Sentenza del 12/05/2017 n. 11816 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento per omessi versamenti di ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente per l’anno d’imposta 2002. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione di Napoli, del 10 luglio 2009, depositata l’8 ottobre 2009, che aveva confermato il rigetto del ricorso deciso dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 42, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l’avviso non indicava le aliquote applicate e non consentiva di comprendere i calcoli. Con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000: l’avviso rinviava a un verbale di accertamento del 21 novembre 2002 conosciuto dal de cuius, ma non direttamente dall’erede, che riteneva così compromessa la propria possibilità di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: benché l’omessa indicazione dell’aliquota possa comportare la nullità dell’avviso, il contribuente deve indicare perché i dati riportati non consentivano di ricavarla agevolmente; nel caso concreto l’aliquota era determinabile confrontando il reddito indicato con la ritenuta dovuta e non era stata allegata una specifica difficoltà, né contestato il risultato del calcolo. Il secondo motivo è infondato: l’erede subentra a titolo universale nella posizione giuridica del de cuius, comprese le obbligazioni tributarie, e gli atti dell’accertamento conosciuti dal de cuius ed efficaci nei suoi confronti si intendono conosciuti e efficaci anche nei confronti dell’erede. Confermato quindi il rigetto già pronunciato dai giudici tributari di merito. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, poiché l’Agenzia delle Entrate non si è costituita.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 42, commi 2 e 3
Ma è onere del contribuente indicare le ragioni per le quali, sulla base dei dati riportati nell'atto, non gli è stato possibile pervenire all'immediata ed agevole individuazione dell'aliquota, non essendo la nullità di cui sopra rilevabile d'ufficio.
La mancata indicazione dell’aliquota può rendere nullo l’avviso per difetto di precisione e chiarezza, ma il contribuente deve spiegare concretamente perché l’aliquota non fosse ricavabile con immediatezza e facilità dai dati dell’atto. La nullità non è rilevabile d’ufficio.
l'erede del destinatario dell'accertamento subentra a titolo universale nella sua posizione giuridica, evidentemente comprensiva delle obbligazioni tributarie, e non è titolare di una posizione giuridica propria; con la conseguenza che tutti gli atti del procedimento di accertamento conosciuti dal de cuius e che hanno dispiegato effetti nei confronti dello stesso devono intendersi conosciuti anche dall'erede ed efficaci nei suoi confronti.
Ai fini della motivazione dell’atto e della conoscibilità degli atti richiamati, l’erede subentra nella posizione del de cuius: gli atti dell’accertamento già conosciuti da quest’ultimo e produttivi di effetti nei suoi confronti si considerano conosciuti e efficaci anche verso l’erede. Nel caso deciso, il richiamo al verbale non ha quindi violato l’obbligo di motivazione.
Massime di principio
- La contestazione della mancata indicazione dell’aliquota richiede di indicare in concreto quali dati dell’avviso impediscano di ricavarla agevolmente; una censura generica non basta.
- La nullità dell’avviso per difetto di chiarezza relativa all’aliquota non è rilevabile d’ufficio: deve essere dedotta dal contribuente con una specifica spiegazione della difficoltà incontrata.
- Quando l’avviso richiama per relationem un verbale regolarmente portato a conoscenza del destinatario, non è necessario allegarlo nuovamente all’avviso.
- In caso di successione ereditaria, gli atti dell’accertamento conosciuti dal de cuius e divenuti efficaci nei suoi confronti si considerano conosciuti e efficaci anche nei confronti dell’erede, che subentra nella sua posizione giuridica.
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