Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 12/05/2017 n. 11828 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la cartella di pagamento emessa per il recupero di crediti utilizzati in compensazione nell’anno d’imposta 2004: credito IRPEF di 12.654 euro e credito IVA di 736 euro, asseritamente maturati nel 2003. La dichiarazione Modello Unico 2004 era stata trasmessa telematicamente il 16 dicembre 2004, dopo la scadenza del 30 settembre 2004 ma entro i successivi 90 giorni; tuttavia, il sistema l’aveva scartata per dati non conformi alle specifiche tecniche e il contribuente, informato dello scarto, non aveva corretto e ritrasmesso il file. L’Agenzia sosteneva che la dichiarazione non fosse validamente presentata e che il credito non potesse essere riportato all’anno successivo. C.A. proponeva ricorso incidentale per ottenere la correzione della motivazione della sentenza d’appello, contestando l’assimilazione della dichiarazione scartata a quella omessa.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia e dichiarato inammissibile quello incidentale. Ha stabilito che l’invio telematico scartato non equivale a una dichiarazione validamente presentata: occorrono l’effettiva e definitiva acquisizione nel sistema e, in caso di errore bloccante, la ritrasmissione dopo averne rimosso la causa. Ha però precisato che l’omessa dichiarazione non estingue di per sé il diritto ai crediti: il contribuente può farli valere in giudizio se prova i relativi presupposti sostanziali. C.A. non aveva fornito tale prova, limitandosi a richiamare la dichiarazione scartata. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR Lombardia n. 51/02/12, depositata il 22 marzo 2012, che aveva annullato la cartella, e ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Le spese dell’intero processo sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 3, commi 2 e 10

    La dichiarazione inviata in via telematica, ai sensi del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 3, comma 2, (nel testo applicabile "ratione temporis"), si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa, e si ritiene ricevuta, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, dal momento della comunicazione di ricevimento da parte dell’Amministrazione finanziaria, atto che assolve alla finalità di fornire prova dell’avvenuta, tempestiva, consegna da parte del contribuente e del regolare adempimento degli obblighi di presentazione.

    La trasmissione telematica si perfeziona con la ricezione attestata dall’Amministrazione; il mero invio di un file che viene scartato non prova la presentazione valida della dichiarazione.

  • D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, commi 7 e 8

    L’utente è tenuto, in tale ipotesi, a ripetere la trasmissione, dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo "scarto".

    Se la trasmissione è respinta per un errore bloccante, il contribuente deve correggere l’errore e ritrasmettere la dichiarazione. Il fatto che l’invio avvenga entro 90 giorni dalla scadenza non rende valida una dichiarazione rimasta scartata; il ritardo può comportare sanzioni amministrative, ma non sostituisce l’effettiva acquisizione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 54-bis e 60

    In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonchè da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell’anagrafe tributaria, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54-bis e 60, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.

    L’omessa dichiarazione IVA consente il recupero automatizzato dell’imposta detratta e l’emissione della cartella, ma in giudizio il contribuente può dimostrare i presupposti sostanziali della detrazione, compresi la natura degli acquisti e la loro destinazione a operazioni imponibili.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30

    La possibilità di chiedere il rimborso dell’eccedenza IVA nei termini di decadenza previsti non esaurisce né limita il diritto sostanziale al credito, che può essere fatto valere anche mediante detrazione o compensazione, purché ne siano provati i presupposti.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    Il termine per chiedere il rimborso dell’IRPEF versata non comporta, secondo la decisione, che il credito d’imposta si riduca alla sola facoltà di rimborso: il credito può essere riconosciuto se ne sono provate le condizioni sostanziali e non è intervenuta prescrizione.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 11, comma 4

    La decisione richiama la norma ai fini della prescrizione del diritto al credito IRPEF, precisando che il credito non è automaticamente estinto per l’omessa dichiarazione e può venir meno per prescrizione.

  • Codice civile, art. 2946

    Il diritto del contribuente può considerarsi eventualmente estinto per intervenuta prescrizione, la quale - com’è noto - salvo i casi in cui la legge non disponga diversamente, si compie con il decorso del termine di dieci anni dal giorno in cui il diritto possa essere fatto valere.

    In assenza di un diverso termine previsto dalla legge, il credito si prescrive in dieci anni dal momento in cui può essere fatto valere; l’omessa dichiarazione, da sola, non lo estingue.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6

    La disposizione è stata invocata dall’Agenzia nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne ha sviluppato un’autonoma interpretazione né l’ha applicata come fondamento della decisione.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    La sentenza deve essere cassata, e poichè non v’è necessità di ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dal C..

    Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Una dichiarazione telematica non si considera validamente presentata per il solo fatto che il file sia stato inviato o ricevuto dal sistema: deve risultare acquisita definitivamente e la ricevuta deve attestare la ricezione.
  • Se il sistema segnala uno scarto per errore bloccante, il contribuente deve intervenire tempestivamente, correggere il file e trasmetterlo nuovamente. La mancata ritrasmissione lascia la dichiarazione omessa, anche se il primo invio era avvenuto entro 90 giorni dalla scadenza.
  • L’omessa dichiarazione non comporta automaticamente la perdita del credito d’imposta maturato. Il contribuente può far valere il credito in sede di impugnazione della cartella, ma deve provare i requisiti sostanziali che ne giustificano l’esistenza.
  • Il richiamo alla dichiarazione omessa o scartata non è, da solo, prova del credito. Occorre produrre elementi contabili e documentali idonei; per l’IVA, ad esempio, la prova deve dimostrare gli acquisti assoggettati a imposta e la loro destinazione a operazioni imponibili.
  • L’omessa dichiarazione può consentire il recupero automatizzato e l’emissione della cartella; ciò non impedisce al contribuente di contestarla e dimostrare in giudizio la spettanza sostanziale del credito.
  • Il ricorso incidentale della parte vittoriosa in appello è inammissibile quando mira soltanto a modificare la motivazione senza ottenere un’utilità concreta; le proprie difese possono essere riproposte nel controricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.