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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04758/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società, dichiarata fallita su istanza dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, ha impugnato in cassazione la sentenza della corte d’appello che aveva rigettato il reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 7 l.fall. e 2946 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l’istante non fosse legittimata a richiedere il fallimento perché le relate di notifica prodotte si riferivano ad atti diversi dalle cartelle richiamate e perché le cartelle erano state impugnate davanti al giudice tributario per far valere decadenza e prescrizione. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 43 e 98 l.fall. e dell’art. 2697 c.c., lamentando che la corte territoriale avesse ritenuto sufficiente, per la legittimazione dell’istante, l’avvenuto accertamento del credito nello stato passivo, nonostante tale accertamento avesse efficacia solo endoconcorsuale e non fosse opponibile al fallito fuori dalla procedura. Con il terzo motivo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi sullo stato di insolvenza, sostenendo che la corte non avesse considerato ulteriori beni immobili e crediti, e quindi la reale consistenza dell’attivo patrimoniale rispetto alle passività.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, assorbendo il primo, affermando che ai fini della legittimazione del creditore istante ex art. 6 l.fall. non è necessario un definitivo accertamento giudiziale del credito né un titolo esecutivo, essendo sufficiente un accertamento incidentale del giudice, anche fondato sulle risultanze della verifica dello stato passivo. Ha poi dichiarato inammissibile il terzo motivo perché proponeva questioni di fatto nuove in sede di legittimità, senza indicare se e come fossero state dedotte nel reclamo e su quali documenti tempestivamente prodotti si fondassero. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 6 l.fall.

    La dichiarazione di fallimento su istanza di creditori non richiede un definitivo accertamento del credito; basta un accertamento incidentale del giudice ai fini della verifica della legittimazione dell’istante.

  • art. 7 l.fall.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimazione dell’istante; la Corte non ne accoglie la censura perché reputa sufficiente l’accertamento incidentale del credito.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla prescrizione delle cartelle; il motivo è rimasto assorbito dal rigetto della censura principale sulla legittimazione.

  • art. 43 l.fall.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sull’inefficacia esterna dell’accertamento del passivo; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 98 l.fall.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di opposizione allo stato passivo; la Corte ribadisce che la verifica del passivo può essere utilizzata come elemento dimostrativo nell’accertamento incidentale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul riparto dell’onere probatorio; la Corte ritiene sufficiente, nel giudizio di reclamo, l’utilizzo delle risultanze della verifica dei crediti come elementi di prova.

  • art. 18 l.fall.

    Nel reclamo avverso la dichiarazione di fallimento il giudice può compiere un accertamento incidentale sulla legittimazione del creditore istante e sul presupposto dell’insolvenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    È richiamato per la modifica introdotta all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Ai fini della legittimazione del creditore a richiedere il fallimento non è necessario che il credito sia definitivamente accertato in un autonomo giudizio o munito di titolo esecutivo: è sufficiente un accertamento incidentale del giudice della procedura.
  • Nel giudizio di reclamo contro la dichiarazione di fallimento il giudice può valorizzare le risultanze della verifica dello stato passivo come elementi dimostrativi dell’esistenza del credito posto a base dell’istanza.
  • In cassazione non sono proponibili censure che introducano nuovi accertamenti di fatto senza indicare specificamente se, come e con quali documenti tempestivamente prodotti tali fatti siano stati dedotti e discussi nei gradi di merito.
  • La deduzione dell’insufficienza dell’attivo a fronte del passivo, ai fini dell’insolvenza, richiede una contestazione che sia ancorata a fatti già scrutinati dal giudice di merito e non a mere allegazioni nuove in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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