Cassazione Civile, Ordinanza n. 20197/2024 del 22/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia riguarda alcuni ex dipendenti del Ministero dell'Interno o del Ministero della Difesa, transitati nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile con decorrenza 27.12.2010, a seguito di una procedura speciale di trasferimento prevista dal d.l. n. 195/2009, art. 14, comma 3-bis. La Corte d'appello di Roma aveva riconosciuto il loro diritto a un assegno ad personam riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico goduto nell'amministrazione di provenienza e quello previsto nel nuovo inquadramento, applicando il divieto di reformatio in peius e richiamando la disciplina generale della mobilità pubblica. La Presidenza del Consiglio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione di legge in relazione al combinato disposto dell'art. 30, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 14, comma 3-bis, d.l. n. 195/2009 e degli artt. 2, comma 3, e 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. Secondo la ricorrente, dopo la modifica dell'art. 30 operata dalla l. n. 246/2005, al dipendente trasferito per mobilità spetterebbe esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto dal comparto dell'amministrazione di destinazione, con esclusione dell'assegno ad personam, salvo espresse deroghe. I controricorrenti hanno inoltre eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che la notificazione della sentenza d'appello, effettuata in copia incompleta, non avrebbe impedito il decorso del termine breve; la Corte ha però disatteso l'eccezione, ritenendo che la mancata consegna delle pagine centrali della motivazione avesse precluso la compiuta conoscenza dell'atto e quindi la decorrenza del termine breve. Nel merito, la Suprema Corte ha escluso che la riforma del 2005 abbia eliminato il diritto al mantenimento del trattamento economico acquisito mediante assegno ad personam, ribadendo che il transito in una diversa amministrazione comporta l'applicazione del regime economico dell'ente di destinazione, ma senza consentire una riduzione in peius della retribuzione già maturata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ha ritenuto infondata sia l'eccezione di tardività sollevata dai controricorrenti, sia il motivo di violazione di legge. In particolare, ha affermato che la modifica dell'art. 30 d.lgs. n. 165/2001 introdotta dalla l. n. 246/2005 non ha inciso sul diritto del dipendente trasferito a ottenere un assegno ad personam riassorbibile per evitare la reformatio in peius del trattamento economico acquisito presso l'amministrazione di provenienza, anche quando il transito avvenga dopo il 16.12.2005. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto tale assegno. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso è stato incardinato deducendo violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Richiamato per l'eccezione di tardività del ricorso in cassazione a fronte della notificazione della sentenza impugnata.
La Corte ha rilevato il difetto di specificità della deduzione relativa alla notifica PEC della sentenza.
art. 30, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 165/2001
La sua modifica del 2005 è stata interpretata come non idonea a escludere il mantenimento del trattamento economico acquisito tramite assegno ad personam nei trasferimenti per mobilità.
art. 30, comma 2-bis, d.lgs. n. 165/2001
È stato escluso che la fattispecie rientrasse in tale procedura di mobilità ordinaria, perché si trattava di procedura speciale di reclutamento.
art. 14, comma 3-bis, d.l. n. 195/2009
Norma che ha disciplinato la procedura speciale di transito dei dipendenti nel ruolo della protezione civile.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dalla corte territoriale come espressione del principio generale di divieto di reformatio in peius nel pubblico impiego.
art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato nel ricorso come norma del sistema retributivo del pubblico impiego.
art. 16, commi 1 e 2, l. n. 246/2005
Ha modificato l'art. 30 d.lgs. n. 165/2001 introducendo il riferimento alla cessione del contratto e la regola del trattamento esclusivo dell'amministrazione di destinazione, ma senza escludere l'assegno ad personam per evitare la reformatio in peius.
Richiamato come schema civilistico della cessione del contratto, cui la mobilità è stata ricondotta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in dispositivo per escludere, per la P.A. statale, l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego, il trasferimento del dipendente a una diversa amministrazione, anche quando ricondotto alla cessione del contratto, non consente di peggiorare il trattamento economico già in godimento, ove manchi una deroga espressa del legislatore.
- La modifica dell'art. 30 d.lgs. n. 165/2001 introdotta dalla l. n. 246/2005 non va letta come abrogazione implicita del divieto di reformatio in peius, ma come conferma dell'inserimento del dipendente nel nuovo assetto organizzativo con applicazione delle regole del comparto di destinazione, salvo il mantenimento mediante assegno ad personam del trattamento economico acquisito.
- L'avverbio "esclusivamente" riferito al trattamento economico dell'amministrazione di destinazione non esclude, di per sé, la conservazione del trattamento precedente in forma di assegno ad personam riassorbibile, se ciò serve a evitare una riduzione economica non voluta in modo espresso dal legislatore.
- Nelle procedure speciali di transito del personale, la qualificazione della fattispecie come mobilità ordinaria o come reclutamento speciale è decisiva per individuare la disciplina applicabile; tuttavia, anche nelle procedure atipiche, in mancanza di una disciplina ad hoc sul trattamento economico, può operare il principio di conservazione del trattamento acquisito.
- La notificazione di una sentenza in copia incompleta impedisce il decorso del termine breve per impugnare solo se l'incompletezza ha realmente precluso la piena comprensione dell'atto e quindi l'esercizio del diritto di difesa.
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