nulla la sentenza della C.T.P. di Napoli n. 4397 dell’1 luglio 2018, perché motivazione e svolgimento del processo si riferivano a una diversa controversia e a una diversa cartella. Ha deciso direttamente il merito, senza rinvio, poiché il caso non rientrava nelle ipotesi di rimessione al primo giudice previste dall’art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992. Ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per notifica cartacea: la violazione dell’obbligo di notifica telematica non comportava, nel caso, inammissibilità e risultava sanata dalla costituzione della controparte; l’appello era stato comunque depositato telematicamente. Ha ritenuto priva di effetto la richiesta di pubblica udienza, perché depositata ma non notificata alla controparte. Ha respinto la censura relativa alla firma digitale: la cartella non deve necessariamente essere sottoscritta e la copia PDF notificata via PEC può essere idonea a garantirne l’autenticità. Nel merito, ha accertato che l’accordo omologato riguardava otto cartelle relative agli anni d’imposta 2002-2008, mentre la cartella impugnata concerneva il 2015; ha quindi ritenuto legittima la pretesa tributaria e confermato la cartella di euro 496,27. Le eccezioni dell’Agenzia sull’estratto di ruolo e sulla prescrizione sono state giudicate inconferenti rispetto alle censure effettivamente proposte. Spese di entrambi i gradi compensate.
Norme richiamate
Art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992
Ne consegue che questo organo giudicante, quale giudice dell'impugnazione, deve pronunciarsi sul merito della controversia, essendo esclusa la retrocessione del giudizio in primo grado, non rientrando il caso de quo tra le ipotesi tassativamente previste dall'art. 59, D.Lgs. n. 546/1992.
La nullità della sentenza impugnata non comporta automaticamente il rinvio al primo giudice: il giudice d’appello decide direttamente il merito, salvo che ricorra una delle ipotesi tassative di rimessione previste dalla norma.
la domanda di correzione per errore materiale da ritenere tamquam non esset perché contro la sentenza è stato proposto appello (art. 287, c. p. c.);
Nel caso deciso, la domanda di correzione materiale della sentenza non è stata presa in considerazione perché era già stato proposto appello.
Art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992
L'istanza è priva di effetto in quanto l'atto è stato solo depositato e non notificato secondo il disposto dell'art. 33, comma 1, D. Lgs. n. 546/1992.
La richiesta di trattazione in pubblica udienza deve essere contenuta in un atto depositato e notificato alla controparte; il solo deposito non produce effetto.
Tuttavia l'inosservanza della richiamata norma non è prevista a pena d'inammissibilità dell'atto. Il collegio ritiene, pertanto, che la notifica eseguita, come nel caso di specie, con modalità tradizionale, al più, è riconducibile all'ipotesi di nullità, sanabile con la costituzione in giudizio ex art. 156 c. p. c..
Per il collegio, la notifica non telematica di un atto soggetto all’obbligo del processo tributario telematico non determina di per sé l’inammissibilità: il vizio è qualificabile come nullità e può essere sanato dalla costituzione della controparte.
Il collegio ritiene, pertanto, che la notifica eseguita, come nel caso di specie, con modalità tradizionale, al più, è riconducibile all'ipotesi di nullità, sanabile con la costituzione in giudizio ex art. 156 c. p. c..
La costituzione della parte destinataria può sanare la nullità della notificazione, secondo il principio applicato alla notifica cartacea dell’appello.
Art. 25 del D.P.R. n. 602/1973
Né l'art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973, né il modello richiamato prevedono la sottoscrizione della cartella, bensì l'indicazione della società di riscossione al fine di consentire l'individuazione della provenienza del documento.
La cartella deve essere redatta secondo il modello ministeriale e consentire di identificarne la provenienza, ma la disposizione e il modello richiamato non impongono la sottoscrizione. La mancanza della firma non invalida dunque l’atto quando la sua provenienza è riconoscibile.
Art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973
Sulla notifica a mezzo P. E. C., giova aggiungere che l'art. 26, comma 2, D. P. R. n. 602/1973 (in vigore dal 03/12/2016) dispone che "La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600."
La cartella può essere notificata via PEC agli indirizzi individuati dalla disposizione, con le modalità da essa richiamate; il giudice considera legittima tale modalità di notificazione.
Art. 20, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale)
In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità.
Quando il documento informatico non rientra nelle ipotesi cui la legge attribuisce direttamente efficacia di forma scritta, la sua idoneità e il valore probatorio sono valutati dal giudice in base alle garanzie di sicurezza, integrità e immodificabilità.
Massime di principio
- Se la sentenza impugnata contiene motivazione riferita a una controversia diversa, può essere dichiarata nulla; ciò non comporta necessariamente il rinvio, perché il giudice d’appello decide direttamente il merito salvo le ipotesi tassative di rimessione al primo giudice.
- Nel caso deciso, la notifica cartacea di un atto per il quale è previsto l’obbligo telematico non ha determinato l’inammissibilità: il vizio è stato trattato come nullità sanabile con la costituzione della controparte. La valutazione va riferita al regime processuale applicabile e alle circostanze concrete.
- La mancanza della firma digitale sulla cartella non è di per sé causa di invalidità se la legge non prescrive la sottoscrizione e la provenienza dell’atto dall’amministrazione o dal concessionario è identificabile.
- La notifica via PEC di una cartella può essere valida; l’uso del formato PDF, anziché P7M, non ne compromette automaticamente l’autenticità secondo i principi richiamati dalla decisione.
- Un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento non estende automaticamente i propri effetti a ogni debito tributario: occorre verificare quali cartelle e annualità siano comprese nell’accordo omologato. Qui l’accordo relativo alle annualità 2002-2008 non copriva la cartella riferita al 2015.
- La richiesta di pubblica udienza, secondo la regola applicata, deve essere sia depositata sia notificata alla controparte; il solo deposito non è sufficiente.
Testo integrale
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