Sentenza del 05/02/2020 n. 76 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Le superfici delle attività commerciali su cui si producono rifiuti di imballaggi terziari sono esenti dalla tassa rifiuti - Sussiste - I rifiuti degli imballaggi terziari, nonché quelli degli imballaggi secondari ove non sia attivata la raccolta differenziata, non possono essere assimilati dai comuni ai rifiuti urbani - Sussiste - Il contribuente ha la facoltà di provvedere allo smaltimento autonomo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione avviso di pagamento TARI per gli anni 2012-2015 relativo a locali/aree ove la società produceva rifiuti di imballaggi (in particolare imballaggi terziari e carta/cartone). Il Comune sosteneva che tali rifiuti fossero assimilabili agli urbani e tassabili; la società aveva invece documentato il conferimento autonomo dei rifiuti a ditta specializzata e denunciato le superfici da esentare.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello del Comune e confermato la decisione di primo grado che aveva riconosciuto l'esenzione/parziale esclusione dalla TARI delle superfici dove si producevano imballaggi terziari smaltiti autonomamente dalla ricorrente. Il giudice ha ritenuto provato il conferimento autonomo tramite documentazione (contratto, formulari, fatture) e ha applicato il principio secondo cui i rifiuti di imballaggi terziari (e gli imballaggi secondari quando non è attiva la raccolta differenziata) non possono essere assimilati agli urbani; i regolamenti comunali che prevedano l'assimilazione in contrasto con tale regime speciale devono essere disapplicati nella parte pertinente. Spese compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 22/1997 (Decreto Ronchi), Titolo 2A
Disciplina speciale degli imballaggi: distinzione tra imballaggi primari, secondari e terziari; attribuisce a produttori e utilizzatori la responsabilità della gestione degli imballaggi e vieta l'immissione degli imballaggi terziari nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, rendendo incompatibile la loro assoggettabilità alla privativa comunale.
D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), art. 218
Definizione normativa degli imballaggi e loro classificazione (primario, secondario, terziario), usata per qualificare i rifiuti prodotti dalla ricorrente come rifiuti da imballaggi terziari (CER 15.01.01 per carta/cartone).
D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), art. 221, art. 226
Prevedono che i produttori possono organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio (art. 221) e regolano gli obblighi di raccolta e smaltimento (art. 226). La lettura combinata è stata interpretata come facoltà per il produttore di smaltire autonomamente imballaggi secondari/terziari senza essere obbligato al conferimento in regime di privativa comunale.
D.Lgs. n. 152/2006, art. 238
Norma richiamata nel contesto della riforma del regime tariffario e della disciplina dei rifiuti; citata per la ricostruzione normativa che ha portato a mantenere il regime speciale per gli imballaggi.
L. n. 147/2013, art. 1 comma 649
Prevede che nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto della parte ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, purché i produttori provvedano al loro smaltimento a proprie spese e ne dimostrino l'avvenuto trattamento; criterio che richiama l'onere probatorio a carico del contribuente, salvo che la documentazione sia satisfacente e non contestata dal Comune.
L. n. 146/1994, art. 39 (abrogata)
La sua abrogazione ha inciso sulla possibilità di assimilazione ope legis di rifiuti speciali agli urbani; la giurisprudenza ha ritenuto che, per gli imballaggi terziari, l'assimilazione non possa essere operata in contrasto con il regime speciale previsto dal Decreto Ronchi.
Legge 24 aprile 1998 n.128, art. 17 comma 3
Richiamata per spiegare l'effetto dell'abrogazione dell'art.39 della L.146/1994 e per ricostruire come sia stato restituito ai Comuni il potere di assimilare rifiuti speciali, pur nei limiti e con le esclusioni previste per specifiche categorie come gli imballaggi terziari.
Deliberazione CIPE 27 luglio 1984
Criteri tecnici storicamente utilizzati per l'assimilazione per qualità/quantità; richiamata nel quadro normativo ma non superante la disciplina speciale sugli imballaggi.
Giurisprudenza richiamata (Cass. n. 4960/2018 e altre)
La Corte di Cassazione ha stabilito che le superfici dove si producono rifiuti da imballaggi terziari sono esenti dalla tassa rifiuti anche se il regolamento comunale prevede diversamente; decisioni precedenti confortano l'interpretazione della non assimilabilità.
Massime di principio
- I rifiuti da imballaggi terziari (e gli imballaggi secondari se non esiste raccolta differenziata pubblica) costituiscono una categoria soggetta a regime speciale e non possono essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini dell'applicazione della TARI.
- Il produttore/utente ha la facoltà (e in concreto può essere tenuto dagli obblighi normativi) di organizzare lo smaltimento autonomo degli imballaggi; se dimostrato con documentazione idonea (contratti, formulari, fatture), ciò esclude la tassabilità delle superfici interessate.
- L'onere della prova sulla prevalenza e continuità della produzione di rifiuti speciali grava sul contribuente (secondo L. 147/2013 comma 649), ma tale onere può ritenersi assolto se la documentazione è congrua e il Comune non contesta con verifiche locali la dichiarazione delle superfici.
- I regolamenti comunali che prevedano l'assimilazione agli urbani degli imballaggi terziari vanno disapplicati nella parte in cui contrastano il regime speciale previsto dalla normativa statale e dalla giurisprudenza.
- In casi di locali promiscui (produzione contemporanea di rifiuti urbani e speciali) è necessaria una valutazione quantitativa e probatoria: in assenza di prova di prevalenza del rifiuto speciale può essere applicata una riduzione parziale o la tassazione; la precisione documentale (planimetrie, rilevazioni, formulari) è essenziale.
- Se il Comune contesta la declarazione del contribuente deve attivare verifiche in loco: la semplice previsione regolamentare non esaurisce l'onere probatorio dell'ente impositore.
- Per difendersi in situazioni analoghe è consigliabile conservare e produrre contratti di conferimento, formulari identificazione rifiuti (FIR), fatture di smaltimento, planimetrie aggiornate e ogni elemento che dimostri continuità e prevalenza della produzione di rifiuti speciali nelle aree contestate.
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