Sentenza del 05/02/2020 n. 28 - Comm. Trib. Prov. Modena
Accertamento - Motivazione - Motivazione per relationem - Presupposti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il contribuente ha censurato l'avviso di accertamento perché la motivazione era resa per relationem richiamando documenti (in particolare il PVC) non allegati all'atto, invocando la violazione dell'art. 7, comma 1, della Legge n. 212/2000 che impone l'allegazione dei documenti richiamati nella motivazione
La decisione
il giudice ha ritenuto legittima la motivazione per relationem: l'art. 7, comma 1, Statuto del contribuente richiede l'allegazione solo dei documenti dei quali il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza. Poiché il PVC richiamato era stato consegnato a un soggetto delegato dal contribuente (quindi il contribuente aveva già integrale e legale conoscenza del contenuto), non era necessario allegarlo all'avviso; conseguentemente il motivo di impugnazione è stato respinto e l'accertamento è stato confermato
Norme richiamate
Legge n. 212/2000, art. 7, comma 1
all'avviso di accertamento debba essere allegato ogni documento richiamato nella motivazione
la norma è stata interpretata nel senso che l'obbligo di allegazione riguarda soltanto i documenti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza; la consegna del PVC al delegato del contribuente equivale a tale conoscenza e legittima la motivazione per relationem
Massime di principio
- L'obbligo di allegare i documenti richiamati nella motivazione sussiste solo se il contribuente non ha già integrale e legale conoscenza di tali documenti.
- La conoscenza del documento è soddisfatta anche se il documento è stato consegnato a un delegato o rappresentante legittimo del contribuente.
- La motivazione per relationem è valida se il documento richiamato è specificamente individuato e il contribuente ha potuto prenderne conoscenza; in difetto, è necessario allegare il documento.
- In situazioni analoghe, il contribuente che non ha ricevuto il documento dovrà dimostrare la mancata conoscenza (es. assenza di prova di notifica o consegna a delegato), mentre l'amministrazione deve provare che la consegna o la conoscenza è avvenuta.
- Per evitare contestazioni è buona prassi per l'amministrazione documentare e provare la consegna/avvenuta conoscenza (ricevute, firme del delegato, comunicazioni formali) quando intende motivare per relationem.
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