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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33502/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal percorso lavorativo di una dipendente addetta alle attività connesse alla regolarizzazione in materia di immigrazione, inizialmente utilizzata tramite agenzia di somministrazione e poi assunta dal Ministero con contratto a tempo determinato a seguito di procedura concorsuale riservata. La lavoratrice ha sostenuto che l'inquadramento attribuito nel bando del 2007 e nei successivi contratti a termine fosse illegittimo, perché avrebbe dovuto essere collocata in una posizione economica superiore, coerente con le mansioni di assistente amministrativo che assumeva di avere svolto anche in precedenza; ha inoltre dedotto la nullità o illegittimità dei contratti di somministrazione, la frode alla legge nella trasformazione del rapporto, una discriminazione nell'accesso alla progressione economica e l'omessa considerazione del diritto a partecipare a una selezione interna per una posizione economica superiore, oltre alla domanda subordinata di differenze retributive. In cassazione ha articolato sei motivi: nullità della sentenza per motivazione illogica e contraddittoria; omesso esame di fatti decisivi sul momento del cambio di qualifica; violazione di norme civilistiche, lavoristiche, costituzionali e della direttiva 1999/70/CE per il mancato riconoscimento dell'inquadramento superiore e per la pretesa frode alla legge; omesso esame della nullità dei contratti di somministrazione e della discriminazione; omessa pronuncia sul diritto a partecipare alla selezione per la posizione F2; omessa pronuncia sulla domanda subordinata di differenze retributive.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi e inammissibili il quinto e il sesto. In sintesi, ha osservato che la ricorrente non aveva dedotto in modo utile lo svolgimento di mansioni superiori, ma solo un preteso diritto a un diverso inquadramento; ha ritenuto corretta la valorizzazione, da parte della sentenza impugnata, del quadro normativo sulle assunzioni a termine e sulle successive stabilizzazioni nel Ministero dell'Interno; ha escluso che la censura sulla frode alla legge fosse stata articolata come violazione processuale o che consentisse una rivalutazione del merito; ha poi affermato che le doglianze su omessa pronuncia e omesso esame riguardavano in realtà domande o argomentazioni, non un fatto storico decisivo, e quindi erano fuori dal paradigma dell'art. 360, n. 5 c.p.c. Nessuna statuizione è stata resa sulle spese, per mancata difesa dell'intimato, ed è stato dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.

    la nullità della sentenza per vizio motivazionale va dedotta come nullità della decisione; non basta formulare una critica sulla logicità della motivazione

  • art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.

    il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omesso esame di argomentazioni, domande o tesi difensive

  • art. 1344 c.c.

    la deduzione di frode alla legge, per essere scrutinabile in cassazione, deve tradursi in una censura ammissibile e non in una richiesta di nuova valutazione di merito

  • art. 2126 c.c.

    richiamato nel quadro dei rapporti di lavoro con la P.A. per ribadire che il lavoro di fatto non consente la costituzione del rapporto stabile fuori dai presupposti di legge

  • art. 86 d.lgs. n. 276/2003

    richiamato per escludere la trasformazione del rapporto di somministrazione illegittimo in rapporto a tempo indeterminato

  • art. 2 d.lgs. n. 165/2001

    norma richiamata tra quelle poste a base della censura sulla disciplina del pubblico impiego privatizzato

  • art. 45 d.lgs. n. 165/2001

    richiamata tra le disposizioni invocate dalla ricorrente

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    richiamata per il tema dell'inquadramento e delle mansioni nel pubblico impiego privatizzato

  • art. 36 Cost.

    invocato in relazione alla pretesa corretta retribuzione del lavoro svolto

  • art. 97 Cost.

    richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione

  • art. 3 Cost.

    invocato dalla ricorrente in chiave di uguaglianza e non discriminazione

  • art. 10 CCNL 2006-2009 Comparto Ministeri

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa di diverso inquadramento

  • clausole 4 e 5 della Direttiva 1999/70/CE

    invocate per sostenere l'illegittimità della discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo determinato e la tutela contro l'abuso di contratti a termine

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la censura di omessa pronuncia; la Corte ha però rilevato che la doglianza era in realtà formulata come omesso esame di domande

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per la dedotta nullità della sentenza; la Corte ha escluso la mancanza assoluta o apparente motivazione

  • art. 1362 ss. c.c.

    richiamati dalla ricorrente nella domanda subordinata di differenze retributive, senza specifica incidenza decisiva nella decisione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, la mera successione di rapporti a termine o di somministrazione non consente di ottenere in cassazione un diverso inquadramento se la domanda non è ancorata in modo specifico allo svolgimento di mansioni superiori o a un concreto titolo normativo che imponga quell'inquadramento.
  • L'omesso esame censurabile ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e discusso, non le argomentazioni difensive, le valutazioni giuridiche o il mancato esame di singole domande come tali.
  • La deduzione di frode alla legge deve essere sorretta da allegazioni specifiche e idonee a mostrare un uso strumentale dello schema negoziale; in cassazione non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito o della non contestazione dei fatti.
  • In caso di impugnazione della motivazione, la nullità è configurabile solo quando la sentenza presenti una vera anomalia costituzionalmente rilevante della motivazione; non è sufficiente lamentare che il giudice non abbia confutato ogni singolo argomento della parte.
  • Quando la doglianza di omessa pronuncia è in realtà costruita come vizio di motivazione o come omesso esame di domande, senza indicare un fatto storico decisivo né la concreta nullità della decisione, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpiego pubblico privatizzato
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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