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Sentenza

Sentenza del 12/05/2017 n. 11817 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia (Milano), depositata il 10 novembre 2009, che aveva riformato la decisione favorevole della Commissione tributaria provinciale di Milano e confermato un avviso di accertamento di Euro 4.877,94 per maggiori IRPEF, addizionale regionale e IRAP relative al 2000. Ha denunciato l’errata applicazione della disciplina dei parametri e delle regole sull’onere e sulla prova presuntiva, sostenendo che il registro IVA e il libro dei cespiti dimostrassero di aver lavorato soltanto 76 giorni nell’anno, per una media di cinque ore settimanali, e che l’avviso fosse immotivato nel ritenere insufficienti le giustificazioni dello scostamento dai parametri.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che non può rivalutare autonomamente i documenti e i fatti già esaminati dal giudice di merito: il controllo di legittimità sulla motivazione non consente un nuovo giudizio sulle prove. Inoltre, i registri prodotti, predisposti dalla stessa contribuente, non dimostravano né che l’attività fosse stata svolta per soli 76 giorni né che la cura dei figli avesse impedito un’attività più continuativa; non giustificavano quindi lo scostamento dai parametri, anche in assenza di chiarimenti sulle componenti negative del reddito. L’avviso è stato ritenuto sufficientemente motivato, avendo evidenziato l’inidoneità della documentazione contabile e delle spiegazioni fornite in contraddittorio. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione, poiché l’Agenzia non aveva sostanzialmente svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5), non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata

    Il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione non permette alla Cassazione di sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito né di riformulare il giudizio fattuale.

  • Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 181 e 183

    La disciplina è richiamata dalla ricorrente in relazione alla determinazione dei redditi mediante parametri; la Corte non ne formula una distinta interpretazione, ma ritiene non dimostrata l’inadeguatezza dei ricavi accertati rispetto alle circostanze addotte.

  • D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, art. 4

    La norma è indicata dalla ricorrente tra quelle asseritamente applicate in modo errato nella determinazione parametrica; la sentenza non enuncia un autonomo principio interpretativo su di essa.

  • D.P.C.M. 21 gennaio 1996

    È richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina dei parametri, ma la decisione non ne sviluppa una specifica interpretazione.

  • D.P.C.M. 27 marzo 1997

    È richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina dei parametri, ma la decisione non ne sviluppa una specifica interpretazione.

  • Art. 2697 c.c.

    La disposizione è invocata dalla contribuente in tema di onere della prova; la Corte respinge la censura perché i documenti prodotti non dimostravano i fatti invocati per giustificare lo scostamento.

  • Art. 2729 c.c.

    La norma sulle presunzioni è richiamata dalla ricorrente, ma la sentenza non formula un principio autonomo sulla sua applicazione; ritiene comunque non provati, sulla base degli elementi prodotti, i fatti addotti dalla contribuente.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione del peso e della credibilità dei documenti: occorre individuare un effettivo vizio di legittimità nella decisione di merito, non proporre una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Registri contabili formati dal contribuente, se attestano soltanto i dati da lui dichiarati, non dimostrano da soli la fondatezza di ricavi inferiori a quelli risultanti dall’accertamento né circostanze personali che avrebbero limitato l’attività lavorativa.
  • Quando i ricavi dichiarati si discostano dai parametri, il contribuente deve fornire elementi concreti e spiegazioni idonee a giustificare lo scostamento, comprese le eventuali componenti negative del reddito; mere allegazioni non documentate possono essere ritenute insufficienti.
  • L’atto impositivo può essere motivato indicando l’inidoneità delle giustificazioni e della documentazione contabile presentate nel contraddittorio, nonché la mancata spiegazione dello scostamento rispetto ai parametri applicati.

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