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Sentenza

Sentenza del 05/02/2020 n. 76 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Le superfici delle attività commerciali su cui si producono rifiuti di imballaggi terziari sono esenti dalla tassa rifiuti - Sussiste - I rifiuti degli imballaggi terziari, nonché quelli degli imballaggi secondari ove non sia attivata la raccolta differenziata, non possono essere assimilati dai comuni ai rifiuti urbani - Sussiste - Il contribuente ha la facoltà di provvedere allo smaltimento autonomo - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione avviso di pagamento TARI per gli anni 2012-2015 relativo a locali/aree ove la società produceva rifiuti di imballaggi (in particolare imballaggi terziari e carta/cartone). Il Comune sosteneva che tali rifiuti fossero assimilabili agli urbani e tassabili; la società aveva invece documentato il conferimento autonomo dei rifiuti a ditta specializzata e denunciato le superfici da esentare.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello del Comune e confermato la decisione di primo grado che aveva riconosciuto l'esenzione/parziale esclusione dalla TARI delle superfici dove si producevano imballaggi terziari smaltiti autonomamente dalla ricorrente. Il giudice ha ritenuto provato il conferimento autonomo tramite documentazione (contratto, formulari, fatture) e ha applicato il principio secondo cui i rifiuti di imballaggi terziari (e gli imballaggi secondari quando non è attiva la raccolta differenziata) non possono essere assimilati agli urbani; i regolamenti comunali che prevedano l'assimilazione in contrasto con tale regime speciale devono essere disapplicati nella parte pertinente. Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 22/1997 (Decreto Ronchi), Titolo 2A

    Disciplina speciale degli imballaggi: distinzione tra imballaggi primari, secondari e terziari; attribuisce a produttori e utilizzatori la responsabilità della gestione degli imballaggi e vieta l'immissione degli imballaggi terziari nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, rendendo incompatibile la loro assoggettabilità alla privativa comunale.

  • D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), art. 218

    Definizione normativa degli imballaggi e loro classificazione (primario, secondario, terziario), usata per qualificare i rifiuti prodotti dalla ricorrente come rifiuti da imballaggi terziari (CER 15.01.01 per carta/cartone).

  • D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), art. 221, art. 226

    Prevedono che i produttori possono organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio (art. 221) e regolano gli obblighi di raccolta e smaltimento (art. 226). La lettura combinata è stata interpretata come facoltà per il produttore di smaltire autonomamente imballaggi secondari/terziari senza essere obbligato al conferimento in regime di privativa comunale.

  • D.Lgs. n. 152/2006, art. 238

    Norma richiamata nel contesto della riforma del regime tariffario e della disciplina dei rifiuti; citata per la ricostruzione normativa che ha portato a mantenere il regime speciale per gli imballaggi.

  • L. n. 147/2013, art. 1 comma 649

    Prevede che nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto della parte ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, purché i produttori provvedano al loro smaltimento a proprie spese e ne dimostrino l'avvenuto trattamento; criterio che richiama l'onere probatorio a carico del contribuente, salvo che la documentazione sia satisfacente e non contestata dal Comune.

  • L. n. 146/1994, art. 39 (abrogata)

    La sua abrogazione ha inciso sulla possibilità di assimilazione ope legis di rifiuti speciali agli urbani; la giurisprudenza ha ritenuto che, per gli imballaggi terziari, l'assimilazione non possa essere operata in contrasto con il regime speciale previsto dal Decreto Ronchi.

  • Legge 24 aprile 1998 n.128, art. 17 comma 3

    Richiamata per spiegare l'effetto dell'abrogazione dell'art.39 della L.146/1994 e per ricostruire come sia stato restituito ai Comuni il potere di assimilare rifiuti speciali, pur nei limiti e con le esclusioni previste per specifiche categorie come gli imballaggi terziari.

  • Deliberazione CIPE 27 luglio 1984

    Criteri tecnici storicamente utilizzati per l'assimilazione per qualità/quantità; richiamata nel quadro normativo ma non superante la disciplina speciale sugli imballaggi.

  • Giurisprudenza richiamata (Cass. n. 4960/2018 e altre)

    La Corte di Cassazione ha stabilito che le superfici dove si producono rifiuti da imballaggi terziari sono esenti dalla tassa rifiuti anche se il regolamento comunale prevede diversamente; decisioni precedenti confortano l'interpretazione della non assimilabilità.

Massime di principio

  • I rifiuti da imballaggi terziari (e gli imballaggi secondari se non esiste raccolta differenziata pubblica) costituiscono una categoria soggetta a regime speciale e non possono essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini dell'applicazione della TARI.
  • Il produttore/utente ha la facoltà (e in concreto può essere tenuto dagli obblighi normativi) di organizzare lo smaltimento autonomo degli imballaggi; se dimostrato con documentazione idonea (contratti, formulari, fatture), ciò esclude la tassabilità delle superfici interessate.
  • L'onere della prova sulla prevalenza e continuità della produzione di rifiuti speciali grava sul contribuente (secondo L. 147/2013 comma 649), ma tale onere può ritenersi assolto se la documentazione è congrua e il Comune non contesta con verifiche locali la dichiarazione delle superfici.
  • I regolamenti comunali che prevedano l'assimilazione agli urbani degli imballaggi terziari vanno disapplicati nella parte in cui contrastano il regime speciale previsto dalla normativa statale e dalla giurisprudenza.
  • In casi di locali promiscui (produzione contemporanea di rifiuti urbani e speciali) è necessaria una valutazione quantitativa e probatoria: in assenza di prova di prevalenza del rifiuto speciale può essere applicata una riduzione parziale o la tassazione; la precisione documentale (planimetrie, rilevazioni, formulari) è essenziale.
  • Se il Comune contesta la declarazione del contribuente deve attivare verifiche in loco: la semplice previsione regolamentare non esaurisce l'onere probatorio dell'ente impositore.
  • Per difendersi in situazioni analoghe è consigliabile conservare e produrre contratti di conferimento, formulari identificazione rifiuti (FIR), fatture di smaltimento, planimetrie aggiornate e ogni elemento che dimostri continuità e prevalenza della produzione di rifiuti speciali nelle aree contestate.

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