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Sentenza

Sentenza del 23/06/2020 n. 277 - Comm. Trib. Prov. Latina

Accertamento - Iscrizione a ruolo - Imposta unica sui concorsi pronostici e scommesse - Legittimità - Dall'anno 2012 in poi.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il testo riassume il quadro normativo e giurisprudenziale sull'assoggettamento all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse dei Centri di Trasmissione Dati (CTD) operanti per conto di operatori privi di concessione in Italia. La questione riguarda la legittimità dell'accertamento e dell'iscrizione a ruolo per le annualità dal 2012 in poi, alla luce della parziale declaratoria d'incostituzionalità riferita alle annualità precedenti al 2011 e della compatibilità della disciplina con la libera prestazione dei servizi garantita dall'articolo 56 TFUE.

La decisione

Non è riportato il dispositivo di una specifica sentenza né l'esito di un ricorso concreto. Il testo riferisce che la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la disciplina per le annualità anteriori al 2011 e che la Corte di giustizia, con sentenza del 26 febbraio 2020, ha stabilito che l'articolo 56 TFUE non impedisce di assoggettare all'imposta i CTD stabiliti nello Stato membro e, in via eventuale e solidale, gli operatori mandanti stabiliti in un altro Stato membro, anche se privi di concessione. Non sono indicati importi, atti specificamente impugnati, statuizioni sulle spese o l'esito del giudizio cui si riferisce il titolo.

Norme richiamate

  • Articolo 3 del d.lgs. 26 ottobre 1998, n. 504

    La disposizione individua i soggetti passivi dell'imposta unica. Nel quadro descritto, può fondare l'assoggettamento dei CTD e, in via eventuale e solidale, degli operatori mandanti; il testo segnala tuttavia una declaratoria d'illegittimità costituzionale parziale per le annualità anteriori al 2011.

  • Articolo 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220 del 2010 (legge di Stabilità 2011)

    La disposizione ha inciso sulla disciplina dell'imposta unica per i soggetti coinvolti nella raccolta di scommesse per conto di operatori non concessionari. Secondo il testo, la relativa declaratoria d'illegittimità costituzionale parziale riguarda le annualità d'imposta anteriori al 2011.

  • Articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)

    L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse.

    La libera prestazione dei servizi non esclude, di per sé, una disciplina nazionale che assoggetti a imposta i CTD e, in via eventuale e solidale, gli operatori mandanti esteri, anche quando questi ultimi non dispongano di una concessione nello Stato.

Massime di principio

  • Per le annualità dal 2012 in poi, la declaratoria d'illegittimità costituzionale riferita alle annualità anteriori al 2011 non determina, da sola, l'esclusione dall'imposta: occorre applicare la disciplina vigente per il periodo contestato.
  • La sola circostanza che l'operatore di scommesse sia stabilito in un altro Stato membro o non abbia una concessione italiana non basta, secondo il principio della Corte di giustizia riportato, a rendere incompatibile con l'articolo 56 TFUE l'assoggettamento a imposta del CTD e, in via eventuale e solidale, dell'operatore mandante.
  • Il testo fornito non descrive una controversia individuale né il dispositivo di una decisione sul ricorso; pertanto non consente di stabilire con certezza chi abbia vinto nel caso concreto.

Testo integrale

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