Cassazione Civile, Ordinanza n. 26483/2022 del 08/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
Un contribuente impugnava un avviso di accertamento emesso per TARI e TARES relativamente agli anni 2009-2014, riferito a un immobile di sua proprietà sito in Roma. L'immobile era indicato come utilizzato sia come abitazione sia come studio professionale per l'attività di promotore finanziario. In primo grado il ricorso era stato accolto, mentre in appello la decisione veniva riformata, ritenendosi corretta la valorizzazione dello studio di settore allegato dal contribuente e risultando documentato l'uso professionale dell'immobile senza prova contraria circa l'ubicazione della sede professionale presso la società per cui egli lavorava. In Cassazione il contribuente articolava due motivi: con il primo denunciava violazione di legge e falsa applicazione delle norme su onere della prova, presunzioni e valutazione della prova, sostenendo che lo studio di settore non potesse costituire prova e che l'onere probatorio fosse stato erroneamente posto a suo carico; con il secondo deduceva nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, in relazione ai requisiti costituzionali e processuali della motivazione.
La decisione
La Corte ha esaminato dapprima il secondo motivo e lo ha ritenuto infondato, affermando che la motivazione della sentenza di appello era sufficiente, chiara e non apparente, perché spiegava la debenza del tributo in ragione dell'uso promiscuo dell'immobile e faceva correttamente riferimento allo studio di settore per l'attività professionale. Ha poi rigettato anche il primo motivo, osservando che in materia di TARI la mera disponibilità dell'area produttiva di rifiuti integra il presupposto impositivo, salvo che il contribuente provi riduzioni, esenzioni o diverse condizioni; inoltre, negli accertamenti fondati sugli studi di settore, grava sul contribuente l'onere di dimostrare circostanze idonee a discostarsi dal modello standard, mentre l'ente deve provare l'applicabilità dello standard al caso concreto. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse fatto corretto uso di tali principi e che le ulteriori doglianze, dirette a rimettere in discussione l'accertamento di fatto sull'uso dell'immobile, fossero inammissibili in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione della resistente; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo nei limiti del minimo costituzionale o per omesso esame di un fatto storico decisivo; le censure che mirano a contestare il merito o la ricostruzione fattuale non sono consentite.
In tema di tributi e di studi di settore, l'onere della prova è ripartito tra ente impositore e contribuente secondo i rispettivi fatti costitutivi e impeditivi; il contribuente deve provare le condizioni per sottrarsi alla regola generale di imponibilità o per giustificare lo scostamento dallo standard.
Le presunzioni possono sorreggere l'accertamento tributario, anche in relazione allo studio di settore, se assistite da adeguata base fattuale e se il contribuente non offre prova contraria.
Le presunzioni semplici richiedono fatti noti idonei a fondare l'inferenza; nel caso esaminato lo studio di settore e l'uso promiscuo dell'immobile sono stati valorizzati come elementi presuntivi rilevanti.
La doglianza sul cattivo governo delle risultanze probatorie non può tradursi in una rivalutazione del merito in sede di legittimità.
La valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito non è censurabile in cassazione se non nei limiti di specifici vizi denunciabili, non essendo ammessa una nuova lettura del materiale probatorio.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto violato dalla sentenza impugnata; non emerge dalla decisione una specifica applicazione autonoma della norma.
art. 111 Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale.
La mancanza o apparenza della motivazione determina nullità della sentenza; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La motivazione della sentenza tributaria deve essere intelligibile e idonea a rendere comprensibile il percorso decisorio; qui tale requisito è stato ritenuto integrato.
Richiamato a sostegno dell'obbligo di motivazione, ma non risultando violato nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
TARI
Il presupposto impositivo consiste nell'occupazione o conduzione di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti; grava sul contribuente l'onere di provare condizioni di riduzione o esenzione.
TARES
Il tributo è dovuto in relazione alla disponibilità dell'area produttiva di rifiuti, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del servizio da parte del singolo utente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura di motivazione è ammissibile solo quando la motivazione sia mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non basta la mera insufficienza o la richiesta di una diversa lettura dei fatti.
- Negli accertamenti tributari fondati su studi di settore, l'ente deve dimostrare l'applicabilità dello standard al caso concreto, ma il contribuente ha l'onere di provare circostanze specifiche idonee a giustificare lo scostamento dal modello normale.
- In materia di TARI, la disponibilità di locali suscettibili di produrre rifiuti integra il presupposto impositivo; eventuali riduzioni, esenzioni o esclusioni costituiscono eccezioni che devono essere provate dal contribuente.
- Lo studio di settore, se correttamente valorizzato dal giudice di merito e corroborato da elementi fattuali, può integrare un valido supporto presuntivo dell'accertamento, salvo prova contraria del contribuente.
- In cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge in un riesame del merito o della ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito.
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