Sentenza del 12/05/2017 n. 11824 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo a IVA e IRAP per il 2005, con cui erano stati rettificati i maggiori ricavi sulla base della ricostruzione della contabilità, distrutta durante un accesso del 2006 e ritenuta non coerente con la documentazione prodotta in giudizio. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992 per mancata integrazione del contraddittorio necessario con i soci della società di persone. Con il secondo motivo ha lamentato un vizio di motivazione e la violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che l’accertamento si fondasse su un accesso inesistente e che non fossero state esaminate specifiche doglianze.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo: poiché le cause relative alla società e ai soci non risultavano trattate congiuntamente nei gradi di merito e non ricorrevano le condizioni eccezionali per disporre soltanto la riunione in cassazione, ha rilevato il difetto di litisconsorzio necessario. Ha quindi dichiarato nulli la sentenza della C.T.R. della Campania n. 332/46/12, depositata il 6 novembre 2012, e l’intero processo, rinviando le parti alla C.T.P. di Caserta, in diversa composizione, anche per le spese. Il secondo motivo è rimasto assorbito; non è stata decisa nel merito la fondatezza dell’accertamento tributario.
Norme richiamate
Art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992
L'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all' art. 5 T.U.I.R. e dei soci delle stesse ( D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40), comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente la società e i soci, i quali devono essere tutti parte nello stesso processo.
Nelle controversie che derivano da un accertamento unitario relativo a una società di persone e ai redditi imputati ai soci, società e soci sono litisconsorti necessari e devono partecipare tutti al medesimo giudizio. La loro mancata partecipazione determina la nullità del processo.
L'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all' art. 5 T.U.I.R. e dei soci delle stesse ( D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40), comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente la società e i soci, i quali devono essere tutti parte nello stesso processo.
La disciplina richiamata fonda il carattere unitario dell’accertamento relativo ai redditi della società di persone e dei soci, da cui discende la necessaria partecipazione di tutti al giudizio.
Art. 40 del D.P.R. n. 600/1973
L'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all' art. 5 T.U.I.R. e dei soci delle stesse ( D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40), comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente la società e i soci, i quali devono essere tutti parte nello stesso processo.
La rettifica dei redditi della società e la conseguente imputazione ai soci sono considerate inscindibili ai fini processuali: la controversia deve essere trattata unitariamente con la partecipazione della società e di tutti i soci.
Massime di principio
- Quando un accertamento riguarda unitariamente una società di persone e i redditi imputati ai soci, la società e tutti i soci devono partecipare allo stesso giudizio; l’omissione di uno dei litisconsorti necessari può comportare la nullità dell’intero processo.
- La riunione in cassazione di cause trattate separatamente costituisce una soluzione eccezionale: è possibile solo se ricorrono congiuntamente identità della causa petendi e delle difese, impugnazione simultanea dell’accertamento sostanzialmente unitario, trattazione simultanea nei gradi di merito e decisioni sostanzialmente identiche.
- Se le cause della società e dei soci non sono state trattate congiuntamente in merito e non sussistono le condizioni per la riunione in cassazione, la Corte dichiara la nullità della sentenza e dell’intero processo e dispone la rimessione al giudice tributario di primo grado.
- La decisione processuale sulla mancata integrazione del contraddittorio assorbe l’esame delle censure relative alla motivazione e al merito dell’accertamento; pertanto, l’accoglimento del ricorso non equivale a un annullamento sostanziale della pretesa tributaria.
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