Cassazione Civile, Ordinanza n. 18300/2022 del 07/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione a un atto di cessione totalitaria di quote societarie stipulato il 5 settembre 2014 e registrato il 12 settembre 2014. L'Ufficio aveva riqualificato l'operazione come cessione d'azienda, applicando l'imposta proporzionale in luogo di quella fissa. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'avviso, ritenendo illegittima la riqualificazione perché fondata anche su elementi extratestuali e su un supposto intento elusivo. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986, degli artt. 1362, 2727, 2729 e 2967 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la possibilità di riqualificare l'atto e di valorizzare la causa reale dell'operazione e gli elementi collegati.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito che aveva annullato l'avviso. Ha applicato il principio, valevole anche retroattivamente per effetto della legge di interpretazione autentica, secondo cui l'art. 20 d.P.R. n. 131/1986 consente di qualificare l'atto solo sulla base della sua intrinseca natura e dei suoi effetti giuridici desumibili dall'atto medesimo, senza considerare elementi extratestuali o atti collegati privi di nesso testuale. Poiché l'Ufficio aveva fatto riferimento a elementi esterni e a un intento elusivo senza fondare la riqualificazione su elementi ricavabili dal testo dell'atto, la CTR aveva correttamente annullato la pretesa fiscale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali; è stato inoltre escluso l'ulteriore contributo unificato per la soccombenza della P.A. difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
«L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente»; successiva formulazione: «sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi»
La Corte ha affermato che, nella versione applicabile per effetto dell'interpretazione autentica, la qualificazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro deve basarsi solo sugli elementi ricavabili dall'atto stesso e sui suoi effetti giuridici, senza considerare elementi extratestuali o atti collegati privi di nesso testuale.
È stato il parametro formale del motivo di ricorso, dedotto come violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamato nel motivo di ricorso come canone ermeneutico, ma la Corte ha ritenuto decisivo il criterio speciale dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al ragionamento presuntivo, senza assumere rilievo decisivo nella soluzione della controversia.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alle presunzioni semplici, ma la Corte ha escluso che la riqualificazione potesse fondarsi su elementi extratestuali.
Richiamato nel motivo di ricorso, verosimilmente in relazione all'onere della prova; la Corte non ne fa applicazione autonoma nel decidere.
art. 1, comma 87, lett. a), L. n. 205/2017
La Corte richiama la norma come fonte della nuova formulazione dell'art. 20, poi qualificata come disposizione di sistema e interpretazione autentica.
art. 1, comma 1084, L. n. 145/2018
«L'articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131»
La Corte valorizza la norma come attribuzione di efficacia retroattiva alla nuova formulazione dell'art. 20.
Richiamato per la trattazione camerale con proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la debenza dell'ulteriore contributo unificato in ragione della soccombenza di una P.A. ammessa alla prenotazione a debito.
artt. 3 e 53 Cost.
Richiamati nel quadro delle questioni di legittimità costituzionale esaminate e respinte dalla Corte costituzionale, con effetti confermativi sull'interpretazione dell'art. 20.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro, la qualificazione dell'atto va compiuta, nella formulazione applicabile dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986, esclusivamente sulla base della natura intrinseca e degli effetti giuridici desumibili dal testo dell'atto presentato alla registrazione.
- Non possono essere utilizzati, per riqualificare l'atto, elementi extratestuali o atti collegati privi di un nesso testuale con l'atto tassato, salvo specifiche ipotesi previste dalla legge.
- L'eventuale finalità elusiva dell'operazione non può essere fatta valere mediante l'art. 20 d.P.R. n. 131/1986, ma semmai attraverso i diversi strumenti antiabuso previsti dall'ordinamento.
- La norma di interpretazione autentica introdotta nel 2018 ha efficacia retroattiva e opera come precisazione del sistema dell'imposta di registro, confermando la natura di 'imposta d'atto'.
- Se l'Ufficio fonda la riqualificazione su elementi esterni all'atto o su una ricostruzione della causa reale non ricavabile dal documento tassato, l'avviso di liquidazione è illegittimo.
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