Cassazione Civile, Ordinanza n. 21280/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite riguarda un avviso di accertamento catastale con cui un immobile intestato alla società resistente, sito nel Comune di Venaria e adibito a impianto di depurazione, era stato riclassato dall'originaria categoria proposta E/3 alla categoria D/7, con conseguente rideterminazione della rendita. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; l'appello dell'Agenzia era stato respinto dalla CTR del Piemonte, che aveva ritenuto l'impianto riconducibile alla categoria E per la sua funzione di interesse pubblico, per la natura in house della gestione e per la mancanza di autonomia reddituale. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con due motivi ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006 conv. in l. n. 286/2006 e del d.m. n. 28/1998, sostenendo che ai fini catastali rileva la potenzialità funzionale e reddituale dell'immobile e non il suo effettivo utilizzo corrente; con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 8 del d.P.R. n. 1142/1949 e del r.d.l. n. 652/1939, censurando l'aver la CTR valorizzato la funzione pubblica e la mancata finalità lucrativa invece delle caratteristiche oggettive e della destinazione industriale del bene.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, nonostante l'erronea indicazione della Commissione tributaria regionale della Sicilia anziché del Piemonte, perché l'errore materiale non impediva l'esatta individuazione della decisione impugnata. Ha quindi accolto entrambi i motivi, affermando che per gli impianti di depurazione del servizio idrico integrato conta la natura economica dell'attività e la destinazione funzionale dell'immobile, non la circostanza che il servizio sia svolto per fini di interesse generale o tramite società in house. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione, che dovrà uniformarsi al principio per cui gli impianti industriali di depurazione e smaltimento delle reflue non rientrano nella categoria E ma nel gruppo D, e nel caso di depuratore nella categoria D/7, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 2, c.p.c.
"Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità: (...) 2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata"
L'erronea indicazione del giudice o di elementi identificativi della sentenza non determina inammissibilità se dal ricorso e dagli atti emergono elementi sufficienti a individuare senza equivoci la decisione impugnata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di norme di diritto in tema di classamento catastale.
art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006 conv. in l. n. 286/2006
"Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale"
La norma esprime incompatibilità tra categoria E e immobili dotati di autonomia funzionale e reddituale destinati ad uso commerciale o industriale.
Richiamato dalla ricorrente come disciplina catastale rilevante per il classamento.
art. 8 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Richiamato per sostenere che il classamento deve dipendere dalle caratteristiche oggettive e dalla destinazione funzionale del bene.
r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
Richiamato in combinazione con il d.P.R. n. 1142/1949 come base del sistema catastale.
art. 5 del r.d.l. n. 652/1939
Nel combinato con l'art. 40 del d.P.R. n. 1142/1949, rileva per identificare gli immobili per se stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per finalità istituzionali dell'ente titolare.
art. 40 del d.P.R. n. 1142/1949
Concorre a fondare il criterio dell'autonomia funzionale e reddituale ai fini del classamento.
L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 9, comma 1
Il servizio idrico integrato deve essere organizzato e gestito secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 141
"Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie"
Il servizio idrico integrato ha natura economica e va gestito secondo parametri di efficienza, efficacia ed economicità.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154, comma 1
"La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ... in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio ... Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo"
La tariffa del servizio idrico integrato è corrispettivo di una prestazione economicamente rilevante e non mero prelievo autoritativo.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113
Richiamato per qualificare i servizi pubblici locali a rilevanza economica.
L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35
Richiamato in relazione alla nozione di servizi pubblici locali a rilevanza economica.
art. 117 Cost., comma 2, lett. e) e lett. s)
Richiamato per ricordare la competenza statale in materia di tutela della concorrenza e dell'ambiente.
Richiamato per il requisito teleologico minimo della qualifica imprenditoriale, in coerenza con la gestione economica del servizio.
Massime di principio
- In tema di classamento catastale, ciò che rileva non è l'effettivo uso contingente dell'immobile, ma la sua destinazione oggettiva e la sua autonomia funzionale e reddituale, valutate secondo le caratteristiche del bene.
- Le unità immobiliari censite nelle categorie del gruppo E non possono comprendere immobili che siano autonomamente funzionali e produttivi di reddito quando destinati a uso commerciale o industriale; in tal caso il classamento deve ricadere nel gruppo D.
- La destinazione a servizio pubblico o l'affidamento della gestione a soggetti pubblici o in house non esclude, di per sé, la natura economica dell'attività né impedisce il classamento catastale in categoria D quando l'immobile ospita un processo industriale o comunque imprenditoriale.
- Per gli impianti di depurazione del servizio idrico integrato, la rilevanza economica del servizio, la tariffazione come corrispettivo e la gestione secondo criteri di efficienza ed economicità conducono a escludere il gruppo E e a ricondurre l'immobile al gruppo D, in particolare alla categoria D/7.
- L'errore materiale nell'indicazione del giudice o della sentenza impugnata non determina inammissibilità del ricorso per cassazione se il provvedimento è comunque individuabile con certezza dagli altri elementi dell'atto e del fascicolo.
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