Cassazione Civile, Ordinanza n. 04765/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
All’esito di indagini bancarie su conti correnti intestati a uno studio associato professionale, per l’anno d’imposta 2008 l’Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori redditi ritenendo rilevanti numerosi movimenti bancari affluiti sui conti dello studio, nei quali confluivano i compensi dell’attività professionale. In sede endoprocedimentale alcune riprese erano state eliminate o ridotte, ma permaneva una pretesa impositiva residua, poi annullata in primo grado e invece accolta in appello sulla base di conteggi ritenuti più convincenti di quelli dell’Amministrazione. L’Agenzia ricorreva per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente svalutato le risultanze bancarie e invertito il riparto dell’onere della prova, poiché in materia di accertamenti bancari l’Ufficio deve solo produrre i dati dei conti mentre il contribuente deve dimostrare analiticamente la non imponibilità di ogni singola movimentazione; con il secondo motivo denunciava omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la sostanziale mancata considerazione delle prove dell’Amministrazione. La parte contribuente resisteva e proponeva ricorso incidentale unico, lamentando violazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973 per una pretesa errata lettura di una posta contabile, che sarebbe stata già oggetto di correzione di errore materiale e quindi non costituente vera critica di legittimità ma censura revocatoria.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il secondo motivo, perché la sentenza impugnata si era discostata dal consolidato principio secondo cui le movimentazioni bancarie costituiscono presunzione legale relativa di maggior reddito e il contribuente deve fornire prova analitica, per singola posta, della loro irrilevanza fiscale. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, ritenendo che esso non investisse la motivazione della sentenza ma una mera svista percettiva di carattere revocatorio. La sentenza della CTR è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria della Sicilia, sezione di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 600/1973
comma 1, nn. 2 e 7; comma 1, n. 2, secondo periodo
Le movimentazioni bancarie legittimamente acquisite costituiscono presunzione relativa di maggior reddito; per i versamenti la presunzione opera per tutti i contribuenti, mentre per i prelevamenti opera, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, solo per i titolari di reddito d’impresa. Il contribuente deve fornire prova analitica della non imponibilità o dell’inclusione già avvenuta nei redditi dichiarati.
art. 51 d.P.R. 633/1972
I dati dei conti correnti bancari possono essere utilizzati come prove presuntive di ricavi o operazioni imponibili anche ai fini IVA, senza necessità di una prova ulteriore sulla natura imprenditoriale o professionale dell’attività se non è contestata la legittimità dell’acquisizione.
art. 2697 c.c.
In tema di accertamento bancario l’onere probatorio si sposta sul contribuente, che deve dimostrare in modo specifico e analitico la riferibilità non imponibile delle singole operazioni.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge è ravvisata per l’erronea applicazione del regime presuntivo delle indagini bancarie e del correlato riparto dell’onere della prova.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo è stato assorbito dall’accoglimento del primo mezzo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Corte cost. n. 228/2014
L’illegittimità costituzionale incide sulla presunzione dei prelevamenti, che non opera più per i lavoratori autonomi e resta limitata ai titolari di reddito d’impresa.
Massime di principio
- Le risultanze dei conti correnti bancari, se legittimamente acquisite, integrano una presunzione legale relativa di maggior reddito o maggiori componenti imponibili, idonea di per sé a sorreggere l’accertamento.
- In presenza di accertamento fondato su movimentazioni bancarie, l’onere della prova si inverte a carico del contribuente, che deve offrire una prova analitica e specifica, per ciascuna operazione contestata, della sua estraneità a fatti imponibili.
- Per i versamenti bancari la presunzione opera nei confronti di tutti i contribuenti; per i prelevamenti, dopo la declaratoria di incostituzionalità del 2014, la presunzione resta utilizzabile solo nei confronti dei titolari di reddito d’impresa.
- Il giudice di merito non può sostituire un generico apprezzamento di preferibilità dei conteggi del contribuente alle presunzioni di legge derivanti dalle indagini bancarie, se non vi sia una confutazione analitica delle singole poste.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste della violazione di legge, contesti in realtà una mera svista o errore percettivo della sentenza, senza investire effettivamente la ratio decidendi.
- La prova contraria del contribuente contro le presunzioni bancarie non può essere generica o complessiva, ma deve indicare la specifica causale di ogni versamento o prelevamento rilevante.
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