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Sentenza

Sentenza del 05/02/2020 n. 315 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo al 2008 basato sulla presunzione di redditi sottratti a tassazione per disponibilità finanziarie estere (Svizzera) ai sensi dell'art. 12 co. 2 D.L. 78/2009 e contestazione della retroattività del raddoppio dei termini di accertamento e della presunzione. Il contribuente sosteneva che l'art. 12 non potesse applicarsi retroattivamente (norma entrata in vigore 1/7/2009) e denunciava nullità per parti riferite a ravvedimento operoso; l'Ufficio sosteneva che le disposizioni procedurali sono retroattive secondo il principio tempus regit actum.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio riformando la sentenza di primo grado e dichiarando legittimo l'avviso di accertamento. La CTR si è allineata alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ritenendo che la presunzione di cui al comma 2 sia norma sostanziale e non retroattiva, mentre i commi 2-bis e 2-ter (che raddoppiano i termini di accertamento, contestazione e prescrizione) sono norme procedimentali e quindi applicabili retroattivamente. Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.L. 78/2009 art. 12, comma 2

    "In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attivita' di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato ... ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate"

    La CTR, seguendo la Cassazione, ha ritenuto che la presunzione di evasione di cui al comma 2 sia di natura sostanziale e quindi non retroattiva (non applicabile per periodi anteriori alla sua entrata in vigore), ma ha distinto i commi 2-bis e 2-ter come disposizioni procedimentali.

  • D.L. 78/2009 art. 12, comma 2-bis

    "Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2 ... i termini ... sono raddoppiati"

    La norma che raddoppia i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi è procedimentale: la CTR l'ha considerata retroattiva (applicabile anche ai periodi d'imposta precedenti al 1/7/2009) secondo il principio tempus regit actum.

  • D.L. 78/2009 art. 12, comma 2-ter

    "Per le violazioni ... i termini ... sono raddoppiati"

    Anche questa disposizione è stata qualificata procedimentale dalla CTR e quindi applicabile retroattivamente per quanto riguarda i termini di decadenza e prescrizione relativi alle sanzioni per omessa denuncia di disponibilità finanziarie estere.

  • DPR 600/1973 art. 41-bis

    Norma utilizzata dall'Ufficio per qualificare come redditi di capitale e redditi diversi le somme ritenute non dichiarate; citata come base normativa per l'accertamento.

  • TUIR art. 44 co.1 lett. a) e art. 67

    Art. 44 usato per qualificare redditi di capitale esteri; art. 67 usato per qualificare redditi diversi relativi ai movimenti non giustificati sui conti esteri.

  • L. 212/2000 art. 3 (statuto del contribuente)

    Principio di non retroattività delle norme tributarie invocato dal contribuente; la CTR ha però distinto la non retroattività delle norme sostanziali dalla possibile retroattività delle norme procedurali.

  • D.Lgs. 18/12/1997 n. 472 art. 20

    Riferimento ai termini di decadenza e prescrizione sanzionatoria che il comma 2-ter raddoppia; la qualificazione procedimentale della modifica ha portato alla sua applicazione retroattiva.

  • D.Lgs. 18/12/1997 n. 471 art. 1

    Richiamato in relazione al raddoppio delle sanzioni previsto dall'art.12 comma 2 per i casi in cui opera la presunzione di redditi sottratti a tassazione.

  • Corte Costituzionale e Art. 3 e 24 Cost.

    Richiamati per sottolineare la necessità di garantire l'effettività del diritto di difesa, argomento usato nella qualificazione sostanziale della presunzione; CTR ha comunque seguito la giurisprudenza di Cassazione sulla distinzione sostanziale/procedimentale.

Massime di principio

  • Va sempre distinta la natura sostanziale o procedimentale della norma: le norme sostanziali che incidono sulla posizione giuridica del contribuente (obbligazione tributaria, presunzioni di reddito) non sono applicabili retroattivamente; le norme procedimentali che riguardano termini e modalità di esercizio del potere impositivo (decadenza, prescrizione, termini di notifica) possono essere applicate secondo il principio tempus regit actum anche per periodi anteriori alla loro entrata in vigore.
  • La presunzione legale di cui all'art. 12 co. 2 D.L. 78/2009 (redditi esteri presunti costituiti mediante redditi sottratti a tassazione) è stata qualificata come norma sostanziale: non si può usarla per periodi anteriori all'entrata in vigore della norma.
  • I raddoppi dei termini previsti dai commi 2-bis e 2-ter (decadenza e prescrizione per avvisi e sanzioni relativi a disponibilità estere) sono procedimentali e, secondo la giurisprudenza della Cassazione richiamata, si applicano anche ai periodi precedenti alla loro entrata in vigore, rendendo legittima la notifica di atti effettuata entro i termini maggiorati.
  • In casi di accertamento basato su presunzioni relative a conti esteri, l'Ufficio può beneficiare dell'allungamento dei termini per la notifica: il contribuente deve verificare se l'atto impugnato si fonda sulla presunzione sostanziale (soggetta a non retroattività) o soltanto sul diverso regime dei termini (procedimentale).
  • Per difendersi efficacemente, il contribuente deve: (a) contestare la qualificazione normativa applicata dall'Ufficio (sostanziale vs procedimentale), (b) provare la giustificazione dei movimenti sui conti esteri per superare la presunzione, e (c) verificare le date di entrata in vigore delle norme e la giurisprudenza recente della Cassazione rilevante.

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