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Sentenza

Sentenza del 05/02/2020 n. 117 - Comm. Trib. Prov. Torino

Processo Tributario - Parti - Chiamata in causa - Autorizzazione del giudice - Non necessita

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato atti relativi alla riscossione coattiva; la questione centrale è se, quando sia convenuto il concessionario, questi debba chiamare in causa l'ente creditore e se tale chiamata richieda autorizzazione del giudice. Si discute altresì se la chiamata in causa determini un litisconsorzio necessario tra concessionario ed ente creditore e quali conseguenze derivino dalla mancata chiamata da parte del concessionario.

La decisione

La Corte ha ritenuto che l'azione del contribuente può essere promossa indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e che non si realizza un litisconsorzio necessario tra i due. La chiamata in causa dell'ente da parte del concessionario, se evocato in giudizio, è rimessa alla sua facoltà (con la previsione di responsabilità del concessionario se non chiama l'ente nei casi previsti dall'art.39 D.Lgs.112/1999). Non è richiesta alcuna autorizzazione del giudice per la chiamata in causa del creditore. In sintesi: il contribuente conserva la scelta della controparte; il concessionario può chiamare l'ente creditore senza autorizzazione giudiziale e, in mancanza di chiamata quando dovuta, risponde della lite.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 112/1999

    Il concessionario, nelle liti contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza risponde della lite. La norma impone l'onere di coinvolgere l'ente ma non trasforma la relazione in un litisconsorzio necessario alla fase introduttiva dell'azione promossa dal contribuente.

  • D.Lgs. 546/1992

    Richiama i principi relativi alla partecipazione delle parti nel processo tributario e conferma che l'azione può essere rivolta contro il soggetto obbligato alla riscossione senza che ciò importi automaticamente la presenza dell'ente creditore come parte necessaria.

  • Cass. SS.UU.

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che la scelta del contribuente tra ente creditore e concessionario è libera e che la chiamata in causa del creditore da parte del concessionario non richiede autorizzazione giudiziale; inoltre hanno precisato le conseguenze della mancata chiamata.

Massime di principio

  • Il contribuente può impugnare indifferentemente l'atto nei confronti dell'ente creditore o del concessionario; non esiste un obbligo per il contribuente di attivare entrambe le parti in giudizio.
  • La chiamata in causa dell'ente creditore da parte del concessionario non configura di per sé un litisconsorzio necessario: è una facoltà/rimessa al concessionario, con l'onere di chiamare l'ente nei casi previsti dalla norma sotto pena di responsabilità per la lite.
  • Non è necessaria alcuna autorizzazione del giudice per effettuare la chiamata in causa dell'ente creditore.
  • Se si è convenuti come concessionario, è prudente valutare tempestivamente la chiamata in causa dell'ente creditore per tutelare la posizione e trasferire la responsabilità, avendo presente che la mancata chiamata può comportare la responsabilità del concessionario per l'esito della lite.
  • In pratica, chi impugna dovrebbe decidere la controparte in funzione della strategia processuale (adeguatezza delle difese, patrimonio, modalità di riscossione), mentre il convenuto concessionario deve considerare l'opportunità e l'obbligo normativo di coinvolgere l'ente creditore quando previsto.

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