Cassazione Civile, Ordinanza n. 09251/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
Un lavoratore aveva agito in giudizio contro il consorzio originario e il nuovo consorzio sorto a seguito di provvedimenti regionali, chiedendo l'accertamento della subordinazione del rapporto, la conversione del contratto a progetto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'inquadramento nella quinta fascia del CCNL di settore, il trasferimento al nuovo ente e il pagamento delle retribuzioni/differenze retributive e del compenso residuo relativo all'ultimo contratto. In appello era stata riconosciuta la subordinazione dal 15.1.2007, la nullità del progetto per genericità con conseguente conversione ex art. 69 d.lgs. 276/2003 e la legittimazione passiva del nuovo consorzio quale successore del soppresso ente. Il nuovo consorzio ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: difetto di giurisdizione per asserita invasione del contenuto di un provvedimento amministrativo regionale; erroneo riconoscimento della sua legittimazione passiva; violazione dell'art. 2112 c.c. per avere affermato un subentro/solidarietà non corretti; omesso esame di fatti decisivi relativi alla titolarità dei contratti e alla conservazione del rapporto in capo alla gestione liquidatoria; violazione degli artt. 61, 66 e 69 d.lgs. 276/2003, sostenendo che la Corte d'appello avesse indebitamente valutato le concrete modalità di svolgimento del rapporto invece della specificità del progetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non prospettava realmente una questione di giurisdizione, ma contestava il modo in cui la Corte d'appello aveva interpretato e applicato un decreto regionale senza annullarlo, modificarlo o disapplicarlo. Ha reputato inammissibili anche il secondo, il terzo e il quarto motivo perché non si confrontavano con la ratio della sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva ricostruito il contenuto dei decreti regionali e ritenuto che il nuovo consorzio fosse destinatario dei rapporti del consorzio soppresso salvo esclusioni specifiche; inoltre i motivi proponevano una diversa lettura dei fatti e dei contratti, non consentita in cassazione. È stato dichiarato inammissibile anche il quinto motivo, perché la sentenza d'appello non aveva fondato la conversione del rapporto su una valutazione delle modalità concrete di esecuzione, ma sulla genericità formale del progetto nel contratto del 15.1.2007, con conseguente applicazione dell'art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, mentre nulla è stato disposto verso l'intimato non costituito.
Norme richiamate
Le censure sono state scrutinare sotto i diversi vizi denunciabili in cassazione, ma sono risultate inammissibili perché in realtà miravano a una rivalutazione del merito o non coglievano la ratio della decisione impugnata.
È stato richiamato dal ricorrente per contestare il preteso subentro nel rapporto di lavoro; la Corte ha rilevato che la censura non si confrontava con la ricostruzione operata in appello del trasferimento dei rapporti in capo al nuovo consorzio.
Richiamato nel quinto motivo; la Corte ha escluso che la sentenza d'appello avesse valutato in modo improprio le modalità concrete di svolgimento del rapporto.
Richiamato nel quinto motivo; non è stato ritenuto violato dalla Corte territoriale per le ragioni indicate nel motivo precedente.
La Corte ha ribadito che, quando il progetto è formalmente generico e quindi invalido, opera la conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato ex comma 1; non rilevano, in tale ipotesi, le concrete modalità di svolgimento del rapporto.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando non denuncia un omesso esame di un fatto decisivo, ma contesta una valutazione di merito compiuta dalla Corte territoriale.
art. 366, comma primo, n. 4, c.p.c.
È stato richiamato per affermare il difetto di specificità del quinto motivo, fondato su una lettura non corrispondente della motivazione d'appello.
D.P.G.R. Calabria n. 27 del 12.2.2010
La Corte d'appello lo aveva interpretato come atto che, nell'ambito della soppressione del consorzio originario e della creazione dei nuovi enti, destinava i beni e i rapporti al nuovo consorzio ricorrente salvo specifiche esclusioni; la Cassazione ha ritenuto che il ricorrente non si fosse confrontato con tale lettura.
art. 4 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E
La Corte osserva che il ricorrente non ha dedotto che il giudice di merito avesse annullato, modificato, revocato o disapplicato illegittimamente un provvedimento amministrativo.
art. 13 della l.r. Calabria n. 11/2003
Richiamato nella ricostruzione del decreto regionale istitutivo dei nuovi consorzi, come base normativa del provvedimento amministrativo.
D.D.G. n. 18860 del 28.12.2006
Richiamato nella motivazione d'appello come atto che affidava al consorzio una parte del programma connesso all'attività oggetto del contratto a progetto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la deduzione di difetto di giurisdizione è inammissibile quando in realtà si contesta soltanto l'interpretazione o l'applicazione di un provvedimento amministrativo da parte del giudice di merito, senza allegare che questi lo abbia annullato, modificato, revocato o illegittimamente disapplicato.
- Le censure che attaccano la titolarità sostanziale del rapporto o la ricostruzione dei fatti di causa non possono essere mascherate da questioni di legittimazione passiva o da vizi di motivazione per ottenere un nuovo giudizio di merito in cassazione.
- Quando il giudice di merito accerta che il contratto a progetto è nullo per genericità del progetto, la conversione in rapporto subordinato opera ex lege e non è consentito spostare il dibattito sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione.
- Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non è configurabile se si mira solo a rimettere in discussione valutazioni e apprezzamenti già compiuti dalla Corte territoriale.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la mancata confutazione del percorso argomentativo decisivo rende la censura inammissibile.
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