Cassazione Civile, Ordinanza n. 04767/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava l’impugnazione, da parte di un contribuente, dell’intimazione di pagamento relativa a varie cartelle per tributi diversi (tasse automobilistiche, ICI, diritti camerali, Tarsu, Irap, Irpef) e accessori. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l’appello dell’agente della riscossione, ritenendo non prescritto solo il credito TARSU e prescritti gli altri. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2946 e 2953 c.c. e sostenendo che, per crediti di natura tributaria, il termine applicabile sarebbe sempre quello ordinario decennale; inoltre ha affermato che, con la formazione del ruolo e della cartella, le singole obbligazioni si novano e confluiscono in un unico credito, non più scindibile nei termini prescrizionali originari. La Corte, però, non è entrata nel merito del motivo perché ha rilevato che il ricorso era stato sottoscritto e proposto tramite un avvocato del libero foro, senza che risultassero gli specifici presupposti che consentono all’Agenzia di derogare al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato nel giudizio di cassazione (in particolare, mancanza di prova di una motivata delibera o della comunicazione di indisponibilità dell’Avvocatura per quello specifico giudizio).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto invalida la procura conferita dall’Agenzia a un avvocato del libero foro nel giudizio di legittimità, perché, secondo la disciplina convenzionale e i precedenti richiamati, in cassazione l’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve avvalersi dell’Avvocatura dello Stato salvo conflitto, indisponibilità formalmente comunicata o apposita delibera motivata. Nel caso concreto tali presupposti non risultavano allegati né documentati. L’inammissibilità ha assorbito l’esame del motivo sulla prescrizione. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite; la Corte ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando l’art. 22 d.l. n. 34/2023.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.
Viene richiamato come norma sul vizio dedotto in cassazione, ma il motivo non viene esaminato perché il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di valida procura.
art. 2946 c.c.
Invocato dalla ricorrente per sostenere l’applicazione della prescrizione ordinaria decennale ai crediti tributari.
art. 2953 c.c.
Invocato dalla ricorrente a sostegno della tesi del termine decennale in presenza di cartella/ruolo.
artt. 19 e 20 d.lgs. n. 112/1999
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la possibilità di riaffidamento in riscossione e, indirettamente, la tesi del termine decennale.
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933
È la base normativa richiamata per le deroghe al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, consentite solo con apposita e motivata delibera sottoposta agli organi di vigilanza.
art. 1 d.l. n. 193 del 2016
Richiamato come disposizione interpretativa che si coordina con la convenzione tra Agenzia e Avvocatura dello Stato.
art. 4-nonies d.l. n. 34/2019
Richiamato come norma di interpretazione autentica nel senso della regola del patrocinio dell’Avvocatura nei giudizi di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene esclusa la debenza dell’ulteriore contributo unificato in ragione della particolare disciplina applicabile all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
art. 22 d.l. n. 34/2023
È richiamato per escludere, nel caso concreto, l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve essere patrocinata dall’Avvocatura dello Stato quando la convenzione applicabile riserva a quest’ultima la difesa in legittimità; la deroga è ammessa solo se risultano in modo specifico il conflitto, l’indisponibilità dell’Avvocatura per quello specifico giudizio oppure una delibera motivata adottata ai sensi dell’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933.
- La mancanza, negli atti del giudizio di cassazione, dei presupposti che legittimano il conferimento della procura a un avvocato del libero foro comporta l’invalidità della procura e l’inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di valida rappresentanza processuale, il giudice non esamina i motivi di merito eventualmente dedotti, poiché la questione pregiudiziale assorbe ogni altra censura.
- Le regole convenzionali e le norme di interpretazione autentica richiamate dalla Corte confermano che la disciplina del patrocinio dell’Agenzia può differenziare tra giudizi di merito tributari e giudizio di legittimità, imponendo per quest’ultimo un regime più rigoroso di rappresentanza.
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