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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19069/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia che aveva accolto l'appello del contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2007. L'Ufficio aveva contestato al calciatore un maggior reddito di lavoro dipendente, ritenendo imponibili come fringe benefit somme annue di euro 24.000,00 corrisposte dalla società sportiva a una società riconducibile al procuratore del calciatore, in forza di una scrittura privata del 20/8/2005. Il ricorso lamentava, in sintesi, che la decisione d'appello avesse fondato il proprio ragionamento sull'asserito giudicato esterno della sentenza n. 1150/2016, resa in un giudizio contro la società sportiva e non contro il contribuente, senza prova del passaggio in giudicato e nonostante la pendenza di definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018; inoltre, si deduceva che il giudice di merito avrebbe ignorato altre due pronunce, favorevoli all'Ufficio, relative agli anni d'imposta 2008 e 2010, nelle quali era stata riconosciuta la natura di fringe benefit delle ulteriori somme versate al medesimo calciatore. La Corte di cassazione ha però ritenuto infondato il ricorso: ha osservato che la sentenza richiamata dal giudice di appello non era stata usata come giudicato vincolante, ma come supporto motivazionale, e che in astratto poteva operare un giudicato riflesso per la connessione tra i rapporti società sportiva/procuratore/calciatore; ha inoltre rilevato che le sentenze invocate dall'Ufficio riguardavano annualità diverse e fatti suscettibili di apprezzamento probatorio differente, senza prova certa del loro giudicato e senza che la censura colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata. È stata infine esclusa la dedotta violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., perché la doglianza non investiva correttamente il riparto dell'onere probatorio o l'erronea applicazione di una regola legale di prova.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondate sia la doglianza sul giudicato esterno relativo alla sentenza resa contro la società sportiva, sia quella relativa al presunto giudicato formato sulle pronunce concernenti gli anni 2008 e 2010. In particolare, ha escluso che la Corte di merito avesse attribuito efficacia vincolante alla sentenza n. 1150/2016, rilevando che essa era stata solo richiamata come motivazione condivisa; ha inoltre osservato che, in materia tributaria, l'efficacia espansiva del giudicato esterno sulle imposte periodiche è limitata ai fatti a efficacia permanente o pluriennale, mentre qui gli accertamenti riguardavano annualità diverse e prestazioni suscettibili di diverso apprezzamento probatorio. Non essendosi il contribuente costituito, non è stata disposta la regolazione delle spese. Il ricorso è stato respinto integralmente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    La censura è stata proposta come violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in tema di giudicato formale e vincolatività della decisione.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa; nei confronti dei terzi può operare solo nei limiti del giudicato riflesso.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha escluso una corretta deduzione della violazione dell'onere della prova.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto non configurata una violazione del principio di disponibilità della prova o del prudente apprezzamento.

  • art. 6 del d.l. 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge 136/2018

    Invocato dall'Agenzia per sostenere la pendenza della definizione agevolata della lite relativa alla sentenza n. 1150/2016.

  • art. 51 t.u.i.r.

    Il reddito di lavoro dipendente comprende tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, secondo il principio di onnicomprensività, includendo anche i vantaggi accessori riconducibili al datore di lavoro.

  • art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per l'amministrazione soccombente ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno può essere opposto in un diverso processo anche a soggetti rimasti estranei solo quando esista una pregiudizialità-dipendenza in senso giuridico tra il rapporto deciso e quello dedotto nel nuovo giudizio; non basta un mero collegamento fattuale o logico.
  • In materia tributaria, l'efficacia vincolante del giudicato relativo a imposte periodiche non si estende automaticamente alle annualità successive, salvo che il fatto accertato abbia efficacia permanente o pluriennale oppure concerna un rapporto a esecuzione prolungata.
  • La prova del passaggio in giudicato della sentenza invocata come giudicato esterno deve essere certa e deve emergere dagli atti; in difetto, la relativa eccezione non può essere accolta.
  • La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se si deduce un'erronea attribuzione dell'onere probatorio o l'applicazione di una regola legale di prova, non se si contesta soltanto il modo in cui il giudice ha apprezzato le risultanze istruttorie.
  • Il reddito di lavoro dipendente ha natura onnicomprensiva e include anche utilità aggiuntive o fringe benefit corrisposti dal datore di lavoro in relazione al rapporto di lavoro, quand'anche erogati tramite soggetti terzi o mediante schemi negoziali collegati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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