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Sentenza

Sentenza del 23/06/2020 n. 237 - Comm. Trib. Prov. Genova

IRPEF - indennità risarcitorie ai medici specializzandi - esenzione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 048 2019 0007020280000, notificata il 2 maggio 2019 dopo un controllo automatizzato, con cui erano richiesti 7.617 euro di imposte, oltre a sanzioni e interessi, per l’anno d’imposta 2015. Aveva inizialmente indicato nel quadro RM del Modello Unico, presentato il 29 agosto 2016, somme che riteneva non imponibili; il 21 gennaio 2019 aveva presentato una dichiarazione integrativa a favore. Si trattava di 38.087 euro ricevuti nel 2015 dal Ministero, dopo un contenzioso, a titolo risarcitorio o indennitario per la tardiva attuazione della direttiva CEE 76/82 relativa alla remunerazione dei medici specializzandi. L’Agenzia sosteneva che la dichiarazione non fosse emendabile e che le somme, in quanto sostitutive di redditi o collegate a un rapporto di lavoro, fossero tassabili. La ricorrente invocava invece l’esenzione prevista per la remunerazione dei medici specializzandi.

La decisione

La Commissione ha ritenuto ammissibile la dichiarazione integrativa a favore, perché presentata nel termine di legge e diretta a correggere errori od omissioni, anche relativi all’indicazione di un imponibile maggiore. Nel merito ha stabilito che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, TUIR, le somme risarcitorie o indennitarie che sostituiscono redditi assumono il trattamento fiscale dei redditi sostituiti: poiché la remunerazione degli specializzandi era esente, anche i 38.087 euro riconosciuti alla ricorrente erano esenti da IRPEF. Il ricorso è stato accolto e la cartella impugnata dichiarata illegittima e annullata. Spese di giudizio integralmente compensate, anche in considerazione della particolarità della controversia e dell’errore iniziale della contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 8, D.P.R. 322/1998

    La dichiarazione integrativa c.d. "a favore", tempestivamente presentata nel termine di legge ex art. 2/8 DPR 322/98, è finalizzata a correggere "errori od omissioni", compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore imponibile.

    La dichiarazione integrativa a favore può correggere entro il termine previsto errori od omissioni che abbiano comportato l’indicazione di un imponibile superiore a quello corretto.

  • Art. 6, comma 2, D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Pertanto le somme ottenute a titolo "risarcitorio" o "indennitario" dalla dott.ssa B, che secondo la tesi sostenuta dall'Agenzia delle Entrate sostituiscono redditi non percepiti durante la frequenza della Scuola di Specializzazione, "seguono" la tassazione di questi ultimi, e devono essere considerati esenti IRPEF.

    Le somme che sostituiscono redditi assumono la medesima categoria e il medesimo trattamento fiscale dei redditi perduti o sostituiti. Di conseguenza, se questi ultimi sono esenti, anche le somme risarcitorie o indennitarie sostitutive non sono imponibili.

  • Art. 6, comma 6, Legge 398/1989 (come indicata nel testo della decisione)

    L'art. 6 comma 6 L. 398/89, e l'art. 6 comma 5 d. lgs. 257/91, che richiamano l'art. 4 L. 476/84, esentano infatti da tassazione la remunerazione spettante ai medici specializzandi.

    La decisione considera esente da tassazione la remunerazione spettante ai medici specializzandi e applica tale esenzione anche alle somme risarcitorie o indennitarie che la sostituiscono.

  • Art. 6, comma 5, D.Lgs. 257/1991

    L'art. 6 comma 6 L. 398/89, e l'art. 6 comma 5 d. lgs. 257/91, che richiamano l'art. 4 L. 476/84, esentano infatti da tassazione la remunerazione spettante ai medici specializzandi.

    La norma, insieme alle disposizioni richiamate, fonda l’esenzione fiscale della remunerazione degli specializzandi; per il principio di sostituzione, l’esenzione si estende alle somme che ne compensano la mancata percezione.

  • Art. 4, Legge 476/1984

    L'art. 6 comma 6 L. 398/89, e l'art. 6 comma 5 d. lgs. 257/91, che richiamano l'art. 4 L. 476/84, esentano infatti da tassazione la remunerazione spettante ai medici specializzandi.

    La disposizione è richiamata come fondamento dell’esenzione da tassazione della remunerazione degli specializzandi, estesa dalla Commissione alle somme risarcitorie o indennitarie sostitutive.

Massime di principio

  • Una dichiarazione integrativa a favore presentata entro il termine applicabile può correggere un errore che abbia determinato l’indicazione di un imponibile maggiore; la dichiarazione originaria non rende per ciò solo intangibile il dato errato.
  • Per qualificare fiscalmente un risarcimento o un’indennità occorre considerare la funzione concreta della somma: se sostituisce un reddito, ne segue la categoria e il trattamento fiscale, compresa l’eventuale esenzione.
  • Quando la somma sostitutiva riguarda una remunerazione esente, l’esenzione può estendersi all’indennità o al risarcimento che ne compensa la mancata percezione, secondo le norme applicabili al reddito sostituito.
  • L’annullamento dell’atto impugnato non comporta necessariamente la condanna alle spese della parte soccombente: il giudice può compensarle integralmente, motivando sulla particolarità della controversia e sulla condotta processuale delle parti.

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