Sentenza del 12/05/2017 n. 11819 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento induttivo per IVA, IRPEF e IRAP relativo al 2003. L’Agenzia ha contestato la decisione della Commissione tributaria di secondo grado di Trento, che aveva confermato l’annullamento dell’accertamento: con il primo motivo ha sostenuto che l’assenza dei criteri di valutazione delle rimanenze finali e delle giacenze iniziali rendeva inattendibili le scritture e giustificava l’accertamento; con il secondo ha denunciato che la Commissione regionale non aveva risposto alla specifica contestazione sulla percentuale di ricarico applicata dai giudici di primo grado. La contribuente, con ricorso incidentale, ha censurato la motivazione sulla compensazione delle spese, disposta per l’uso di «frasi non proprio moderate» senza accogliere la richiesta dell’Ufficio di cancellarle.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo dell’Agenzia, perché il quesito di diritto non era formulato con sufficiente sinteticità e chiarezza; ha inoltre osservato che la censura non coglieva la ragione della decisione regionale, fondata sull’irragionevolezza di presumere che tutta la merce venduta fosse stata acquistata nel 2003 senza esaminare fatture e rimanenze. Ha accolto il secondo motivo: la Commissione regionale aveva omesso di pronunciarsi sulla contestazione concreta relativa alla percentuale di ricarico, violando l’art. 112 c.p.c. Il ricorso incidentale della contribuente è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria di secondo grado di Trento, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
Esso è concluso da quesito di diritto, ex art. 366 bis c.p.c., obbligatorio in relazione alla indicata data di deposito della sentenza, che non risponde ai requisiti di sinteticità e chiarezza richiesti ai fini di ottemperare al suo scopo, che è quello di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio giuridico generale, per mettere la Corte in grado di poter comprendere, dalla sua sola lettura, l'errore asseritamente compiuto dal giudice a quo e la regola applicabile.
Il quesito di diritto richiesto ratione temporis deve essere chiaro e sintetico e consentire alla Corte, dalla sua sola lettura, di individuare l’errore attribuito al giudice e la regola giuridica da applicare; la carenza comporta l’inammissibilità del motivo.
Art. 112 c.p.c.
Per il principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato, fissato dall'art 112 c.p.c. , ed operante anche nel processo tributario, il giudice deve infatti pronunciare su tutta la domanda, costituendo vizio di omessa pronuncia, che rende annullabile la sentenza, la mancanza di decisione su ogni istanza di parte che abbia un contenuto concreto ed una specifica formulazione.
Anche nel processo tributario il giudice deve decidere su ogni domanda o istanza di parte che sia concretamente formulata. L’omissione su una specifica contestazione, come quella sulla percentuale di ricarico, integra omessa pronuncia e rende la sentenza impugnabile.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il giudice d'appello, pertanto, nell'omettere di statuire anche sulla percentuale di ricarico, come determinata dalla Commissione di primo grado, è realmente incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c. , che è deducibile, e di fatto è stato dedotto, quale error in procedendo ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4.
La violazione dell’obbligo di pronunciare su una domanda o specifica istanza può essere denunciata in cassazione come error in procedendo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Massime di principio
- Un motivo di cassazione soggetto all’obbligo del quesito di diritto deve formulare in modo autonomo, chiaro e sintetico sia l’errore attribuito alla sentenza sia la regola che si chiede di applicare; un quesito oscuro o generico può rendere il motivo inammissibile.
- Il giudice d’appello deve rispondere alle contestazioni specifiche e concretamente formulate dalle parti. Una conferma generica della decisione di primo grado non basta se lascia senza risposta una questione autonoma e decisiva.
- L’omessa pronuncia su una specifica domanda o contestazione si denuncia come error in procedendo e può condurre alla cassazione con rinvio, senza che ciò comporti automaticamente l’accoglimento nel merito della pretesa sostanziale.
- La cassazione per omessa pronuncia comporta che il giudice di rinvio esamini la questione rimasta irrisolta e provveda anche sulle spese secondo quanto disposto dalla Corte.
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