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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20062/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente ha impugnato quattro avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2001-2004, emessi a seguito di PVC, con cui l’Ufficio recuperava maggiori IRPEF, IRAP e IVA, oltre addizionali e sanzioni. Secondo l’accertamento, il contribuente avrebbe svolto in nero attività di imbianchino e costruttore per privati, senza partita IVA, senza scritture contabili e senza dichiarazioni fiscali; i proventi sarebbero affluiti su un conto corrente intestato al coniuge. La CTP aveva rigettato i ricorsi; la CTR aveva accolto parzialmente l’appello, ritenendo utilizzabili come indizi le dichiarazioni rese dal contribuente, gli acquisti di materiali edili e i versamenti sul conto del coniuge, ma rideterminando al ribasso il volume d’affari e il reddito. In cassazione il contribuente deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/insufficiente e violazione dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2729 c.c., sostenendo che gli indizi fossero privi di gravità, precisione e concordanza e che non si potesse fondare l’accertamento solo sulle sue dichiarazioni; 2) violazione delle stesse norme e dell’art. 132 c.p.c. per la determinazione della percentuale di ricarico, lamentando l’assenza di un percorso logico che giustificasse il passaggio al 10%.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: la motivazione della CTR non era apparente, perché il percorso logico risultava comprensibile e il giudice di merito aveva correttamente valorizzato, in presenza di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e assenza di contabilità, elementi indiziari anche non dotati dei requisiti ordinari di cui all’art. 2729 c.c. Ha inoltre confermato che, nell’accertamento induttivo puro nei confronti di un evasore totale, l’Ufficio può fondarsi su presunzioni supersemplici, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura riguardava un passaggio motivazionale che non costituiva vera ratio decidendi: la CTR non aveva fondato la decisione sull’asserito inasprimento della percentuale di redditività dal 5% al 10%, ma aveva rideterminato in diminuzione il reddito e il volume d’affari sulla base delle dichiarazioni del contribuente e dei versamenti sul conto del coniuge. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla sulle spese per mancata difesa scritta dell’Agenzia; è stato inoltre dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato anche in presenza di patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    consente, in presenza dei presupposti dell’accertamento induttivo puro, di determinare il reddito anche mediante elementi presuntivi non necessariamente assistiti dai requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza

  • art. 40, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato come base normativa dell’accertamento IVA in via induttiva nel caso di omessa dichiarazione e contabilità inattendibile

  • art. 2729 c.c.

    i requisiti di gravità, precisione e concordanza non sono necessari nell’accertamento induttivo puro nei confronti di chi ometta le dichiarazioni fiscali o tenga contabilità inattendibile, potendo operare presunzioni supersemplici

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la nullità per motivazione apparente ricorre solo se la motivazione manca del tutto o è meramente apparente, perplessa o incomprensibile; nel caso concreto il requisito minimo costituzionale era rispettato

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato al ricorrere dei presupposti processuali, anche se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato dalla Corte

  • Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053

    richiamata per definire i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e il concetto di motivazione apparente

  • Cass., Sez. U., 20 febbraio 2020, n. 4315

    richiamata per affermare che il giudice deve dare atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato anche se il contributo iniziale non è stato versato per causa temporanea o comunque venuta meno

Massime di principio

  • Nell’accertamento induttivo puro fondato su omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali o su contabilità del tutto inattendibile, l’Amministrazione può avvalersi anche di presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, purché idonee a sorreggere la ricostruzione del reddito in un quadro di evasione totale.
  • In tale ipotesi l’onere della prova si sposta sul contribuente, che deve dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore rispetto a quanto ricostruito induttivamente dall’Ufficio.
  • La motivazione è apparente solo quando è del tutto inidonea a rendere percepibile la ratio della decisione; non sussiste nullità se il percorso logico-argomentativo è comunque ricostruibile dal testo della sentenza.
  • La censura di legittimità deve investire una vera ratio decidendi: se il passaggio contestato non è decisivo ai fini della decisione, il motivo è inammissibile.
  • Nel sindacato di cassazione sulla motivazione opera il solo controllo sul minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., non una rivalutazione del merito dell’apprezzamento probatorio del giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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