Sentenza del 05/02/2020 n. 24 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Versamento IMU in caso di procedura fallimentare - Obblighi della curatela - Obblighi del fallito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune notificava un avviso di accertamento IMU per l'anno 2012 (importo complessivo €11.602,00). Il contribuente eccepiva la non debenza dell'imposta per il periodo di procedura fallimentare in quanto, a seguito della pronuncia di fallimento, l'obbligazione tributaria era sospesa. Il contribuente chiedeva l'annullamento dell'avviso; la CTP di Potenza accoglieva il ricorso. Il Comune proponeva appello sostenendo che l'imposta dovesse essere versata dal curatore fallimentare (entro 3 mesi dal decreto di trasferimento degli immobili) o, qualora l'immobile non fosse stato alienato e fosse tornato nella disponibilità del fallito, da quest'ultimo una volta tornato in bonis (entro 3 mesi dalla chiusura del fallimento). Il Comune quindi riteneva legittimo l'avviso notificato al fallito tornato in bonis.
La decisione
La Commissione d'appello ha ritenuto fondato l'appello del Comune, richiamando l'art. 9 co.7 del D.Lgs. 23/2011 e l'art. 10 co.6 del D.Lgs. 504/1992: il curatore ha obblighi di denuncia e, se l'immobile è trasferito dalla procedura, la curatela deve pagare l'IMU entro 3 mesi dal decreto di trasferimento; se l'immobile non è alienato e ritorna al fallito, l'obbligazione grava sul fallito tornato in bonis con termine di 3 mesi dalla chiusura. Poiché nel caso di specie l'immobile risultava nella titolarità del fallito (tornato in bonis), l'accertamento notificato è legittimo e va confermato. La CTR ha quindi accolto l'appello del Comune e confermato la legittimità dell'avviso; le spese sono compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9 comma 7
Rimanda espressamente all'art. 10 co.6 del D.Lgs. 504/1992; prevede che il curatore, entro 90 giorni dalla nomina, presenti al Comune la dichiarazione di avvio della procedura e stabilisce la disciplina della sospensione e dei termini per la denuncia/versamento relativi all'IMU maturata nel periodo concorsuale.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 10 comma 6
Stabilisce che il versamento dell'imposta dovuta per l'intero periodo di durata della procedura grava sulla curatela e deve essere effettuato entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili; se gli immobili non vengono alienati e tornano al fallito, l'obbligo di denuncia e pagamento grava sul fallito tornato in bonis entro tre mesi dalla chiusura del fallimento.
Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sent. nn. 8372, 8371, 8370, 8369/2016)
Conferma il principio che, in mancanza di pagamento da parte della curatela, l'ente impositore può procedere all'accertamento e alla notifica degli avvisi nei confronti del fallito tornato in bonis per l'imposta maturata nel periodo della procedura.
Massime di principio
- La pronuncia di fallimento determina una sospensione dell'obbligo di versamento IMU per il periodo della procedura, ma non elimina l'obbligazione: la responsabilità di pagamento dipende dall'esito della procedura (alienazione tramite decreto o restituzione al fallito).
- Il curatore ha l'obbligo di presentare la dichiarazione al Comune entro 90 giorni dalla nomina e, se gli immobili sono trasferiti dalla procedura, la curatela deve versare l'IMU relativa all'intero periodo della procedura entro 3 mesi dal decreto di trasferimento.
- Se l'immobile non viene alienato e torna nella disponibilità del fallito alla chiusura della procedura, l'obbligo di denuncia e pagamento dell'IMU relativa al periodo di fallimento grava sul fallito tornato in bonis, che deve adempiere entro 3 mesi dalla chiusura del fallimento.
- In caso di mancato pagamento nei termini da parte della curatela o del fallito tornato in bonis, il Comune è legittimato a procedere con attività accertativa e notificare avvisi di accertamento e sanzioni al soggetto attualmente tenuto (curatore o fallito tornato in bonis).
- Per valutare la legittimità di un avviso IMU in contesti di procedura concorsuale è decisivo accertare le date rilevanti (nomina curatore, decreto di trasferimento, data di chiusura/ritorno in bonis) e se l'immobile è stato effettivamente alienato dalla procedura.
- In caso di contenzioso, la documentazione che attesta il ritorno in bonis o il mancato decreto di trasferimento è essenziale: se il bene è formalmente tornato al fallito, l'amministrazione può legittimamente rivolgersi a quest'ultimo per l'accertamento.
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