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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04774/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

La controversia

Un cittadino rumeno ha impugnato per cassazione il decreto con cui il Tribunale aveva convalidato il suo trattenimento presso il CPR di Roma-Ponte Galeria disposto per dare esecuzione a un provvedimento di allontanamento del Prefetto e all"immediato accompagnamento" disposto dal Questore. Il ricorso era affidato a un unico motivo: si deduceva violazione delle norme sul procedimento di convalida e del diritto di difesa per omessa notifica al difensore di fiducia, regolarmente nominato, dell'avviso di fissazione dell'udienza e dell'avviso del trattenimento. Il ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto regolare la notifica, mentre il suo difensore non era stato avvertito e aveva appreso della vicenda solo successivamente per effetto di un errore di invio a un omonimo appartenente ad altro foro. Nella memoria veniva precisato che la PEC era stata inoltrata a un avvocato con lo stesso nome ma diverso da quello nominato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che nel procedimento di convalida del trattenimento, che incide sulla libertà personale, la presenza del difensore di fiducia tempestivamente avvisato sia necessaria; la mancata comunicazione al difensore nominato prima dell'udienza integra violazione del diritto di difesa e determina la nullità del procedimento e del decreto di convalida. La partecipazione di un difensore d'ufficio non sana il vizio quando l'interessato abbia già nominato un difensore di fiducia. Verificato che l'avviso era stato effettivamente inviato a un omonimo appartenente ad altro foro, la Corte ha cassato il decreto senza rinvio, poiché il termine perentorio per la convalida era già decorso. Quanto alle spese, non vi è stata regolazione in ragione dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha richiamato i principi sulla liquidazione del compenso del difensore nei giudizi contro amministrazioni statali.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato in rubrica dal ricorrente, ma ritenuto improprio rispetto alla natura del procedimento; non è la base decisiva della decisione.

  • art. 13, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998

    costituisce, tramite rinvio, la disciplina procedurale rilevante per la convalida del trattenimento e impone garanzie difensive effettive.

  • art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998

    prevede la nomina del difensore d'ufficio solo se l'interessato sia sprovvisto di difensore; quindi non sana l'omesso avviso al difensore di fiducia già nominato.

  • art. 20, comma 11, d.lgs. n. 30/2007

    rinvia alla disciplina del T.U. immigrazione, estendendo le garanzie procedurali del trattenimento anche al cittadino dell'Unione europea.

  • art. 20-ter d.lgs. n. 30/2007

    individua il procedimento di convalida del trattenimento del cittadino dell'Unione nel quale opera il diritto al difensore di fiducia avvisato tempestivamente.

  • art. 24 Cost.

    richiamato come fondamento costituzionale generale del diritto di difesa, applicabile anche al cittadino dell'Unione.

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per la liquidazione del compenso e delle spese al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    indica il giudice competente a liquidare il compenso del difensore nei giudizi di cassazione, anche in ipotesi di cassazione senza rinvio.

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    non si applica per condannare la parte soccombente quando la soccombente è un'amministrazione statale; la liquidazione segue le regole sul patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di convalida del trattenimento in materia di immigrazione, la nomina di un difensore di fiducia prima dell'udienza impone che tale difensore sia tempestivamente e specificamente avvisato del luogo e del tempo dell'udienza.
  • L'omesso avviso al difensore di fiducia determina violazione del diritto di difesa e nullità del procedimento di convalida e del relativo decreto quando la misura incide sulla libertà personale.
  • La presenza in udienza di un difensore d'ufficio non sana la mancata partecipazione del difensore di fiducia già nominato, poiché il difensore d'ufficio opera solo in assenza di difensore di fiducia.
  • Le garanzie difensive previste per il trattenimento dello straniero extracomunitario si applicano anche al cittadino dell'Unione europea, in forza del rinvio normativo e del principio costituzionale del diritto di difesa.
  • Quando il termine perentorio per la convalida è già decorso, l'annullamento del decreto deve avvenire senza rinvio, perché non è più possibile rinnovare utilmente il procedimento.
  • rami [
  • Processo civile
  • Famiglia

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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