Cassazione Civile, Ordinanza n. 04786/2025 del 24/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con invito al pagamento di euro 115.274,81 per occupazione abusiva di uno spazio esterno prospiciente uno chalet comunale. La conduttrice dello chalet sosteneva che una delibera di Giunta comunale avesse approvato l'assegnazione in locazione anche dell'area esterna di 120 mq, qualificandola di fatto come area disponibile del Comune e, quindi, non assoggettabile a COSAP. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, ritenendo che la delibera non valesse né come contratto di locazione né come provvedimento concessorio. La Corte d'appello ha confermato, valorizzando il contratto di locazione successivo, che escludeva espressamente l'area esterna dalla locazione e prevedeva che essa potesse essere oggetto solo di separato provvedimento di concessione. Con il ricorso per cassazione la parte privata ha dedotto: violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per asserita errata individuazione del thema decidendum; violazione degli artt. 822, 826, 828 c.c. e dell'art. 12 L. 241/1990 per errata qualificazione dell'area e applicazione delle regole sulla demanialità/patrimonio disponibile; violazione degli artt. 2699, 2700, 1591 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre che dell'art. 63 d.lgs. 446/1997, per avere la Corte ritenuto provata la natura pubblica dell'area e la debenza del COSAP; infine violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserito erroneo assolvimento dell'onere probatorio da parte del Comune e per il vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato il contratto di locazione successivo alla delibera, contratto che escludeva l'area esterna dalla locazione; in difetto di un provvedimento concessorio che ampliasse l'uso del bene in favore del privato, l'area restava nella disponibilità giuridica del Comune e l'occupazione da parte del privato era abusiva, con conseguente obbligo di pagare il canone di occupazione di suolo pubblico. Ha inoltre affermato che la natura di suolo pubblico non era esclusa né dall'eventuale collocazione dell'area all'esterno della villa comunale né dalla disciplina regolamentare invocata dalla ricorrente. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché proposto nonostante la doppia conforme di merito, che precludeva la censura ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
richiamato per contestare un preteso vizio di ultrapetizione o errore nell'individuazione del thema decidendum, ma la censura è stata ritenuta infondata
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte non ha ravvisato violazione nella decisione di merito
richiamati per la qualificazione dei beni pubblici e la distinzione tra demanio e patrimonio dell'ente
richiamato dalla ricorrente nel quadro della contestazione sul provvedimento amministrativo e sulla qualificazione del bene
richiamati in relazione alla forza probatoria del documento e all'efficacia dell'atto pubblico
richiamato dalla ricorrente, ma la controversia è stata decisa soprattutto sul titolo di occupazione e sulla debenza del COSAP
richiamati per contestare la valutazione delle prove; la Corte non ha ravvisato vizi decisivi
richiamato quale base normativa del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
usato come parametro dei motivi di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il motivo motivazionale è stato dichiarato inammissibile per doppia conforme
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
richiamato per il presupposto del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
D.M. 31 dicembre 1983
citato per l'elencazione dei servizi pubblici a domanda individuale, richiamata per escludere che lo chalet vi rientrasse
Massime di principio
- Quando un atto preparatorio o una delibera amministrativa è seguito da un contratto puntuale, ai fini dell'individuazione del titolo di godimento del bene rileva il contenuto del contratto successivo, specie se esso esclude espressamente una porzione di area dalla locazione.
- L'uso di un bene pubblico da parte del privato richiede un titolo idoneo; in mancanza di un provvedimento concessorio ampliativo, l'occupazione di un'area rimasta nella disponibilità dell'ente può essere qualificata come abusiva e legittimare l'applicazione del canone di occupazione di suolo pubblico.
- La mera qualificazione prospettata dalla parte su demanio o patrimonio disponibile non è sufficiente se il giudice accerta che, in concreto, l'area non è stata compresa nel contratto e resta soggetta a disciplina pubblicistica di utilizzo.
- In presenza di doppia conforme di merito, il motivo di ricorso che investe la motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile.
- La censura per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può trasformarsi in una diversa lettura del materiale probatorio quando la decisione di merito abbia congruamente valorizzato il contenuto degli atti contrattuali e amministrativi.
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