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Sentenza

Sentenza del 23/06/2020 n. 435 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appello riguardava gli avvisi di accertamento IVA, IRPEF e IRAP per gli anni 2010, 2011 e 2012, emessi a seguito di una verifica della Guardia di Finanza. L’Ufficio aveva disconosciuto costi per sponsorizzazioni e pubblicità fatturati dall’associazione C. A. V. N., non ritenuti provati e inerenti, e costi relativi a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da varie imprese, con conseguente recupero a tassazione e disconoscimento dell’IVA detratta. La contribuente contestava la decisione della CTP di Firenze, che aveva rigettato i ricorsi riuniti: sosteneva l’effettività delle sponsorizzazioni (richiamando anche la presunzione dell’art. 90, comma 8, L. 289/2002), l’effettività e l’inerenza delle prestazioni fatturate e l’assenza di prova della propria consapevolezza della frode. In primo grado era stata inoltre respinta l’eccezione di nullità degli avvisi per vizio di sottoscrizione.

La decisione

La CTR della Toscana ha rigettato l’appello. Ha escluso l’applicabilità della presunzione dell’art. 90, comma 8, L. 289/2002, perché non risultavano dimostrati i presupposti soggettivi e oggettivi richiesti per il beneficiario e per le annualità accertate; la documentazione prodotta non provava comunque l’effettiva attività promozionale né l’inerenza dei costi ai sensi dell’art. 109 TUIR. Ha inoltre ritenuto che l’Ufficio avesse fornito elementi indiziari sufficienti a dimostrare l’inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate: spettava quindi alla contribuente provare che le prestazioni fossero state realmente ricevute, prova non fornita, non essendo sufficienti fatture, registrazioni contabili e pagamenti. La questione della buona fede non mutava l’esito, trattandosi di operazioni oggettivamente inesistenti. La sentenza di primo grado è rimasta confermata; l’appellante è stata condannata a pagare le spese del giudizio, liquidate in 2.000 euro.

Norme richiamate

  • Art. 108, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    «costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio o l 'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese di pubblicità o di propaganda quelle sostenute per iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta.»

    La qualificazione dipende dalla finalità concreta della spesa. Le sponsorizzazioni sono normalmente spese di rappresentanza, salvo che il contribuente dimostri una diretta aspettativa di ritorno commerciale; la loro deducibilità resta soggetta alle condizioni previste dalla disciplina applicabile.

  • Art. 90, comma 8, Legge 27 dicembre 2002, n. 289

    «quella sancita dall'art. 90, comma 8, legge 289/2002 è una "presunzione assoluta" oltre che della natura di "spesa pubblicitaria", altresì di inerenza della spesa stessa fino alla soglia, normativamente prefissata, dell'importo di euro 200.000»;

    La presunzione di pubblicità e inerenza fino a 200.000 euro opera solo se ricorrono i requisiti previsti dalla norma, tra cui la natura sportiva dilettantistica del soggetto sponsorizzato e l’effettivo svolgimento di una specifica attività promozionale. Nel caso deciso non era applicabile, perché tali presupposti non risultavano soddisfatti per le annualità contestate.

  • Art. 109, commi 1 e 5, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    «nessuna prova, neanche nella fase contenziosa, era stata fornita circa l'effettuazione di suddette sponsorizzazioni e circa la pretesa inerenza di tali costi. Il loro sostenimento doveva servire a diffondere il nome dell'imprenditore tra nuovi potenziali clienti e consolidarne la notorietà tra i clienti già acquisiti e, vista la portata in termini monetari dei costi, doveva corrispondere a canoni di economicità e razionalizzazione, rispettando, quale componente negativo di reddito, il principio di inerenza, condizione di deducibilità, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 109 del TUIR.»

    Per dedurre un costo d’impresa occorre provarne l’effettività e l’inerenza all’attività. A fronte di una contestazione motivata, non bastano il pagamento o la documentazione contabile: il contribuente deve fornire elementi concreti che dimostrino la natura e la riferibilità del costo all’impresa.

  • Art. 42, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La questione della sottoscrizione degli avvisi era stata risolta dalla CTP, che aveva ritenuto documentata la delega di firma; la CTR non ha riesaminato né fondato su tale disposizione la propria decisione di appello.

Massime di principio

  • Per dedurre costi di sponsorizzazione occorre provare non solo il pagamento e l’esistenza del contratto, ma anche che l’attività promozionale sia stata effettivamente svolta e che il costo sia inerente all’impresa.
  • La presunzione di deducibilità prevista per sponsorizzazioni fino a 200.000 euro non si applica a qualsiasi associazione: servono i requisiti soggettivi del beneficiario e la prova di una specifica attività promozionale, oltre al rispetto del limite di spesa.
  • Quando l’Ufficio fornisce elementi presuntivi sufficienti per contestare l’inesistenza oggettiva di una prestazione, il contribuente deve provare che la prestazione è stata realmente eseguita. Fatture, registrazioni contabili e pagamenti, da soli, non sono prova sufficiente.
  • La consapevolezza o buona fede del contribuente rileva soprattutto nelle operazioni soggettivamente inesistenti; se l’operazione è oggettivamente inesistente, una volta provata l’assenza della prestazione non è sufficiente invocare la buona fede per conservare la detrazione IVA.

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