Sentenza del 05/02/2020 n. 117 - Comm. Trib. Prov. Torino
Processo Tributario - Parti - Chiamata in causa - Autorizzazione del giudice - Non necessita
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato atti relativi alla riscossione coattiva; la questione centrale è se, quando sia convenuto il concessionario, questi debba chiamare in causa l'ente creditore e se tale chiamata richieda autorizzazione del giudice. Si discute altresì se la chiamata in causa determini un litisconsorzio necessario tra concessionario ed ente creditore e quali conseguenze derivino dalla mancata chiamata da parte del concessionario.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'azione del contribuente può essere promossa indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e che non si realizza un litisconsorzio necessario tra i due. La chiamata in causa dell'ente da parte del concessionario, se evocato in giudizio, è rimessa alla sua facoltà (con la previsione di responsabilità del concessionario se non chiama l'ente nei casi previsti dall'art.39 D.Lgs.112/1999). Non è richiesta alcuna autorizzazione del giudice per la chiamata in causa del creditore. In sintesi: il contribuente conserva la scelta della controparte; il concessionario può chiamare l'ente creditore senza autorizzazione giudiziale e, in mancanza di chiamata quando dovuta, risponde della lite.
Norme richiamate
D.Lgs. 112/1999
Il concessionario, nelle liti contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza risponde della lite. La norma impone l'onere di coinvolgere l'ente ma non trasforma la relazione in un litisconsorzio necessario alla fase introduttiva dell'azione promossa dal contribuente.
D.Lgs. 546/1992
Richiama i principi relativi alla partecipazione delle parti nel processo tributario e conferma che l'azione può essere rivolta contro il soggetto obbligato alla riscossione senza che ciò importi automaticamente la presenza dell'ente creditore come parte necessaria.
Cass. SS.UU.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che la scelta del contribuente tra ente creditore e concessionario è libera e che la chiamata in causa del creditore da parte del concessionario non richiede autorizzazione giudiziale; inoltre hanno precisato le conseguenze della mancata chiamata.
Massime di principio
- Il contribuente può impugnare indifferentemente l'atto nei confronti dell'ente creditore o del concessionario; non esiste un obbligo per il contribuente di attivare entrambe le parti in giudizio.
- La chiamata in causa dell'ente creditore da parte del concessionario non configura di per sé un litisconsorzio necessario: è una facoltà/rimessa al concessionario, con l'onere di chiamare l'ente nei casi previsti dalla norma sotto pena di responsabilità per la lite.
- Non è necessaria alcuna autorizzazione del giudice per effettuare la chiamata in causa dell'ente creditore.
- Se si è convenuti come concessionario, è prudente valutare tempestivamente la chiamata in causa dell'ente creditore per tutelare la posizione e trasferire la responsabilità, avendo presente che la mancata chiamata può comportare la responsabilità del concessionario per l'esito della lite.
- In pratica, chi impugna dovrebbe decidere la controparte in funzione della strategia processuale (adeguatezza delle difese, patrimonio, modalità di riscossione), mentre il convenuto concessionario deve considerare l'opportunità e l'obbligo normativo di coinvolgere l'ente creditore quando previsto.
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