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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37211/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuenti)

La controversia

I contribuenti impugnavano in cassazione la sentenza della CTR che aveva respinto il loro appello contro il diniego di annullamento di un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva disposto la revisione parziale del classamento, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, di un immobile sito in una determinata microzona, attribuendo la classe 9 anziché la classe 6. Il ricorso era articolato in quattro motivi: (1) nullità della sentenza di appello per motivazione apparente e mancata trascrizione delle conclusioni e dell'iter della decisione di primo grado; (2) violazione della disciplina sulla motivazione degli atti impositivi e del comma 335, per avere il giudice ritenuto sufficiente una motivazione basata sullo scostamento tra valore medio di mercato e valore medio catastale della microzona, senza specificare i fattori concreti che incidono sulla singola unità immobiliare; (3) violazione del contraddittorio endoprocedimentale; (4) nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente, avendo la CTR liquidato la censura dei contribuenti con una motivazione meramente assertiva. La Corte ha ritenuto fondata la seconda doglianza, assorbendo le altre.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo dei contribuenti contro l'avviso di accertamento catastale. La Corte ha ritenuto che, pur essendo correttamente richiamati i presupposti normativi della revisione per microzona, l'atto impugnato non spiegava in modo specifico come il mutato rapporto tra valori medi di mercato e catastali avesse inciso sul classamento della singola unità immobiliare; la motivazione era dunque insufficiente perché formulata in termini stereotipati e non idonea a rendere conoscibili le concrete ragioni del riclassamento. Le spese del giudizio sono state regolate dalla Corte in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali, ma il testo fornito si interrompe prima del dispositivo completo sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, L. 311/2004

    "La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali... è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio"

    La revisione parziale del classamento è legittimata dallo scostamento significativo tra il rapporto valore medio di mercato/valore medio catastale della microzona e quello dell'insieme delle microzone comunali; tuttavia il provvedimento deve comunque motivare la ricaduta di tale presupposto sul singolo immobile.

  • d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 1

    "La zona censuaria rappresenta una porzione omogenea di territorio provinciale..."

    La microzona è una porzione omogenea del territorio comunale, definita da caratteri di posizione, urbanistici, storico-ambientali, socio-economici e dai servizi e infrastrutture urbane.

  • d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 2

    "In ciascuna microzona le unità immobiliari sono uniformi per caratteristiche tipologiche, epoca di costruzione e destinazione prevalenti"

    La microzona individua un ambito di mercato omogeneo; eventuali variazioni rilevanti del tessuto edilizio-urbanistico o dei servizi possono giustificare una nuova delimitazione.

  • d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 4

    "I quadri di qualificazione e classificazione... possono essere oggetto di revisione"

    La revisione dei quadri di classificazione è correlata a variazioni socio-economiche, ambientali e urbanistiche di carattere permanente.

  • d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 5

    "La revisione delle tariffe d'estimo... consiste nella determinazione... della rendita catastale... sulla base dei valori di mercato degli immobili"

    La determinazione della rendita catastale deve avvenire secondo criteri di mercato e di redditività ordinaria, non su valori occasionali o singolari.

  • d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 8

    "La classe... dipende dalla qualità urbana ed ambientale della microzona... nonché dalle caratteristiche edilizie dell'unità medesima e del fabbricato che la comprende"

    Per il classamento rilevano sia il fattore posizionale sia il fattore edilizio; il provvedimento di riclassamento deve indicare come tali fattori incidano sul livello reddituale ordinario della specifica unità.

  • art. 7, L. 212/2000

    È richiamato dai ricorrenti come norma sulla motivazione degli atti tributari; la Corte ne valorizza la necessità di una motivazione rigorosa e concreta per gli atti di riclassamento diffusi.

  • art. 3, L. 241/1990

    È richiamato come parametro generale della motivazione amministrativa; la Corte esige una motivazione non stereotipata ma ancorata ai dati fattuali rilevanti.

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    È invocato dai ricorrenti sul contraddittorio endoprocedimentale, ma il motivo non viene esaminato perché assorbito.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato nel motivo sulla motivazione apparente della sentenza di appello.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato nel motivo relativo all'omessa pronuncia/motivazione apparente della sentenza di appello.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte lo applica per decidere nel merito dopo la cassazione, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto.

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato quale norma sul ricorso per cassazione per i diversi vizi denunciati.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    È invocato per denunciare la motivazione insufficiente della sentenza tributaria.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza di appello.

  • art. 6, par. 3, CEDU

    È richiamato dai ricorrenti in relazione al contraddittorio procedimentale.

Massime di principio

  • Nel procedimento di revisione parziale del classamento catastale ex art. 1, comma 335, L. 311/2004, la motivazione non può esaurirsi nel richiamo allo scostamento tra valore medio di mercato e valore medio catastale della microzona, ma deve spiegare in che modo tale scostamento incida sulla specifica unità immobiliare.
  • La giustificazione del riclassamento richiede un collegamento tra il presupposto diffuso, riferito alla microzona, e gli elementi concretamente rilevanti del singolo immobile, con indicazione dei fattori posizionali ed edilizi che sorreggono l'attribuzione della nuova classe.
  • Nei tributi catastali la motivazione dell'atto ha intensità variabile, ma quando il potere si fonda su una revisione diffusa del territorio la motivazione deve essere rigorosa e idonea a rendere conoscibili al contribuente le concrete ragioni del provvedimento.
  • Una motivazione meramente stereotipata o riproduttiva del dettato normativo non è sufficiente a sostenere un provvedimento di riclassamento catastale, se non chiarisce le ragioni specifiche del mutamento di classe e di rendita.
  • Quando la Corte di cassazione accoglie il ricorso e non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., accogliendo o respingendo la domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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