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Sentenza

Sentenza del 05/02/2020 n. 113 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'iscrizione ipotecaria eseguita su beni conferiti in fondo patrimoniale (quota 50% su abitazione e terreno) con la tesi che le norme di cui agli artt. 169 e 170 c.c. proteggono i beni destinati ai bisogni della famiglia anche dall'iscrizione ipotecaria; contestazione anche della legittimità della pretesa tributaria perché derivante da attività illecita e dunque estranea ai bisogni della famiglia, nonché censura sulla mancata valutazione, da parte del primo giudice, delle prove documentali (prospetto redditi familiari) che dimostravano la sufficienza dei mezzi leciti della famiglia e la conoscenza da parte del creditore dell'estraneità del credito.

La decisione

Appello accolto integralmente. La Corte ha ritenuto che la giurisprudenza della Cassazione riconosce l'applicabilità dell'art. 170 c.c. anche all'iscrizione ipotecaria in materia di riscossione tributaria (D.P.R. 602/1973, art. 77), per cui l'iscrizione è illegittima se l'obbligazione tributaria è estranea ai bisogni della famiglia o se il creditore ne conosce l'estraneità. Il giudice di merito aveva omesso l'accertamento necessario sulle "possibilità economiche familiari" e sul fatto generatore dell'obbligazione; nel caso concreto la documentazione prodotta dall'appellante dimostrava redditi leciti mediamente sufficienti (ca. 150.000 euro lordi annui) e le Amministrazioni non hanno provato un tenore di vita eccedente che giustificasse l'impiego di proventi illeciti. Per questi motivi è stata dichiarata illegittima l'iscrizione ipotecaria per la quota del 50% sui beni indicati, ordinata la cancellazione a cura e spese del creditore procedente e condannati gli appellati al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 170 cod. civ.

    Si applica anche all'iscrizione ipotecaria posta nell'ambito della riscossione coattiva delle imposte; l'iscrizione è legittima solo se l'obbligazione tributaria è strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia.

  • art. 169 cod. civ.

    Definisce la funzione del fondo patrimoniale destinato a soddisfare i bisogni della famiglia e la limitazione dell'azione esecutiva sui beni costituiti in detto fondo.

  • D.P.R. 602/1973, art. 77

    Prevede l'iscrizione ipotecaria per la riscossione coattiva delle imposte; la giurisprudenza ha chiarito che tale iscrizione è soggetta alle condizioni di cui all'art. 170 c.c. quando riguarda beni del fondo patrimoniale.

  • Cass. civ. Sez. 3, Sent. n. 20998/2018

    Conferma che l'art. 170 c.c. deve essere applicato anche all'iscrizione ipotecaria in materia tributaria e precisa che l'indagine del giudice deve riguardare il fatto generatore dell'obbligazione e le concrete possibilità economiche familiari.

  • Cass. civ. n. 23876/2015

    Principio secondo cui l'iscrizione ipotecaria è ammissibile sui beni del fondo solo se l'obbligazione è strumentale ai bisogni della famiglia o se il creditore ignorava la sua estraneità.

  • Cass. civ. nn. 4011/2013 e 5385/2013

    Chiariscono che i 'bisogni della famiglia' vanno intesi non solo in senso oggettivo ma anche in relazione ai bisogni ritenuti tali dai coniugi in rapporto al tenore di vita e alle possibilità economiche familiari.

  • art. 2697 cod. civ.

    Richiamato in relazione all'onere della prova: spetta al titolare della pretesa (Amministrazione finanziaria) provare, ove occorra, che il tenore di vita richiedeva risorse ulteriori rispetto ai redditi dichiarati.

Massime di principio

  • Le norme sul fondo patrimoniale (artt. 169-170 c.c.) possono limitare anche l'iscrizione ipotecaria eseguita per riscossione tributaria: l'iscrizione è legittima solo se il credito è strumentale ai bisogni della famiglia o se il creditore ignorava l'estraneità del credito.
  • Il giudice deve indagare il fatto generatore dell'obbligazione e le concrete 'possibilità economiche familiari' (tenore di vita, beni di lusso, esigenze dichiarate dai coniugi) per valutare se i beni del fondo possano essere aggrediti.
  • Quando il credito deriva da attività illecita, si presume che il creditore conosca l'estraneità del credito ai bisogni familiari e quindi l'iscrizione è illegittima, salvo prova contraria del titolare della pretesa.
  • L'onere di provare che il tenore di vita giustifica l'impiego di proventi illeciti grava sul titolare della pretesa (Agenzia), che deve documentare elementi concreti di spesa/tenore di vita eccedente i redditi dichiarati.
  • Se si contesta un'iscrizione ipotecaria su beni in fondo patrimoniale, è fondamentale produrre documentazione dei redditi leciti e del tenore di vita e sollecitare l'effettivo contraddittorio del titolare della pretesa, che è l'unico in grado di provare il contrario.
  • In caso di esito favorevole al privato, il giudice può ordinare la cancellazione dell'iscrizione a cura e spese del creditore e condannarlo alle spese di lite.

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