Cassazione Civile, Ordinanza n. 15726/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione per crediti erariali relativi a 20 cartelle di pagamento concernenti imposte dirette, IVA, sanzioni e interessi. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto perché il giudice aveva ritenuto decisiva una precedente sentenza della CTP di Viterbo che aveva annullato un'altra intimazione relativa alle medesime cartelle. In appello l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto, tra l'altro, che quella precedente decisione non era definitiva e che l'intimazione oggi impugnata era diversa da quella già esaminata. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo altresì generiche le doglianze sulla notifica delle cartelle, sufficiente la motivazione dell'intimazione per relationem e agevole il calcolo degli interessi. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per asserita violazione delle norme sulla delega di firma e per travisamento della prova, contestando la ritualità della sottoscrizione dell'appello dell'Ufficio; 2) nullità della sentenza e violazione delle regole sulla litispendenza, assumendo che la lite fosse coperta da precedente giudizio sulle stesse cartelle; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che non si comprendessero le ragioni del distacco rispetto alla decisione di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a censurare un accertamento di fatto del giudice di merito sulla provenienza della sottoscrizione dell'atto di appello da un soggetto munito di delega, oltre che perché il dedotto travisamento della prova non è stato veicolato attraverso i corretti rimedi impugnatori. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non attaccava tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva infatti escluso la litispendenza non solo per la diversità dell'intimazione e delle cartelle, ma anche perché la precedente sentenza invocata non era definitiva. Il terzo motivo è stato respinto perché la motivazione della sentenza di appello è stata ritenuta esistente, логica e comprensibile, incentrata sulla genericità delle doglianze relative alla notifica, sulla sufficienza della motivazione per relationem dell'intimazione e sulla determinabilità degli interessi. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata effettiva attività difensiva dell'agente della riscossione intimato. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità dell'atto di appello per asserita carenza assoluta di potere del sottoscrittore; la Corte non accoglie la censura perché verte su un accertamento di fatto non rivalutabile in cassazione.
Invocato dal ricorrente insieme ad altre norme per contestare la prova della delega e della sottoscrizione; la Corte reputa la doglianza inammissibile perché diretta contro l'accertamento fattuale del giudice di merito.
Richiamato nel primo motivo per sostenere la violazione delle regole probatorie nel processo tributario; la Corte non entra nel merito per inammissibilità della censura.
Invocato nel secondo motivo per lamentare la violazione delle regole sulla litispendenza; la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata impugnazione di tutte le rationes decidendi.
Richiamato nel terzo motivo per dedurre motivazione apparente; la Corte ribadisce che è denunciabile solo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, qui esclusa.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte precisa che alcuni vizi prospettati erano inammissibili perché diretti a rivalutare il fatto o formulati sotto il vizio non corretto.
Richiamato per affermare che il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio, se del caso, nella revocazione per errore di fatto e non nel ricorso per cassazione.
Citando la costituzione dell'Agenzia delle Entrate solo ai fini della partecipazione all'udienza di discussione.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare come travisamento della prova ciò che in realtà investe un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; il rimedio è, se ne ricorrono i presupposti, la revocazione per errore di fatto, non il ricorso per cassazione.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, il ricorrente deve impugnarle tutte specificamente; l'omissione anche di una sola rende inammissibili le censure rivolte alle altre.
- La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto, sia incomprensibile o presenti contrasti irriducibili; non è censurabile in cassazione il semplice difetto di sufficienza della motivazione, se il ragionamento del giudice è logicamente percepibile.
- In materia di intimazione di pagamento, la motivazione per relationem può essere sufficiente se l'atto richiama chiaramente le cartelle sottostanti e consente al destinatario di individuare la causale della pretesa e di verificare il computo degli interessi sulla base dei dati già disponibili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15644/2026 del 22/05/2026
- ordinanza_civile · 22 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15645/2026 del 22/05/2026
- ordinanza_civile · 22 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15646/2026 del 22/05/2026
- ordinanza_civile · 22 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15647/2026 del 22/05/2026
- ordinanza_civile · 22 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15648/2026 del 22/05/2026
- ordinanza_civile · 22 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15649/2026 del 22/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →