Cassazione Civile, Ordinanza n. 22038/2024 del 05/08/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un avviso di intimazione emesso in relazione a una cartella di pagamento per spese giudiziali. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello del contribuente ritenendo nulla la notifica della cartella presupposta: in particolare aveva valorizzato deduzioni relative al luogo di notificazione, alla mancata ricezione dell’atto, al deposito presso la casa comunale, all’invio della raccomandata informativa e al mancato rispetto del termine di compiuta giacenza. Contro tale decisione l’Agenzia delle Entrate e la società concessionaria della riscossione hanno proposto ricorso per cassazione con motivi sovrapponibili: (1) nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e delle regole del processo tributario, sostenendo che la CTR aveva deciso su censure di nullità non dedotte nel ricorso introduttivo o nell’atto di appello, ma solo in memorie tardive, con indebita ampliamento del thema decidendum; (2) violazione delle norme sulla notificazione della cartella e omesso esame di fatti decisivi, assumendo che il plico era stato correttamente depositato presso la casa comunale con raccomandata informativa e che le annotazioni di giacenza erano state male interpretate. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo il secondo, perché nel processo tributario l’oggetto del giudizio resta delimitato dai motivi di impugnazione specificamente dedotti e non possono essere introdotte nuove questioni con memorie successive; inoltre la deduzione dell’omessa notifica non consente di far entrare automaticamente in causa qualunque vizio del procedimento notificatorio. Decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso originario del contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dei ricorsi dell’Agenzia delle Entrate e della società concessionaria della riscossione, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso del contribuente contro l’avviso di intimazione. Il contribuente è stato condannato alle spese del doppio grado di merito e del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice non può pronunciare su domande o eccezioni non devolute dalle parti; la CTR aveva esaminato questioni di nullità non ritualmente introdotte.
Richiamato nel motivo di ricorso per censurare la decisione su eccezioni processuali non tempestivamente proposte.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18, 24, 32, 53, 56 e 57
Nel processo tributario i motivi di impugnazione delimitano il thema decidendum; le memorie non possono introdurre nuove eccezioni o motivi vietati dallo jus novorum.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24, comma 2
La formulazione di motivi aggiunti è soggetta a preclusione; non può essere usata per ampliare tardivamente l’oggetto dell’impugnazione oltre i motivi originari.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 32 e 61
Le memorie nel giudizio tributario hanno funzione illustrativa e non possono devolvere nuove questioni in appello.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3
Richiamato per la tempestività del ricorso della società concessionaria, in relazione al termine lungo.
Utilizzato per individuare il termine lungo di impugnazione in assenza di notifica nei confronti della parte ricorrente.
Richiamato per il computo del termine di notificazione/impugnazione, essendo la notifica avvenuta in un giorno utile.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
Norma invocata per la disciplina della notifica della cartella di pagamento.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
Norma invocata per il regime notificatorio degli atti tributari.
Richiamato nel motivo di ricorso per la valenza probatoria delle attestazioni contenute negli atti di notifica.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 2-sexies
Richiamato in punto di liquidazione delle spese, con riduzione per la difesa personale dell’Agenzia.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’oggetto della controversia è rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione dedotti nel ricorso introduttivo o nell’atto di appello; non è consentito ampliare successivamente il thema decidendum con memorie o deduzioni tardive.
- La deduzione dell’omessa notifica dell’atto non comporta automaticamente l’ingresso nel giudizio di ogni possibile vizio del procedimento notificatorio: il vizio deve essere specificamente allegato e ricondotto a fatti puntualizzati dalla parte.
- Le invalidità degli atti tributari, pur spesso qualificate dal legislatore come nullità, operano in concreto come annullabilità: l’atto produce effetti finché non sia tempestivamente impugnato e può divenire definitivo.
- In sede di legittimità, quando la decisione impugnata ha accolto questioni non ritualmente devolute, la Cassazione può cassare la sentenza e, se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, decidere la causa nel merito rigettando il ricorso originario.
- Le memorie depositate nel giudizio tributario hanno funzione illustrativa delle difese già proposte e non possono sostituire i motivi di impugnazione né introdurre eccezioni nuove.
- rami di contenzioso tributario, la contestazione della pretesa deve avvenire entro i limiti segnati dalla specifica impugnazione dell’atto; il giudice non può estendere d’ufficio l’esame a vizi non dedotti.
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